Iva - distacchi del personale: chiarimenti ministeriali

Sono assoggettate ad Iva le prestazioni di servizi di distacchi di personale tra le imprese anche quando sono rese a fronte del rimborso del puro costo, erogate in adempimento di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.

Suggerimento n. 99/18 del 20 febbraio 2025


Con Risposta n. 38 del 18 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento Iva dei distacchi del personale alla luce della disposizione che, in linea con la Corte Ue, ha riordinato la materia abrogando l’articolo 8, comma 35, della Legge n. 67/1988 (vedi ns. Suggerimento n. 495/64 dell'8 novembre 2024).

Nel documento di prassi sopra citato, l’Amministrazione finanziaria richiama la norma originaria (di cui all’articolo 8, comma 354, della legge 67/1988) che sanciva l’irrilevanza Iva nel caso di rimborso del solo costo. Sul tema, la Corte di Giustizia europea, interpellata dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19, ha sostenuto l’incompatibilità di tale disposizione con la direttiva Iva contenente l’elenco delle operazioni imponibili.

Tale orientamento è stato recepito dall’ordinamento italiano con l’articolo 16–ter del Decreto-legge 16 settembre 2024 n. 131, c.d. “Decreto salva infrazioni”, inserito dalla Legge di conversione del decreto stesso, che ha eliminato definitivamente il regime di irrilevanza Iva dei prestiti o distacchi di personale per i prestiti ed i distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025, fatti salvi i comportamenti adottati sino a tale data dai contribuenti.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’operazione diventa tassabile quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente, come nel caso in esame: è infatti riscontrabile un nesso diretto tra le due prestazioni, il distacco ed il pagamento dei relativi importi da parte della distaccataria. È, inoltre, precisato come sia del tutto irrilevante, ai fini della tassazione, che l’importo rimborsato corrisponda ai costi sostenuti dal distaccante per il dipendente (ossia la circostanza che esso sia pari, superiore o inferiore ai costi sostenuti) in quanto tale situazione non compromette il nesso diretto esistente tra la prestazione di servizi effettuata ed il corrispettivo ricevuto.


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