Emergenza climatica - Cassa integrazione guadagni ordinaria per eventi meteo - Criteri di computo di durata massima

Anche per il 2024, è stato previsto per il periodo 1° luglio - 31 dicembre, che le sospensioni o le riduzioni dell’attività lavorativa causate da eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo) non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di durata massima della CIGO.

Suggerimento n. 358/74 del 17 luglio 2024


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 367/2023), al fine di fronteggiare anomale situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le aziende è possibile richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) evocando la causale “eventi meteo” nel rispetto dei requisiti e delle indicazioni operative fornite dall’INPS (v. nostro Suggerimento n. 502/2022) e ribadite nel messaggio INPS n. 2729/2023.

La legge n. 101/2024, di conversione del decreto-legge n. 63/2024, in vigore dal 14 luglio 2024, ha introdotto l’articolo 2 bis, comma 2 con il quale è stata accolta la richiesta di Ance di equiparare il settore edile agli altri settori per quanto concerne i criteri di computo della durata massima della cassa integrazione ordinaria, in analogia a quanto già fatto lo scorso anno (v. nostro Suggerimento n. 392/2023).

Pertanto, le sospensioni o le riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024 causate da eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo) non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di durata massima della CIGO (52 settimane in un biennio mobile).

Si ricorda che il contributo addizionale (articolo 5 del Decreto Legislativo n. 148/2015) non è dovuto per gli interventi concessi per tali eventi.

In relazione al particolare periodo dell’anno caratterizzato da temperature elevate, rimandiamo al nostro Suggerimento n. 327/2024, per gli eventuali approfondimenti in tema di gestione del rischio da calore.


Referenti

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