INPS - “Congedo parentale SARS COV-2” per genitori lavoratori dipendenti con figli affetti da SARS COV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi - Presentazione domande

L’Istituto ha fornito le indicazioni sulla modalità di presentazione delle domande relative al c.d. “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori, lavoratori dipendenti, di figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.

Suggerimento n. 801/147 del 23 dicembre 2021


Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 694/2021 e n. 786/2021 per comunicare che l’INPS, con messaggio n. 4564/2021, ha fornito le indicazioni sulla modalità di presentazione da parte dei lavoratori delle domande relative al congedo in parola che, si ricorda, deve essere presentata anche per convertire i periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale fruiti dagli stessi a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021.

In particolare, con il citato messaggio l’Istituto ha indicato che le domande di “Congedo parentale SARS Cov-2” devono essere presentate dai lavoratori esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • Contact center, chiamando da rete fissa il numero verde 803.164 e da rete mobile il numero 06164164;
  • Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per presentare le domande relative al congedo in parola, i lavoratori dipendenti devono utilizzare la procedura per l’acquisizione delle Domande per Prestazioni a sostegno del reddito – Servizio Maternità, selezionando le voci “Congedo Parentale” oppure “Congedo Parentale su Base Oraria”, anche per figli con disabilità in situazione di gravità e, dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico:

  1. Selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19” nella pagina “Tipo richiesta” e cliccare quindi su “AVANTI”;
  1. Spuntare la richiesta del congedo nella sezione “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n. 146 del 21/10/2021)” e cliccare quindi su “AVANTI”;
  1. Indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e, dunque, le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento e cliccare quindi su “AVANTI”;
  1. Procedere con l’acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell’intervallo previsto dalla norma, ossia dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 31 dicembre 2021 (cfr. paragrafo 6 della circolare n. 189/2021).

 Per richiedere il “Congedo parentale SARS CoV-2” in modalità giornaliera è necessario che i lavoratori spuntino l’opzione “Richiesta per congedo parentale” mentre, per richiedere il congedo in modalità oraria è necessario che spuntino l’opzione “Richiesta per congedo su base oraria”.

Nella domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” in modalità oraria, i lavoratori devono inoltre dichiarare:

  • Il numero di giornate intere di “Congedo parentale SARS CoV-2” da fruire in modalità oraria;
  • Il periodo all’interno del quale tali giornate di “Congedo parentale SARS CoV-2” sono fruite in modalità oraria.

Il periodo all’interno del quale i lavoratori fruiscono delle ore di “Congedo parentale SARS CoV-2”, deve essere contenuto all’interno di un mese solare.

Pertanto, qualora lo stesso risulti a cavallo tra due o più mesi, i lavoratori dovranno presentare due o più domande.

Essendo l’indennizzo del congedo erogato in modalità giornaliera, i lavoratori che abbiano optato per la fruizione dello stesso su base oraria, dovranno comunque ricondurla ad una giornata intera di congedo.

Pertanto, se le ore che compongono un giorno di congedo sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta all’Istituto dovrà essere dichiarato di fruire di un giorno di congedo all’interno di un arco temporale di riferimento (dalla data “x” alla data “y”) che deve a sua volta essere all’interno dello stesso mese solare.

Sia per il congedo a giornata intera sia nel caso di congedo con fruizione in modalità oraria, le domande possono avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle domande stesse, purché ricadenti all’interno dell’arco temporale previsto dalla norma, ossia dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 31 dicembre 2021.

I lavoratori con figli di età compresa tra il 14 e i 16 anni non devono presentare alcuna domanda all’Istituto in quanto il loro diritto di astensione dal lavoro non è collegato né al diritto all’indennità né alla contribuzione figurativa.

Pertanto, questi ultimi devono limitarsi a presentare la propria domanda di astensione dal lavoro esclusivamente ai propri datori di lavoro.


Referenti

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