INPS - D.M. 4 agosto 2020 - Conferma per l’anno 2020 della riduzione contributiva dell’11,50% per il settore edile - Istruzioni per il recupero dell’importo spettante
Il decreto interministeriale in oggetto ha confermato anche per il 2020 la riduzione contributiva dell’11,50% a favore delle imprese del settore edile.
Suggerimento n. 744/153 del 7 ottobre 2020
Il decreto interministeriale 4 agosto 2020, pubblicato l'11 settembre u.s. nella sezione “Pubblicità legale” del sito internet del Ministero del Lavoro, ha confermato la riduzione contributiva, prevista in favore delle imprese edili dall’articolo 29, comma 2, della legge n. 341/1995, nella misura dell’11,50% anche per l’anno 2020 e l’INPS, con circolare n. 110 del 29 settembre 2020, ha fornito le necessarie istruzioni per il recupero dello sgravio.
Nel rimandare, per eventuali approfondimenti, alla sopra citata circolare INPS, riportiamo di seguito le principali indicazioni utili per la richiesta e per l’applicazione della riduzione in parola.
CARATTERISTICHE DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA | ||
- | La riduzione interessa tutti i datori di lavoro che esercitano attività edile individuata dai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2, ovvero individuate dai codici Ateco da 41.20.00 a 43.99.09 (in pratica, le attività inquadrate dall’INPS nei codici statistico contributivi - c.s.c. - dal 1.13.01 al 1.13.05 per le imprese edili industriali o dal 4.13.01 al 4.13.05 per le imprese edili artigiane) e compete per i soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (quindi, non spetta per gli operai occupati part-time); | |
- | la contribuzione sulla quale va applicata la riduzione è quella a carico del datore di lavoro, al netto: della contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti; del contributo integrativo dello 0,30% per la formazione professionale (che viene versato unitamente al contributo per la nuova indennità di disoccupazione - NASpI); delle misure compensative eventualmente spettanti (v. nota in calce al presente Suggerimento); | |
- | la riduzione non spetta per quei lavoratori per i quali sono già previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, come, ad esempio: gli apprendisti; gli assunti con i benefici della legge Fornero (v. nostro Suggerimento n. 429/2013); gli assunti a tempo indeterminato per i quali spetta l’esonero contributivo previsto dalla legge n. 205/2017 e s.m.i. (v. nostri Suggerimenti n. 143/2018 e n.ri 16 e 399/2020). | |
CONDIZIONI DI ACCESSO AL BENEFICIO | ||
- | La regolarità contributiva attestata dal DURC, ivi compresa l’avvenuta trasmissione alla Direzione Territoriale del Lavoro (oggi: Ispettorato Territoriale del Lavoro) competente del modello unico di autocertificazione (v., da ultimo, il nostro Suggerimento n. 200/2016), nonché il rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali e territoriali (articolo 1, comma 1175, legge n. 296/2006); | |
- | rispetto del minimale retributivo pari all’importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e contratti individuali (articolo 1, comma 1, legge n. 389/1989); | |
- | assenza di condanne passate in giudicato in capo ai datori di lavoro per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente (articolo 36 bis, comma 8, legge n. 248/2006). | |
MODALITA’ OPERATIVE | ||
- | La riduzione riguarda i periodi di paga da gennaio a dicembre 2020; | |
- | lo sgravio deve essere preventivamente richiesto all’INPS mediante un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile nella funzionalità “Invio Nuova Comunicazione” della sezione “Comunicazioni On-Line” nel “Cassetto Previdenziale Aziende” del sito internet dell’Istituto. | |
Il termine ultimo per inviare l’istanza è il 15 gennaio 2021, anche se consigliamo alle imprese di provvedere il prima possibile al fine di poter già applicare la riduzione contributiva con riferimento alla denuncia del mese corrente; | ||
- | il termine ultimo per il recupero degli importi spettanti a titolo di riduzione dell’11,50%, relativamente a periodi di paga compresi nell’anno 2020, è il 16 gennaio 2021 (denuncia UniEmens di competenza “dicembre 2020”); | |
- | alle posizioni contributive ammesse dall’Istituto al godimento dello sgravio a seguito di istanza telematica sarà attribuito il codice di autorizzazione “7N”; | |
- | le imprese autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens: | |
- | indicando l’importo del beneficio contributivo spettante per i mesi correnti con il codice causale “L206” in corrispondenza dell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; | |
- | esponendo l’ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante per i periodi arretrati dell’anno 2020 con il codice causale “L207” in corrispondenza dell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>; | |
- | nei casi di matricole INPS sospese o cessate ovvero di operai non più in forza, il datore di lavoro, per recuperare lo sgravio spettante per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dell’attività ovvero la fine del rapporto di lavoro, dovrà seguire le particolari indicazioni contenute nella circolare INPS n. 110/2020 sopra citata. |
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Riportiamo di seguito i coefficienti - da applicare sull’imponibile previdenziale degli operai occupati a tempo pieno - utili per il calcolo rapido della riduzione INPS relativa all’anno in corso.
Imprese industriali che occupano mediamente fino a 15 dipendenti
Anno 2020, operai a tempo indeterminato: |
9,57%(*) x 11,50% = 1,10% |
Anno 2020, operai non a tempo indeterminato: |
10,97%(*) x 11,50% = 1,26% |
Imprese industriali che occupano mediamente più di 15 dipendenti
Anno 2020, operai a tempo indeterminato: |
10,17%(*) x 11,50% = 1,17% |
Anno 2020, operai non a tempo indeterminato: |
11,57%(*) x 11,50% = 1,33% |
Imprese artigiane
Anno 2020, operai a tempo indeterminato: |
7,52%(*) x 11,50% = 0,86% |
Anno 2020, operai non a tempo indeterminato: |
8,92%(*) x 11,50% = 1,03% |
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Per i lavoratori che conferiscono il proprio TFR alla previdenza complementare o al “Fondo di Tesoreria INPS”, i datori di lavoro devono detrarre da tale percentuale anche l’intero contributo dello 0,20% al Fondo di garanzia INPS o la quota di esso non dovuta (v. scheda allegata al nostro Suggerimento n. 176/2007), nonché l’ulteriore esonero contributivo dello 0,28% o della quota di esso non dovuta (v. nostri Suggerimenti n. 298/2010 e n. 344/2017). |
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Pertanto, in tali ipotesi il coefficiente per il calcolo rapido della riduzione va rideterminato in relazione alla situazione relativa al singolo lavoratore interessato. |
Infine, ricordiamo che dal 1° gennaio 2019 la riduzione in misura pari all’11,50% non è più applicabile ai premi assicurativi INAIL (v, da ultimo, il nostro Suggerimento n. 49/2020).