INPS - Conguaglio di fine anno 2021 dei contributi previdenziali ed assistenziali
Dati e modalità operative per effettuare eventuali conguagli o imputazioni di contributi previdenziali ed assistenziali riferiti a particolari fattispecie.
Suggerimento n. 8/3 del 4 gennaio 2022
Come ogni anno, anche per il 2021 l’INPS ha pubblicato una circolare, la n. 198/2021, che riepiloga i vari casi in cui le imprese sono tenute ad effettuare operazioni di conguaglio o di sistemazione, relativamente ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti o versati nell’anno, dettando le relative indicazioni operative.
L’Istituto precisa che gli eventuali conguagli potranno avvenire, senza aggravio di oneri accessori, con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2022 (scadenza di pagamento: 16 febbraio 2022), ovvero, solamente per quanto riguarda le sistemazioni concernenti il versamento del TFR al “Fondo di Tesoreria INPS” e le relative misure compensative, entro la denuncia di febbraio 2022 (scadenza di pagamento: 16 marzo 2022).
Nel rimandare alla sopra citata circolare INPS per quanto concerne il dettaglio delle modalità operative, illustriamo di seguito le fattispecie di maggior interesse per le imprese del settore:
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sistemazione, tramite flusso UniEmens, delle variazioni retributive e contributive a livello individuale avvenute nel mese di dicembre 2021, relative agli elementi o eventi variabili della retribuzione individuati dall’Istituto (v. nostro Suggerimento n. 19/2019). In proposito, l’INPS ribadisce che, di regola, le sistemazioni relative agli elementi o eventi variabili della retribuzione devono essere effettuate entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono; |
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conguagli conseguenti all’applicazione del massimale contributivo annuo (€ 103.055,00 per il 2021) sulla contribuzione pensionistica degli iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente al 31 dicembre 1995 o di coloro che optino per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Da notare che sono esclusi dall’applicazione del massimale in parola i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1º gennaio 1996 (articolo 1, comma 280, legge n. 208/2015); |
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conguagli relativi al contributo aggiuntivo IVS dell’1% a carico dei lavoratori sulla retribuzione annua eccedente, nel 2021, i 47.379,00 euro; |
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conguagli relativi a beni ceduti e/o servizi prestati dal datore di lavoro, se risultanti, nel periodo d’imposta, di importo complessivamente superiore ad euro 516,46. Ricordiamo che il predetto limite vale esclusivamente per gli anni 2020 e 2021, a seguito delle disposizioni contenute nell'articolo 112, comma 1, del D.L. n. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall’articolo 6-quinquies del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; |
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conguagli relativi all’eventuale concessione ai dipendenti di auto aziendali ad uso promiscuo. In proposito, rimandiamo al punto 8. della circolare INPS n. 198/2021 per la corretta individuazione del valore economico dell'utilizzo degli autoveicoli, come risultante a seguito della modifica apportata dalla legge n. 160/2019; |
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conguagli per versamenti di quote di TFR al “Fondo di Tesoreria INPS” da parte delle imprese che siano tenute a tale adempimento (aziende con almeno 50 dipendenti di media nell’anno 2006 o, se costituite dopo il 2006, con almeno 50 dipendenti di media nell’anno o nel minor periodo dell’anno in cui hanno iniziato l’attività); |
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conguagli, da parte del datore di lavoro subentrante, a seguito di operazioni societarie avvenute nel corso del 2021; |
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recupero del contributo di solidarietà del 10% dovuto dai datori di lavoro sulle somme o contribuzioni a loro carico destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare (v. punto 13. della circolare INPS n. 198/2021). Ricordiamo che l’INPS, per le vie brevi, ha confermato che, pur non essendo espressamente previsto nella circolare in esame, è possibile effettuare, sempre entro il 16 febbraio 2022, anche l’eventuale recupero del contributo di solidarietà del 10% dovuto dai datori di lavoro sulla contribuzione versata per il Fondo sanitario SANEDIL (per le diverse misure del contributo dovuto nel corso dell'anno 2021, v. nostri Suggerimenti n. 764/2020 e n. 659/2021). L’eventuale differenza a credito del contributo di solidarietà potrà essere esposta nel flusso UniEmens, nell’elemento <DenunciaAziendale> <AltrePartiteACredito> <CausaleACredito>, utilizzando il codice L931, avente il significato di “Recupero Contributo Solidarietà 10% ex art. 9-bis L.166/1991”. |
Per quanto riguarda le informazioni relative ai minimali di retribuzione ed agli altri elementi utili per il calcolo dei contributi per l’anno 2021, alle tabelle delle aliquote contributive INPS relative al periodo 1° gennaio/31 dicembre 2021, nonché al contributo dovuto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2021 per causa diversa dalle dimissioni, rimandiamo ai nostri Suggerimenti n. 143/2021 e n. 651/2021.
Ricordiamo, infine, che il termine ultimo per il recupero degli importi spettanti a titolo di riduzione dell’11,50%, relativamente a periodi di paga compresi nell’anno 2021, è il 16 marzo 2022 (denuncia UniEmens di competenza “febbraio 2022”) (v. nostro Suggerimento n. 760/2021).