INPS - Cassa integrazione guadagni ordinaria per Covid-19 - Prestazioni richieste a conguaglio - Chiarimento sui codici Uniemens da utilizzare

Importante chiarimento dell’Istituto in merito al corretto utilizzo dei codici per la compilazione dell’Uniemens per il conguaglio della CIGO per COVID-19.

Suggerimento n. 398/76 del 18 maggio 2020


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 331/2020, per comunicare che, con messaggio n. 1997/2020, l’INPS ha fornito un importante chiarimento in merito alle istruzioni operative contenute nel messaggio n. 1775/2020, per la parte relativa alla procedura di conguaglio dell’integrazione salariale per COVID-19 anticipata dal datore di lavoro.

Come meglio specificato dall’Istituto nel messaggio 1997/2020, i codici Uniemens per il conguaglio dell’indennità di CIGO anticipata dal datore di lavoro per COVID-19 si distinguono a seconda della copertura economica cui fanno riferimento e, più precisamente:

Codice Descrizione codice Autorizzazione
L038 “Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015” Autorizzazione i cui oneri rientrano nei limiti previsti per le integrazioni salariali dal regime ordinario (D.Lgs. n. 148/2015) e per la quale, quindi, la copertura rimane a carico della rispettiva gestione ordinaria. In tal caso, va indicato il codice già in uso.
L048 “art. 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020” Autorizzazione i cui oneri sono a carico di apposito stanziamento statale, per la quale va indicato lo specifico codice di nuova istituzione.
L068 “art. 19, comma 1, del D.L. n. 18/2020” Autorizzazione i cui oneri sono a carico di apposito stanziamento statale, per la quale va indicato lo specifico codice di nuova istituzione.

 

Le aziende autorizzate al trattamento di integrazione salariale richiesta con causale “COVID-19 d.l. 9/2020” e “COVID-19 Nazionale” che hanno provveduto al pagamento anticipato ai propri dipendenti, per procedere al conguaglio di quanto corrisposto dovranno, pertanto, utilizzare il codice attribuito loro dall’INPS contestualmente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale, reperibile nel “Cassetto previdenziale Aziende”, “Dati complementari”, nella sezione “Cruscotto CIG e Fondi”, visualizzando i dati dell’autorizzazione da recuperare.

Al fine di agevolare le imprese nel reperire i rispettivi codici di conguaglio corretti, l’Istituto provvederà altresì ad inviare una comunicazione PEC alle aziende, tramite Comunicazione Bidirezionale, con oggetto “Comunicazione sulle autorizzazioni-conguagli CIG”, ed una notifica via e-mail ai rispettivi intermediari, contenenti i codici di conguaglio associati alle autorizzazioni, da esporre all’interno della sezione <DenunciaAziendale> della denuncia Uniemens.

Consigliamo quindi alle imprese ed ai loro consulenti che abbiano già provveduto a trasmettere i flussi Uniemens per il mese di marzo 2020 di verificare che il codice di conguaglio utilizzato corrisponda a quello attribuito dall’Istituto e, in caso contrario, di provvedere quanto prima alla regolarizzazione spontanea dei flussi, in modo da evitare discrepanze che potrebbero comportare ripercussioni negative in fase di richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte dell’azienda.

L’Istituto ha inoltre ribadito che per tutti gli interventi con causale “COVID-19 nazionale” non è previsto l’obbligo di pagamento del contributo addizionale e che la durata degli stessi non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale.

Per quanto non riportato nel presente Suggerimento, rimandiamo al Suggerimento n. 331/2020 ed al messaggio INPS n. 1997/2020.

Ribadiamo, peraltro, che le imprese associate, per ogni necessità di supporto o di chiarimento in merito alle verifiche di cui sopra e alla regolarizzazione spontanea dei flussi, possono fruire dell’assistenza dell’Associazione che, tramite i propri funzionari, è sempre disponibile ed affiancarle in tutte le loro esigenze.

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Con l’occasione, ricordiamo alle imprese interessate alla sospensione dei versamenti contributivi per i dipendenti ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 (versamenti scadenti tra l’8 ed il 31 marzo 2020 - v. il nostro Suggerimento n. 274/2020) e ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 23/2020 (versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 - v. i nostri Suggerimenti n. 264 e n. 333/2020), che abbiano già provveduto all’invio dei flussi Uniemens relativi, rispettivamente, al mese di febbraio 2020 e/o ai mesi di aprile e maggio 2020 senza aver potuto indicare il codice importo da riferire alla sospensione previsto dall’INPS, di provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale di tale flusso, con l’inserimento del corrispondente codice sospensione (reperibile nel nostro Suggerimento n. 358/2020) e del relativo importo, e contestualmente di modificare i dati dichiarativi, entro la data del 20 maggio 2020.

 


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