INPS - Interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato - Ticket di licenziamento - Ulteriori chiarimenti
L’Istituto ha fornito alcune importanti indicazioni circa l’esenzione per il settore edile del versamento del contributo dovuto per le cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute dal 1° gennaio 2013.
Importante | Suggerimento n. 523/65 del 19 novembre 2018
Come noto (v. i nostri Suggerimenti n. 179/2013, n. 337/2013, n. 543/2013, n. 12/2017 e n. 99/2018), la legge n. 92/2012 (c.d. “Riforma Fornero”) ha previsto che nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le causali che darebbero diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, sia dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di NASpI, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi tre anni, da versare entro e non oltre il termine di pagamento della denuncia UniEmens successiva a quella del mese in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro.
La stessa legge Fornero ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo anzidetto vada moltiplicato per tre volte.
Peraltro, dal 1° gennaio 2018, per ogni recesso derivante da una procedura di licenziamento collettivo, è previsto che il contributo in parola sia calcolato sull'82% del massimale mensile di NASpI (L. n. 205/2017, articolo 1, comma 137).
L’INPS, con messaggio n. 3933/2018, ha ora fornito importanti indicazioni relative alla corretta applicazione dell’esonero dal versamento del contributo di licenziamento nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere (articolo 2, comma 34, legge n. 92/2012), esenzione definitivamente confermata dal 1° gennaio 2017.
Infatti, avendo avviato verifiche e controlli nei confronti delle imprese che non hanno provveduto al versamento del contributo e/o non hanno effettuato correttamente la compilazione della denuncia mensile UniEmens, l’Istituto ha chiarito che - in caso di verifica - per comprovare la condizione dell’esonero il datore di lavoro dovrà produrre la lettera di assunzione, riportante il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è assunto, e la lettera di licenziamento, da cui risultino la motivazione “fine cantiere o completamento lavori” e la data di cessazione del rapporto di lavoro, ferma restando la possibilità che, all’atto del licenziamento, il cantiere/sede di lavoro iniziale non coincida con il cantiere/sede di lavoro finale.
Entrambi tali documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore ovvero, se trasmessi via posta, l’impresa deve essere in possesso della copia della relativa raccomandata.
Alla luce delle predette indicazioni fornite dall’INPS e delle diverse segnalazioni pervenute dalle imprese associate, riteniamo necessario riepilogare di seguito i casi in cui il contributo in parola è sempre dovuto.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (compresi i licenziamenti per: superamento del periodo di comporto, inidoneità fisica o psichica del lavoratore, cessazione dell’attività aziendale); |
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licenziamento collettivo intimato all’esito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991; |
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licenziamento per giustificato motivo soggettivo e giusta causa; |
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interruzione del rapporto di apprendistato, per cause diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso datoriale al termine del periodo di formazione; |
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recesso datoriale dal rapporto di lavoro durante o al termine dell’eventuale periodo di prova, quando da tale recesso possa derivare il diritto alla NASpI (messaggio INPS n. 10358/2013, punto 1.1.; per i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della NASpI, v. punto 2.2., lettere da a) a d), della circolare INPS n. 142/2012); |
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dimissioni del lavoratore (compresi gli apprendisti) per giusta causa; |
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dimissioni del lavoratore/lavoratrice (compresi gli apprendisti) nel periodo di tutela della maternità di cui all’articolo 55 del D. Lgs. n. 151/2001, periodo che l’ INPS ha individuato nei 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento di un anno di vita del bambino; |
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risoluzione consensuale derivante dal trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda, distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici; |
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risoluzione consensuale intervenuta innanzi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), nell’ambito della procedura di conciliazione prevista dall’articolo 7 della legge n. 604/1966 per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (articolo 1, comma 40, legge n. 92/2012). |
Fermo restando quanto indicato nel nostro Suggerimento n. 99/2018 in merito agli importi da corrispondere a titolo di contributo di licenziamento, riassumiamo di seguito le indicazioni operative che riguardano la corretta compilazione dei flussi UniEmens in caso di versamento del contributo in parola o del suo esonero.
In relazione ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, le aziende devono utilizzare il <CodiceCessazione> “1A” avente il significato di “Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo” e valorizzare il versamento del contributo nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi> utilizzando il codice causale “M400” avente il significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012”.
In caso di licenziamento collettivo, le aziende devono utilizzare il <CodiceCessazione> “1Q”, avente il significato di “Licenziamento collettivo da parte di datore lavoro soggetto alla CIGS” e, ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens, a seconda che la dichiarazione di eccedenza del personale abbia o meno formato oggetto di accordo sindacale, devono essere valorizzati, nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>:
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il codice causale “M501” avente il significato di “Contributo dovuto ex art. 1, comma 137 della legge 205/2017, a seguito di licenziamento collettivo che abbia formato oggetto di accordo sindacale”, avendo cura di indicare, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare; |
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il codice causale “M502” avente il significato di “Contributo dovuto ex art.1, comma 137 della legge 205/2017, a seguito di licenziamento collettivo che non abbia formato oggetto di accordo sindacale”, avendo cura di indicare, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare. |
Ai fini della corretta indicazione nel flusso UNIEMENS dell’esonero dall’obbligo di versamento del contributo per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere, i datori di lavoro devono valorizzare in <DenunciaIndividuale>, l’elemento <Cessazione>, indicando in <GiornoCessazione> il giorno dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro e nell’elemento <TipoCessazione> il codice “1N” .