INPS - Decreto legge n. 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”) - Termine di trasmissione delle domande di cassa integrazione guadagni ordinaria ed in deroga iniziate nel mese di novembre

L’Istituto ha fornito le indicazioni relative ai termini di trasmissione delle domande di integrazione salariale ordinaria ed in deroga con causale legata all’emergenza epidemiologica da COVID-19 iniziate nel mese di novembre.

Suggerimento n. 915/191 del 30 novembre 2020


Come noto, il decreto legge n. 137/2020, denominato “Decreto Ristori”, che ha introdotto la possibilità di godere di ulteriori 6 settimane di integrazione salariale con causale legata all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha confermato che le relative istanze devono essere presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

In sede di prima applicazione, il predetto termine di decadenza è stato fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge n. 137/2020; quindi, per gli eventi di sospensione o riduzione che si collocano nel periodo 16 novembre - 30 novembre 2020 la domanda avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 novembre 2020 (v. nostro Suggerimento n. 842/2020).

L’INPS, con messaggio n. 4484/2020, considerato che tale previsione non assolve alla specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze, ha precisato che le domande di integrazione salariale ordinaria ed in deroga per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività iniziate nel mese di novembre 2020, possono essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020).


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