Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) - Conversione in legge - Novita’ in materia di lavoro
Pubblicata la legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto legge c.d. “Cura Italia”.
Suggerimento n. 346/70 del 4 maggio 2020
A seguito della sua pubblicazione nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, il giorno 30 aprile 2020 è entrata in vigore la legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione in legge del decreto legge n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Di seguito evidenziamo le principali modifiche apportate dagli emendamenti in materia di lavoro presentati nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge del decreto legge n. 18/2020.
ARTICOLO 19 “Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario”
L’articolo 19, nella versione risultante a seguito della conversione in legge, oltre a prevedere il riordino degli ammortizzatori sociali legati al COVID-19, ossia quelli disciplinati dal D.L. n. 9/2020 per la c.d. ”Zona rossa” e quelli più generali del D.L. n. 18/2020, ha recepito la proposta emendativa fortemente caldeggiata dall’ANCE abrogando l’obbligo della procedura di consultazione sindacale, prevista dal comma 2 del predetto articolo 19.
In virtù di tale modifica, i datori di lavoro che presentano domanda di CIGO per COVID-19 sono dispensati dalla procedura sindacale di informazione, consultazione e dall’esame congiunto. Si ricorda che l’INPS aveva già confermato l’irrilevanza di tale procedura ai fini della concessione dell’ammortizzatore sociale, dispensando i datori di lavoro dall’allegare all’istanza di CIGO sia la comunicazione alle Organizzazioni sindacali che l’eventuale verbale di esame congiunto.
ARTICOLO 19 BIS “Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine”
La nuova disposizione introduce un principio derogatorio alla normativa vigente, riconoscendo ai datori di lavoro che accedono alla CIGO per COVID-19 la possibilità di prorogare o rinnovare il contratto a termine o di somministrazione a termine anche nel caso in cui siano in corso sospensioni del lavoro o riduzioni di orario a seguito di cassa integrazione per COVID-19.
La disposizione in esame deroga anche all’osservanza dell’intervallo tra un contratto e il successivo (il c.d. “stop and go”).
Resta, comunque, la necessità di apporre una delle “causali” di legge in ogni caso di rinnovo e nel caso in cui la proroga oltrepassi il limite dei 12 mesi di durata.
Trattandosi di norma di interpretazione autentica, tale disposizione trova applicazione a tutte le ipotesi di proroga o di rinnovo intervenute dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 18/2020, ovvero dal 17 marzo scorso.
ARTICOLO 22 “Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga”
In relazione alle disposizioni concernenti la Cassa integrazione in deroga per COVID-19, è stata introdotta una modifica in merito alla disposizione generale che prevede, ai fini della concessione dell’ammortizzatore sociale, l’accordo sindacale.
In particolare, oltre all’ipotesi originaria che esclude l’accordo sindacale nei casi di datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, l’esonero dall’accordo è stato esteso anche ai datori di lavoro che, a prescindere dal requisito dimensionale, hanno chiuso l’attività, in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
ARTICOLO 39 ”Disposizioni in materia di lavoro agile”
Ampliato, per i lavoratori dipendenti disabili o per coloro che abbiano nel nucleo familiare una persona con disabilità, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, se compatibile con le caratteristiche della prestazione, fino al termine del periodo di emergenza (in luogo della data del 30 aprile 2020).
Prevista l’applicazione della medesima disposizione anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.
ARTICOLO 103 “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”
Il comma 2 dell’articolo 103 del D.L. n. 18/2020, nel testo approvato in sede di conversione in legge, prevede che conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (in luogo del 15 giugno 2020), tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio (in luogo del 15 aprile 2020).
Ricordiamo che gli Enti previdenziali ed assicurativi e la CNCE avevano ritenuto applicabile tale disposizione, nella sua originaria formulazione, anche al DURC (v., in particolare, i nostri Suggerimenti n. 234 e n. 275/2020). Ci riserviamo, quindi, di comunicare le disposizioni amministrative che seguiranno alla nuova formulazione della norma.
Da ultimo, segnaliamo che in sede di conversione in legge del decreto n. 18/2020 non sono state sostanzialmente modificate, tra le altre, le disposizioni inerenti la malattia da quarantena con sorveglianza attiva e da permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 26 del decreto, nonché quelle in tema di infortunio sul lavoro da COVID-19 di cui all’articolo 42, comma 2, del medesimo decreto. Rimandiamo, per un approfondimento su tali tematiche, al nostro Suggerimento n. 259/2020 ed alle slide presentate nel corso dell’incontro in webinar “La malattia e l'infortunio durante l'epidemia COVID-19” del 27 aprile 2020, che le imprese associate possono reperire nel sito di Assimpredil Ance.