INPS - Anno 2016 - Minimali di retribuzione e altri elementi utili per il calcolo dei contributi - Conguaglio di fine anno

Dati e modalità operative per effettuare eventuali conguagli o imputazioni di contributi previdenziali ed assistenziali riferiti a particolari fattispecie. Tabelle delle aliquote contributive dal 1° settembre 2015 e per l’anno 2016.

Suggerimento n. 12/2 del 5 gennaio 2017


Come ogni anno, anche per il 2016 l’INPS ha pubblicato una circolare (n. 237/2016) che riepiloga i vari casi in cui le imprese sono tenute ad effettuare operazioni di conguaglio o di sistemazione, relativamente ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti o versati nell’anno, dettando le relative indicazioni operative.

L’Istituto precisa che gli eventuali conguagli potranno avvenire, senza aggravio di oneri accessori, entro il 16 febbraio 2017, ovvero, per quanto riguarda le sistemazioni concernenti il versamento del TFR al “Fondo di Tesoreria INPS” e le relative misure compensative, entro il 16 marzo 2017.

Nel rimandare alla predetta circolare per quanto concerne il dettaglio delle modalità operative, evidenziamo di seguito le fattispecie di maggior interesse per le imprese del settore:

sistemazione, tramite flusso UniEmens, delle variazioni retributive e contributive a livello individuale, di regola avvenute nel mese di dicembre 2016, relative agli elementi variabili della retribuzione individuati dall’Istituto, quali, ad esempio: compensi per lavoro straordinario; indennità di trasferta; indennità di malattia o di maternità anticipate dal datore di lavoro; congedi matrimoniali; integrazioni salariali (non a zero ore); ecc.;

conguagli conseguenti all’applicazione del massimale contributivo annuo sulla contribuzione pensionistica degli iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente al 31 dicembre 1995 (€ 100.324,00 per il 2016);

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conguagli relativi al contributo aggiuntivo IVS dell’1% a carico dei lavoratori sulla retribuzione annua eccedente, nel 2016, i 46.123,00 euro;

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conguagli relativi all’eventuale concessione ai dipendenti di auto aziendali ad uso promiscuo;

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conguagli per versamenti di quote di TFR al “Fondo di Tesoreria INPS” da parte delle imprese che siano tenute a tale adempimento (aziende con almeno 50 dipendenti di media nell’anno 2006 o, se costituite dopo il 2006, con almeno 50 dipendenti di media nell’anno o nel minor periodo dell’anno in cui hanno iniziato l’attività);

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conguagli connessi ad operazioni societarie avvenute nel corso del 2016;

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conguagli relativi al contributo di solidarietà del 10% dovuto dai datori di lavoro sulle somme o contribuzioni a loro carico destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare.

 

Per comodità delle imprese, alleghiamo al presente Suggerimento il prospetto dei minimali di retribuzione e degli altri elementi utili per il calcolo dei contributi per l’anno 2016, nonché le tabelle delle aliquote contributive INPS relative ai periodi 1° settembre/31 dicembre 2015 e 1° gennaio/31 dicembre 2016.

Con l’occasione, evidenziamo che l’abrogazione delle disposizioni inerenti il trattamento per disoccupazione speciale edile, prevista con decorrenza 1° gennaio 2017 dall’articolo 2, comma 71, della legge n. 92/2012 (“Legge Fornero”), comporterà, a partire dalla medesima data, il venir meno dell’obbligo di versamento del relativo contributo, pari allo 0,80%, dovuto all’INPS da parte dei datori di lavoro del settore edile.

Inoltre, rendiamo noto che il contributo previsto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti nel corso dell’anno 2016, ammonta ad € 489,95 (fino ad un massimo di € 1.469,85, nel caso di 36 mesi o più di anzianità = € 489,95 x 3). Come noto (v. nostri Suggerimenti n. 179, n. 202, n. 337 e n. 543/2013), tale contributo è finalizzato al finanziamento dell’ASpI (ora NASpI), in aggiunta alla contribuzione ordinaria già versata mensilmente dalle imprese per i trattamenti di disoccupazione.

Il contributo anzidetto non è dovuto in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere (articolo 2, comma 34, legge n. 92/2012 e s.m.i.). A seguito di un’incisiva azione esercitata dall’ANCE sia a livello parlamentare che governativo, tale esclusione, già prorogata sino al 31 dicembre 2016 dalla legge n. 21/2016, è stata definitivamente confermata a tempo indeterminato dall’articolo 1, comma 164, della legge n. 232/2016 (“Legge di bilancio 2017”).

Per la valorizzazione nel flusso UNIEMENS dell’esonero in parola, nonché per il recupero del contributo di licenziamento eventualmente versato e non dovuto, rimandiamo alle istruzioni fornite dall’INPS con il messaggio n. 4269/2016.

 


Referenti

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