Disciplina IVA delle operazioni di distacco o prestito di personale: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

L’Amministrazione finanziaria fornisce istruzioni operative circa la verifica dei requisiti Iva (soggettivo, oggettivo e territoriale), con riferimento ai distacchi di personale.

Suggerimento n. 278/46 del 23 maggio 2025


Come noto, con la conversione del decreto-legge n. 131/2024 (il c.d. “Salva-infrazioni”) è stata introdotta un’importante novità sul trattamento ai fini Iva in tema di distacco o prestito di personale. In particolare, l’articolo 16-ter del Salva-infrazioni (al fine di conformarsi alla sentenza C-94/19 della Corte Ue)  ha abrogato il comma 35 dell’articolo 8 della legge n. 67/1988 e, per effetto di tale abrogazione, anche le attività di distacco o prestito di personale effettuate a fronte di un corrispettivo pari al mero rimborso del relativo costo diventano – a partire dalle operazioni effettuate in esecuzione di  contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 – prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, al ricorrere dei presupposti ordinariamente stabiliti dalla disciplina IVA (v. Suggerimento n. 495/64 dell’8 novembre 2024 e Suggerimento n. 99/18 del 20 febbraio 2025).

La Circolare n. 5/E del 16 maggio 2025 dell’Agenzia delle entrate, fornisce alcune indicazioni operative sulla nuova imponibilità IVA relativa al distacco o prestito di personale, riepilogate di seguito.

A titolo di premessa l’Agenzia ricorda che in base all’ art.30 del Decreto Lgs. n. 27611/2003, si ha distacco o prestito di personale quando:

  • un datore di lavoro (c.d. “distaccante”) mette a disposizione temporaneamente, a favore di un altro soggetto (c.d. “distaccatario”), uno o più lavoratori per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa;
  • il datore di lavoro rimane comunque responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore dipendente;
  • l’operazione deve essere effettuata dal distaccante con la finalità di soddisfare un proprio interesse. Solitamente il soggetto distaccatario appartiene allo stesso gruppo societario oppure alla stessa rete di impresa del distaccante.

Fatte tali premesse, l’operazione di distacco/prestito di personale per effetto della novella normativa, risulta essere rilevante ai fini IVA al ricorrere dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali previsti dal DPR n.633/72.

Requisito soggettivo

In primo luogo, gli uffici finanziari chiariscono che laddove il datore di lavoro svolga in via esclusiva o prevalente attività d’impresa, o di lavoro autonomo, il requisito soggettivo, ai fini dell’assoggettamento a IVA dell’operazione di distacco di personale, deve ritenersi, in ogni caso, soddisfatto, attesa la natura di soggetto passivo IVA dello stesso.

La Circolare chiarisce che è esclusa dal campo di applicazione IVA l’operazione di distacco/prestito di personale effettuata tra società (distaccante e distaccataria) partecipanti al medesimo Gruppo IVA.

Requisito oggettivo e base imponibile

In linea generale, rilevano ai fini IVA le “prestazioni di servizi verso corrispettivo” dipendenti da rapporti contrattuali (ai sensi dell’art.3 del “Decreto IVA” – cd. requisito oggettivo).

Ai fini del distacco di personale, secondo quanto stabilito dai giudici UE, esiste un nesso diretto tra questa operazione ed il pagamento del corrispettivo quando le due prestazioni si condizionano a vicenda, nel senso che l’una viene effettuata solo in presenza dell’altra e viceversa.

In questo caso, pertanto, l’importo pagato a fronte del distacco è un “corrispettivo”, ed integra il requisito oggettivo ai fini IVA (c.d. esistenza del “sinallagma”).

Ciò, secondo quanto stabilito dai giudici UE, vale a prescindere dall’effettivo importo del corrispettivo, che può quindi essere inferiore, pari o superiore ai costi sostenuti dal datore di lavoro/distaccante per il personale distaccato, fermo restando il rispetto integrale delle previsioni normative e contrattuali per la legittima e corretta attivazione e gestione del distacco di personale.

In sostanza, come viene chiarito dalla Circolare, si considera corrispettivo rilevante ai fini IVA anche la somma corrispondente al mero rimborso dei costi del personale, in assenza di alcun margine di guadagno (c.d. “mark up”) per il distaccante.

L’Agenzia delle Entrate precisa ulteriormente che l’IVA deve essere applicata sull’intero corrispettivo (con l’aliquota ordinaria del 22%), ivi compresa l’eventuale quota imputata al rimborso dei costi relativi al personale distaccato.

Diversamente, se il distacco avviene gratuitamente, senza pagamento di alcun corrispettivo (neanche a titolo di rimborso del costo dei lavoratori), l’operazione è esclusa da IVA, non essendo una “prestazione di servizi a titolo oneroso”.

Requisito territoriale

Circa tale aspetto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il distacco di personale rileva ai fini IVA se la prestazione è eseguita nel territorio dello Stato secondo quanto stabilito dall’art.7-ter DPR n.633/72, e quindi:

  • in favore di un distaccatario soggetto passivo IVA stabilito in Italia (B2B);
  • da parte di un distaccante soggetto IVA italiano in favore di un distaccatario stabilito in UE ma non soggetto passivo IVA (B2C).

È invece esclusa da IVA la prestazione di distacco nel caso di distaccatario non soggetto passivo e non residente in UE.

Decorrenza delle nuove previsioni

L’Agenzia delle Entrate conferma che il nuovo regime IVA sia applica ai prestiti o distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Conseguentemente per le operazioni effettuate in base a contratti stipulati prima di tale data continua a trovare applicazione la previsione normativa che considera irrilevanti ai fini IVA i prestiti/distacchi di personale dipendente a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

Sono, invece, rilevanti ai fini IVA le operazioni di distacco effettuate con riferimento ai rinnovi, espressi e taciti, che intervengono successivamente al 1° gennaio 2025, anche se riferiti a contratti conclusi tra le parti prima di tale data.

Per i comportamenti pregressi viene prevista una specifica clausola di salvaguardia che, al fine di tutelare il legittimo affidamento, fa comunque salvi i comportamenti adottati dai contribuenti prima del 1° gennaio 2025 (assoggettando ad IVA del distacco sulla base della sentenza UE anche in presenza di rimborso del solo costo del personale, o esclusione da IVA nella stessa ipotesi, sulla base dell’abrogato art.8, co.35, della legge 67/1988).

 

 


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