Proroga delle misure di contenimento COVID-19, il DPCM del 7 settembre 2020

Firmato dal Presidente del Consiglio il Dpcm che proroga al 7 ottobre le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 contenute nel DPCM 7 agosto 2020.

Suggerimento n. 666/157 del 8 settembre 2020


Le disposizioni del DPCM del 7 settembre 2020 prorogano le misure contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto scorso (v. nostro Suggerimento n. 620 del 10 agosto 2020), con alcune modifiche.

Ad esempio, il nuovo decreto introduce misure per il trasporto locale e per gli scuolabus, in vista della prossima riapertura delle scuole.

Chi rientra dall'estero dovrà sottoporsi a tampone obbligatorio se proviene da Paesi a rischio come Croazia, Grecia, Malta o Spagna. Resta l’obbligo di quarantena per chi arriva dalla Romania e dalla Bulgaria e il divieto di ingresso dagli Stati inseriti nella black list che attualmente comprende 16 Paesi (seguirà a breve una specifica nota dell’Associazione).

Le disposizioni contenute nel DPCM si applicano dall'8 settembre fino al 7 ottobre 2020 e pertanto risultano confermate le indicazioni contenute, tra gli altri, nei Protocolli nazionali del 24 aprile scorso, anche per quanto riguarda il tema delle scadenze degli aggiornamenti relativi ai diversi ruoli/abilitazioni di cui alla normativa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A tal proposito è opportuno ribadire i concetti per la prevenzione del COVID-19 che sono spesso oggetto di domande da parte delle aziende, come ad esempio:

 

Cosa accade se vi è un caso sintomatico in azienda?

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale o preposto e si dovrà procedere al suo isolamento; l'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 (numero unico per la Lombardia 800894545 oppure il 1500) e collabora per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti".

 

Qual è la definizione di "contatto stretto"?

Questo concetto è importante per tracciare i possibili contatti anche in ambito lavorativo o familiare. Il Ministero della Salute definisce contatto stretto:

 

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
  • un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto

 

Che differenza c'è tra test sierologico e tampone?

Dal Sito di Regione Lombardia: "I test sierologici servono per capire se una persona è entrata in contatto con il virus e ha sviluppato una risposta immunitaria (produzione di anticorpi). Attraverso i test sierologici è infatti possibile andare ad individuare gli anticorpi prodotti dal nostro sistema immunitario in risposta al virus.

I test sierologici sono uno strumento utile a stimare la diffusione dell’infezione in una popolazione, sono pertanto principalmente utilizzati per finalità di tipo epidemiologico e nell’ambito di politiche di Sanità Pubblica.

Questo tipo di indagine non ha una finalità di tipo diagnostico, infatti:

  • un risultato positivo al test indica che si è entrati in contatto con il virus ma non dà garanzia di protezione immunologica dall’infezione, non indica se un soggetto è protetto e per quanto tempo o se il soggetto è guarito e, pertanto, se può essere ancora contagioso;
  • un risultato negativo al test può avere diversi significati: il soggetto non è stato infettato da COVID-19, oppure è stato infettato molto recentemente (meno di 8-10 giorni prima) e non ha ancora sviluppato la risposta anticorpale al virus, oppure è stato infettato ma il tipo di anticorpi che ha sviluppato è, al momento dell’esecuzione del test, al di sotto del livello di rilevazione del test. Pertanto, il soggetto può essere contagioso.

Solo l’esecuzione di un tampone per la ricerca del RNA virale può diagnosticare, in quel preciso momento, l’infezione da COVID-19 nel soggetto. Il test sierologico pertanto non può sostituire il tampone".

All'interno delle aziende, in base al protocollo anticontagio, questi aspetti delicati devono essere gestiti con la collaborazione del medico competente, con particolare riguardo alla gestione dell’eventuale presenza di “lavoratori fragili”, ovvero soggetti le cui condizioni di salute rispetto alle patologie preesistenti potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave.

 


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Tags: Coronavirus