INPS - Minimali di retribuzione e altri elementi utili per calcolo dei contributi per l’anno 2023

L'Istituto ha determinato i minimali retributivi e altri valori utili per il calcolo della contribuzione obbligatoria dal 1° gennaio 2023.

Importante | Suggerimento n. 111/26 del 14 febbraio 2023


L'Istituto ha determinato i minimali retributivi e altri valori utili per il calcolo della contribuzione obbligatoria dal 1° gennaio 2023.

L’INPS, con la circolare n. 11/2023, ha fornito gli aggiornamenti per il calcolo ed il versamento della contribuzione relativa all’anno in corso.

Provvediamo a sintetizzare di seguito le informazioni necessarie per la corretta effettuazione degli adempimenti contributivi, nonché ad allegare le tabelle contributive per le imprese edili industriali.

I minimali di retribuzione giornaliera ai fini contributivi per il comparto industriale aumentano, per l’anno 2023, nelle seguenti misure:

- dirigenti: da euro 138,05   a euro 149,23
- impiegati: da euro 49,91   a euro 53,95
- operai: da euro 49,91   a euro 53,95

 

L’importo del minimale di retribuzione oraria ai fini contributivi per gli operai di produzione e gli impiegati, occupati a tempo parziale, per il 2023 è fissato in € 8,09.

La quota di retribuzione imponibile mensile oltre la quale è dovuto - ai sensi dell’articolo 3-ter della legge n. 438/1992 - un contributo aggiuntivo pari all'1% a carico del lavoratore per il 2023 è pari ad € 4.349,00 (€ 52.190 annui).

Il massimale annuo della base imponibile contributiva e pensionabile, concernente la sola aliquota di contribuzione pensionistica dovuta per i dipendenti privi di anzianità contributiva anteriormente al 1° gennaio 1996 ovvero che abbiano optato per la pensione con il sistema contributivo, è pari all’importo di € 113.520,00.

Evidenziamo inoltre che, per l’anno 2023, l'importo massimo complessivo entro il quale l'indennità di maternità obbligatoria è posta a carico del bilancio dello Stato risulta fissato in € 2.360,66

Per quanto riguarda le modalità di indicazione sulla denuncia UNIEMENS del conguaglio degli importi anticipati a titolo di maternità obbligatoria, della quota di retribuzione soggetta all'aliquota di contribuzione aggiuntiva a carico del dipendente nella misura di 1 punto percentuale, nonché della parte di retribuzione eccedente il massimale annuo della base imponibile contributiva e pensionabile, nei casi in cui tale massimale è applicabile, rimandiamo alle istruzioni contenute, rispettivamente, nei punti 9, 5 e 6 della sopra citata circolare INPS n. 11/2023.

Ricordiamo (v. nostro Suggerimento n. 298/2010) che, a partire dall’anno 2014, la misura dell’esonero contributivo che compete alle imprese che conferiscono il TFR dei dipendenti alla previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria INPS è pari allo 0,28% dell’imponibile contributivo del singolo lavoratore interessato, da riproporzionare se la quota di TFR conferita è inferiore al 100%.

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In merito al contributo per il finanziamento della NASpI, previsto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni o da altre causali che non diano diritto alla NASpI, ricordiamo che la Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017, articolo 1, comma 137), con decorrenza dal 1° gennaio 2018, ne ha previsto l’innalzamento dal 41% all'82% del massimale mensile di NASpI per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria (CIGS), cioè di datore di lavoro che abbia occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente.

Con messaggio n. 594/2018, al quale rimandiamo per eventuali approfondimenti, l’INPS ha fornito le istruzioni per l’applicazione del contributo nelle due differenti situazioni sopra indicate.

Pertanto, tenuto conto che per l’anno 2023 il massimale mensile NASpI è di € 1.470,99 (v. circolare INPS n. 14/2023), per ogni dodici mesi di anzianità aziendale la contribuzione da versare è pari a:

- euro 603,10 (euro 1.470,99 x 41%) per ogni interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per una causa che darebbe diritto alla NASpI, diversa dal licenziamento collettivo. Nel caso di lavoratore con 36 mesi o più di anzianità, il contributo può arrivare fino ad un massimo di euro 1.809,30;
- euro 1.206,21 (euro 1.470,99 x 82%) per ogni interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato ricompresa nell’ambito di un licenziamento collettivo. Nel caso di lavoratore con 36 mesi o più di anzianità, il contributo può arrivare fino ad un massimo di euro 3.618,63. Qualora poi, sempre nel caso di licenziamento collettivo, la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, la misura del contributo in questione è moltiplicata per tre volte (sino ad un massimo di euro 10.855,89 per ciascun dipendente licenziato).

 

Ricordiamo che il contributo dovuto per le interruzioni di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comprese quelle ricadenti nella disciplina introdotta dall’articolo 1, comma 137, legge n. 205/2017, deve essere versato entro e non oltre il termine di pagamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel periodo di paga “gennaio 2023”, il versamento del contributo in argomento va effettuato entro il giorno 16 marzo 2023.

Sempre in tema di finanziamento della NASpI, ricordiamo che la legge n. 147/2013 (articolo 1, comma 135) ha previsto l’integrale restituzione (e non più nel limite delle ultime sei mensilità) ai datori di lavoro del contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile, versato per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2014. In proposito, l’INPS ha precisato che il recupero integrale del contributo non riguarda le ipotesi di stabilizzazione del rapporto di lavoro avvenute entro i sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a termine, per le quali continua ad operare la riduzione prevista dall’articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012.

Alleghiamo al presente Suggerimento le tabelle delle aliquote INPS in vigore dal 1° gennaio 2023.


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