Decreto legge n. 125/2020 - Proroga dello stato di emergenza nazionale e di altre misure collegate

Il Governo ha deliberato la proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, intervenendo anche su altri temi importanti.

Suggerimento n. 756/155 del 9 ottobre 2020


Il Decreto Legge n. 125/2020 (G.U. n. 248/2020), entrato in vigore da ieri (8 ottobre 2020), ha previsto la proroga al 31 gennaio 2021 della scadenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 precedentemente fissata al 15 ottobre 2020.

Tra le disposizioni affrontate dal predetto Decreto Legge figura anche la possibilità di gestire l’attivazione e la comunicazione dello smart working avvalendosi della procedura c.d. “semplificata” che è ora ammessa sino al 31 dicembre 2020.

Di rilevante importanza è la conferma ufficiale del differimento al 31 ottobre p.v. dei termini per l’invio all’INPS delle domande di cassa integrazione ordinaria ed in deroga per emergenza COVID-19 nonché dei termini per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo del trattamento di integrazione salariale da parte dell’INPS, tramite il modello “SR41 semplificato” (v. nostro Suggerimento n. 742/2020).

Inoltre, segnaliamo che, nelle more dell’adozione di un nuovo provvedimento e comunque non oltre il 15 ottobre p.v., continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite dal DPCM 7 settembre 2020 (v. nostro Suggerimento n. 666/2020).

Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e fronteggiare la seconda ondata, il Decreto Legge stabilisce l'obbligo su tutto il territorio nazionale di portare sempre con sé la mascherina e di indossarla nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, ed in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Pertanto, come già noto, nei luoghi di lavoro, compresi quelli temporanei come i cantieri, si può evitare di usare la mascherina solamente nel caso in cui si lavori continuativamente in condizioni di isolamento dalle altre persone.

Ragionevolmente si può evitare di usare la mascherina solamente, a mero titolo semplificativo:

  • negli uffici singoli (devono essere locali chiusi e non aree separate da semplici paretine);
  • nei reparti o aree produttive isolate o fisicamente segregate;
  • sui mezzi aziendali in cui è presente solo il conducente e comunque non deve avere per ragioni operative contatti con altri lavoratori (es. autista durante la guida).

Nei casi dubbi, al momento si consiglia un approccio prudente.

In pratica occorre al più presto, se non già ottemperato:

  1. dotare tutti i lavoratori senza distinzione alcuna, di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (es. mascherina chirurgica) e garantirne il costante approvvigionamento per la sostituzione;
  2. se necessario, integrare il “Protocollo Covid aziendale” imponendo l’obbligo a ciascun lavoratore di avere a disposizione la mascherina e l’uso in tutti i casi in cui non venga continuativamente garantito l’isolamento;
  3. vigilare sul corretto adempimento da parte dei lavoratori.

La corretta applicazione delle disposizioni relative alle misure di prevenzione dal contagio sui luoghi di lavoro ragionevolmente esclude anche il cosiddetto “contatto stretto” che eviterebbe la messa in quarantena di altri lavoratori in caso di contagio di un singolo lavoratore.

Il Decreto Legge in parola conferma i Protocolli e le linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche e produttive.

 


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.