INPS - Aumento dell’esonero contributivo di 4 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore - Ulteriori chiarimenti
L’Istituto ha fornito ulteriori precisazioni sull’incremento, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, dell’esonero sulla quota di contributi a carico del lavoratore.
Suggerimento n. 408/80 del 28 agosto 2023
Come noto, l’articolo 39, comma 1, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, entrato in vigore in data 5 maggio 2023, ha previsto che per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore sia incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incremento in oggetto sono state comunicate dall’INPS con il messaggio n. 1932/2023 ed illustrate nel nostro Suggerimento n. 302/2023.
Con successivo messaggio n. 2924/2023, l’INPS ha fornito ulteriori precisazioni in relazione alla disciplina dell’esonero in trattazione.
In particolare, ha chiarito che l’agevolazione è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, nonché con l’incentivo NEET, disciplinato dall’articolo 27 del medesimo decreto-legge n. 48/2023 (v. nostro Suggerimento n. 379/2023).
L’esonero è, altresì, cumulabile con l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dall’articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) (v. nostri Suggerimenti n. 16, n. 588 e n. 668/2022).
Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le suddette misure di esonero, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza della previsione di cui alla legge di Bilancio 2022 e, sulla quota di contribuzione IVS residua a carico della lavoratrice, al ricorrere delle necessarie condizioni, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 6 o 7 punti percentuali.
L’Istituto ha precisato che, laddove ricorrano i presupposti per l’operatività di entrambe le misure di esonero sulla quota a carico della lavoratrice, deve essere applicata in via prioritaria la riduzione del 50% della quota complessiva a carico della lavoratrice madre (codice causale “ELAM”).
Pertanto, l’esonero IVS, nella misura prevista dal citato articolo 39, trova applicazione solo nei limiti della residua contribuzione dalla stessa dovuta e non si potrà fruire di un ammontare di esonero che ecceda la quota di contributi IVS di spettanza della lavoratrice.
Inoltre, l’INPS ha chiarito che il medesimo criterio della spettanza dell’esonero IVS nei limiti dei soli contributi a carico del lavoratore trova applicazione anche nel caso dei rapporti di apprendistato e nelle ipotesi di mantenimento in servizio per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81/2015.
Infine, l’Istituto ha comunicato che la procedura di calcolo sarà adeguata in base alle disposizioni fornite con il messaggio in esame e che eventuali differenze saranno oggetto di nota di rettifica.