INPS - Ticket di licenziamento - Chiarimenti sull'importo da versare

L'INPS ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla determinazione del contributo di licenziamento.

Suggerimento n. 651/109 del 13 ottobre 2021


Come noto, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni volontarie o da altri motivi che non diano diritto alla NASpI, le imprese sono tenute a versare un contributo per il finanziamento della NASpI, il c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92 del 2012 e successive modifiche ed integrazioni.

In proposito, l’INPS ha recentemente fornito, con circolare n. 137/2021, alcuni importanti chiarimenti in merito alla determinazione dell'importo della contribuzione dovuta.

Di seguito provvediamo a sintetizzare le indicazioni fornite dall'Istituto con la circolare di cui sopra, evidenziando in particolare la novità relativa all'individuazione della base su cui avrebbe dovuto e dovrà essere calcolato tale contributo, rimandando per eventuali approfondimenti al testo della circolare medesima, nonché ai nostri Suggerimenti sull'argomento (v., da ultimo, il Suggerimento n. 523/2018).

 

MISURA DEL CONTRIBUTO

I criteri di calcolo del contributo in parola sono definiti dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, modificato dall'articolo 1, comma 250, lettera f, della legge n. 228/2012, il quale stabilisce che il contributo è pari al "41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni".

Il contributo è pertanto scollegato dall’importo della prestazione individuale e, conseguentemente, lo stesso è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, sia esso part-time o full-time.

In base al dettato normativo, il contributo va calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale maturati dal lavoratore, nel limite massimo di 36 mesi; per i periodi di lavoro inferiori all'anno, il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro (cfr. punto 3.1 della circolare INPS n. 40/2020).

Il contributo è interamente a carico del datore di lavoro e deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia contributiva successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro (ad esempio, in caso di licenziamento avvenuto nel corso del mese di ottobre, il contributo dovrà essere pagato entro il successivo 16 dicembre).

La misura del contributo sopra riportata (41% del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI]) vale sempre qualora si tratti di licenziamento individuale.

Nel caso di licenziamento collettivo, per ciascun dipendente cessato si dovrà tenere conto di quanto stabilito dalla legge Fornero (articolo 2, comma 35, legge n. 92/2012) e dalla legge Finanziaria per l'anno 2018 (articolo 1, comma 137, legge n. 205/2017).

Più precisamente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo anzidetto va moltiplicato per tre volte.

Fermo restando quanto precede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per ogni recesso derivante da una procedura di licenziamento collettivo, relativa ad azienda rientrante nell'ambito di applicazione della CIGS, è previsto che il contributo in parola sia pari all'82% del massimale mensile di NASpI.

 

ESONERO DAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

Va comunque ricordato che non è dovuto alcun contributo di licenziamento in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere (articolo 2, comma 34, legge n. 92/2012 e s.m.i.). Sul punto, l'INPS, con circolare n. 40/2020, ha precisato che tale esonero non si applica al licenziamento plurimo, cioè nel caso in cui il licenziamento collettivo non avvenga contestualmente per tutti i lavoratori adibiti ad un determinato cantiere.

Con la medesima circolare n. 40/2020, l'Istituto ha altresì incluso tra le ipotesi di esenzione dal versamento del ticket di licenziamento quella in cui l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato riguardi un dipendente già pensionato ovvero un dipendente che cessi il rapporto di lavoro e maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata con decorrenza dal giorno successivo all'interruzione del rapporto di lavoro.

 

INDIVIDUAZIONE DEL MASSIMALE ASpI E NASpI PER IL CALCOLO DEL TICKET DI LICENZIAMENTO

Fermo restando tutto quanto sopra precisato, evidenziamo che l'INPS, avendo rilevato, a seguito di controlli recenti sulle proprie banche dati, comportamenti difformi dalle disposizioni di legge sopra richiamate, ha ritenuto di precisare con la circolare n. 137/2021 i massimali di ASpI e NASpI sulla base dei quali avrebbe dovuto essere calcolato il ticket di licenziamento a partire dalla sua introduzione (anno 2013).

In proposito, l'Istituto rileva che dal ricalcolo del ticket sui massimali corretti potranno derivare importi a credito e/o a debito delle aziende interessate, in relazione ai quali si riserva di fornire, con successivo messaggio, le necessarie indicazioni operative per la regolarizzazione dei periodi di paga scaduti alla data di pubblicazione della circolare n. 137/2021.

Di seguito riportiamo la tabella pubblicata dall'Istituto riassuntiva degli importi annui dei massimali in parola, riservandoci di comunicare tempestivamente le istruzioni operative preannunciate dall'INPS.

 

Anno

Circolare INPS

Retribuzione imponibile

Massimale

2013 (ASpI)

14/2013

1.180,00

1.152,90

2014 (ASpI)

12/2014

1.192,98

1.165,58

2015 (ASpI)

19/2015

1.195,37

1.167,91

2015 (NASpI)

94/2015

1.195,00

1.300,00

2016 (NASpI)

48/2016

1.195,00

1.300,00

2017 (NASpI)

36/2017

1.195,00

1.300,00

2018 (NASpI)

19/2018

1.208,15

1.314,30

2019 (NASpI)

5/2019

1.221,44

1.328,76

2020 (NASpI)

20/2020

1227,55

1.335,40

2021 (NASpI)

7/2021

1.227,55

1.335,40

 

 


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.