INPS - Decreto legge n. 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”) - Cassa integrazione guadagni ordinaria ed in deroga per emergenza COVID-19
L’INPS ha illustrato le novità introdotte dal decreto legge n. 137/2020 in materia di integrazione salariale ordinaria ed in deroga connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Suggerimento n. 942/194 dell'11 dicembre 2020
Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 842/2020 per comunicare che l’INPS, con circolare n. 139/2020, ha illustrato le novità in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte dal decreto legge n. 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”), successivamente integrato dai decreti legge n. 149/2020 e n. 157/2020.
Con la richiamata circolare, l’Istituto ha altresì fornito le istruzioni per la corretta presentazione delle domande relative ai trattamenti in parola.
Di seguito, provvediamo quindi a fornire una sintesi della disciplina e degli adempimenti connessi alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria per COVID-19 attualmente in essere.
DISCIPLINA IN VIGORE
Come noto, il decreto legge n. 137/2020, in vigore dal 29 ottobre 2020, ha introdotto la possibilità per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di richiedere, nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021, l’intervento degli ammortizzatori sociali ordinario ed in deroga (CIGO e CIGD), per una durata massima di 6 settimane.
L’INPS ha precisato che la nuova disciplina deve essere coordinata con quella precedentemente introdotta dal decreto legge n. 104/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), che parallelamente regolamenta l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
Conseguentemente, i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti nella disciplina stabilita dal decreto legge n. 104/2020 potranno, nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, comunque accedere ai trattamenti da questo previsti per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Diversamente, i datori di lavoro cui sia stato interamente autorizzato il periodo complessivo di 18 settimane di cui al decreto legge n. 104/2020, possono richiedere l’ulteriore periodo di 6 settimane introdotto dal decreto legge n. 137/2020, da collocare all’interno dell’arco temporale compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
Da ultimo, l’Istituto sottolinea che, in base a quanto stabilito dall’articolo 12 del decreto legge n. 137/2020, i periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle 6 settimane dell’ulteriore tranche di trattamenti prevista dal decreto legge n. 137/2020.
DATORI DI LAVORO E LAVORATORI DESTINATARI DEL NUOVO PERIODO DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19
Possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al decreto n. 137/2020 i datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 104/2020 (cioè, le 9 settimane per le quali si ricorre alla causale “COVID 19 con fatturato”), purché lo stesso periodo sia integralmente decorso.
Peraltro, l’Istituto chiarisce che è comunque possibile presentare la domanda per le nuove 6 settimane, per periodi successivi al 15 novembre u.s., anche da parte dei datori di lavoro che, pur avendo presentato istanza di cassa integrazione guadagni con causale “Covid 19 con fatturato”, non abbiano ancora ricevuto l’autorizzazione.
In tal caso, in sede di istruttoria l’INPS verificherà che il periodo precedente (9+9 settimane), richiesto ai sensi del decreto legge n. 104/2020, sia stato interamente autorizzato e che la domanda si riferisca a un periodo successivo.
Il decreto legge n. 149/2020 ha previsto che i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) previsti dal decreto legge n. 137/2020 trovino applicazione anche nei confronti di lavoratori che risultino in forza alla data del 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 149/2020).
Peraltro, ai sensi dell’articolo 13 del successivo decreto legge n. 157/2020, anche le richieste di trattamenti di cui alla disciplina delineata dal decreto legge n. 104/2020 (9+9 settimane) potranno interessare i lavoratori che alla data del 9 novembre 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, purché la trasmissione delle istanze di ammissione ai relativi trattamenti avvenga nel rispetto dei termini decadenziali previsti dal decreto legge n. 104/2020.
CONTRIBUTO ADDIZIONALE
In presenza di particolari condizioni è previsto il versamento di un contributo addizionale per i periodi di integrazione salariale introdotti dal decreto legge n. 137/2020.
Per le condizioni di applicazione, la misura ed il termine di decadenza stabilito per il versamento rimandiamo al nostro Suggerimento n. 842/2020.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Per le domande inerenti alle 6 settimane, o al minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa, decorrenti dal 16 novembre 2020 dovrà essere utilizzata la nuova causale “COVID -19 DL 137”.
Anche le istanze di integrazione salariale presentate ai sensi della disciplina in parola, come in generale tutte le domande relative ai trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (a tal proposito, rimandiamo anche al nostro Suggerimento n. 915/2020, relativo ai chiarimenti forniti dall’INPS sul termine di trasmissione delle domande di cassa integrazione guadagni ordinaria ed in deroga iniziate nel mese di novembre).
TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI UTILI AL PAGAMENTO O AL SALDO DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE DA PARTE DELL’INPS
Come noto, in caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell’Istituto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modello SR41 semplificato) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE
Ferma restando la possibilità per l’impresa di anticipare il trattamento di integrazione salariale e di conguagliare gli importi successivamente al ricevimento dell’autorizzazione, anche per tale nuova tranche di cassa integrazione è ammessa la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, sia con che senza l’anticipo del 40% del trattamento spettante.
In ogni caso, non vi è obbligo in capo al datore di lavoro di fornire la documentazione attestante le difficoltà finanziarie.
Per la modalità di richiesta, gli adempimenti ad essa connessi ed ai termini di invio delle istanze, rimandiamo ai nostri Suggerimenti n. 505/2020 e n. 522/2020.
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Per quanto attiene al trattamento di cassa integrazione in deroga, rimandiamo a quanto illustrato nella circolare INPS di cui in premessa.