INPS – Art. 27 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 – Incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di “NEET” effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 - Cumulo dell’incentivo con altre misure di esonero - Chiarimenti

L’Istituto ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla cumulabilità dell’incentivo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Suggerimento n.414/83 del 29 agosto 2023


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 379/2023 per comunicare che l’INPS con il messaggio n. 2923/2023 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla cumulabilità dell’incentivo, introdotto dall’art. 27 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 (c.d. “Decreto Lavoro”), per le assunzioni a tempo indeterminato di “NEET” effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente,  limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

 

Ricordiamo che l’incentivo in oggetto:

  • spetta per le assunzioni (a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante) di giovani che non abbiano compiuto trenta anni di età (29 anni e 364 giorni) e che risultino aderenti al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (attraverso il quale viene attuata in Italia l'iniziativa “Garanzia Giovani”);
  • è riconosciuto nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per una durata massima di 12 mesi;
  • è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, in caso di cumulo con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

 

In particolare, con il messaggio in parola, l’Istituto, diversamente da quanto precedentemente comunicato con la circolare n. 68/2023, ha indicato che la riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, non riguarda le ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all’applicazione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico (vedi nostro Suggerimento n. 302/2023 e n. 408/2023).

 

In considerazione del suddetto chiarimento, i soggetti interessati al riconoscimento dell’incentivo in oggetto, che abbiano già inoltrato all’Istituto apposita richiesta telematica di prenotazione delle risorse dichiarando di volere fruire dell’incentivo in cumulo con altre riduzioni, con ciò facendo riferimento all’esonero parziale della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, possono:

  • procedere all’annullamento della domanda trasmessa (selezionando il tasto “rinuncia” presente nel dettaglio della stessa);
  • inoltrare una nuova richiesta dichiarando di volere fruire dell’incentivo in oggettoin via esclusiva” (che dà diritto al riconoscimento dello stesso, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti legittimanti, in misura pari al 60%della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali).

 

Da ultimo, con riferimento all’ordine di elaborazione delle richieste, l’Istituto ha ribadito che le richieste pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata, che verrà effettuata nel mese di settembre 2023.

In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° giugno 2023 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (ossia il 30 luglio 2023), pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line, saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (31 luglio 2023) saranno elaborate secondo il criterio generale dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall’INPS (contrassegnate dallo stato di “Aperta”) e saranno suscettibili di annullamento a opera dello stesso interessato; se l’interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l’istanza inviata e inoltrarne una nuova.

Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.


Referenti

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