INPS - Minimali di retribuzione e altri elementi utili per calcolo dei contributi per l’anno 2021
L'Istituto ha determinato i minimali retributivi e altri valori utili per il calcolo della contribuzione obbligatoria dal 1° gennaio 2021.
Suggerimento n. 143/25 del 12 febbraio 2021
L’INPS, con la circolare n. 10/2021, ha evidenziato che, non avendo subito l’indice ISTAT alcuna variazione rispetto all’anno precedente, la misura per l’anno 2021 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti è pari a quella prevista per l’anno 2020.
Di conseguenza, non sono necessarie operazioni di regolarizzazione relative al mese di gennaio 2021.
Provvediamo comunque a sintetizzare di seguito le informazioni necessarie per la corretta effettuazione degli adempimenti contributivi, nonché ad allegare le tabelle contributive per le imprese edili industriali.
I minimali di retribuzione giornaliera ai fini contributivi per il comparto industriale si confermano, anche per l’anno 2021, nelle seguenti misure :
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dirigenti: |
da |
€ |
134,81 |
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a |
€ |
135,48 |
- |
impiegati: |
da |
€ |
48,74 |
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a |
€ |
48,98 |
- |
operai: |
da |
€ |
48,74 |
|
a |
€ |
48,98 |
L’importo del minimale di retribuzione oraria ai fini contributivi per gli operai di produzione e gli impiegati, occupati a tempo parziale, resta fissato in € 7,35.
La quota di retribuzione imponibile mensile oltre la quale è dovuto - ai sensi dell’articolo 3-ter della legge n. 438/1992 - un contributo aggiuntivo pari all'1% a carico del lavoratore si conferma pari ad € 3.948,00 (€ 47.379 annui).
Il massimale annuo della base imponibile contributiva e pensionabile, concernente la sola aliquota di contribuzione pensionistica dovuta per i dipendenti privi di anzianità contributiva anteriormente al 1° gennaio 1996 ovvero che abbiano optato per la pensione con il sistema contributivo, si conferma di importo pari ad € 103.055,00.
Ancora, per l’anno 2021 l'importo massimo complessivo entro il quale l'indennità di maternità obbligatoria è posta a carico del bilancio dello Stato risulta pari ad € 2.143,05.
Per quanto riguarda le modalità di indicazione sulla denuncia UNIEMENS del conguaglio degli importi anticipati a titolo di maternità obbligatoria, della quota di retribuzione soggetta all'aliquota di contribuzione aggiuntiva a carico del dipendente nella misura di 1 punto percentuale, nonché della parte di retribuzione eccedente il massimale annuo della base imponibile contributiva e pensionabile, nei casi in cui tale massimale è applicabile, rimandiamo alle istruzioni contenute, rispettivamente, nei punti 9, 5 e 6 della sopra citata circolare INPS n. 10/2021.
Ricordiamo (v. nostro Suggerimento n. 298/2010) che, a partire dall’anno 2014, la misura dell’esonero contributivo che compete alle imprese che conferiscono il TFR dei dipendenti alla previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria INPS è pari allo 0,28% dell’imponibile contributivo del singolo lavoratore interessato, da riproporzionare se la quota di TFR conferita è inferiore al 100%.
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In merito al contributo per il finanziamento della NASpI, previsto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni o da altre causali che non diano diritto alla NASpI, ricordiamo che la Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017, articolo 1, comma 137), con decorrenza dal 1° gennaio 2018, ne ha previsto l’innalzamento dal 41% all'82% del massimale mensile di NASpI per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria (CIGS), cioè di datore di lavoro che abbia occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente.
Con messaggio n. 594/2018, al quale rimandiamo per eventuali approfondimenti, l’INPS ha fornito le istruzioni per l’applicazione del contributo nelle due differenti situazioni sopra indicate.
Ricordiamo che il contributo dovuto per le interruzioni di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comprese quelle ricadenti nella disciplina introdotta dall’articolo 1, comma 137, legge n. 205/2017, deve essere versato entro e non oltre il termine di pagamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel periodo di paga “gennaio 2021”, il versamento del contributo in argomento va effettuato entro il giorno 16 marzo 2021.
Sempre in tema di finanziamento della NASpI, ricordiamo che la legge n. 147/2013 (articolo 1, comma 135) ha previsto l’integrale restituzione (e non più nel limite delle ultime sei mensilità) ai datori di lavoro del contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile, versato per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2014. In proposito, l’INPS ha precisato che il recupero integrale del contributo non riguarda le ipotesi di stabilizzazione del rapporto di lavoro avvenute entro i sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a termine, per le quali continua ad operare la riduzione prevista dall’articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012.
Alleghiamo al presente Suggerimento le tabelle delle aliquote INPS in vigore dal 1° gennaio 2021.