INAIL - Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro - Articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Con circolare n. 13 del 3 aprile 2020, l’INAIL ha, tra l’altro, dettato istruzioni operative in merito alla denuncia di infortunio per accertata infezione da coronavirus (SARS-Cov-2 o COVID-19) in occasione di lavoro ed alla relativa certificazione medica, al fine di attivare la prevista tutela infortunistica.
Suggerimento n. 259/54 del 8 aprile 2020
Nel rimandare alla circolare dell’Istituto per eventuali approfondimenti, sintetizziamo di seguito gli aspetti di interesse per le imprese.
Premessa
L’articolo 42, comma 2, del decreto-legge in oggetto stabilisce che “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.”
Ambito della tutela infortunistica
Fin dalla circolare INAIL n. 74 del 23.11.1995, l’Istituto ha inquadrato i casi di malattie infettive e parassitarie come infortuni sul lavoro, sul presupposto di una equiparazione della “causa virulenta” dell’evento infortunistico alla così detta “causa violenta” occorsa “in occasione di lavoro”. Con la circolare n. 13 del 3 aprile u.s., l’INAIL precisa che anche le attuali infezioni da coronavirus sono da ricondurre ad eventi di infortunio, laddove comunque il contagio sia occorso in “occasione di lavoro”.
Da notare che il concetto di “occasione di lavoro”, per i contagi da coronavirus, è da intendersi in modo estensivo, come peraltro già affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Ad esempio, secondo l’INAIL, nella situazione di attuale pandemia vige per il personale sanitario una presunzione semplice di origine lavorativa del rischio di contagio, ai fini della conseguente tutela assicurativa, come prevista in caso di infortunio “in occasione di lavoro” (cfr. Nota INAIL n. 3675/2020). Con la circolare n. 13 in commento, l’INAIL precisa che la presunzione semplice vada applicata anche a chi lavora a contatto con il pubblico e l’utenza in genere (dagli addetti alle pulizie, ai barellieri, ai lavoratori addetti alla cassa o alle vendite, ecc).
Inoltre, possono essere individuati ulteriori casi analogamente meritevoli della tutela assicurativa infortunistica, anche ove non ci siano prova di specifico episodio di contagio o non ci siano indizi precisi e concordanti che facciano scattare la medesima presunzione semplice di avvenuto contagio in occasione di lavoro da parte del medico legale. In questi casi, come già disposto dall’INAIL per le citate malattie infettive e parassitarie fin dal 1995, la tutela infortunistica si è estende anche qualora sia problematico (e mai lo è stato più che in questa pandemia) individuare cause e modalità specifiche del contagio per i lavoratori.
Dunque, anche nei casi in cui il lavoratore non sia nelle condizioni di provare l’episodio specifico di contagio e quindi non scatti la presunzione semplice di contagio in occasione di lavoro, il medico potrà - mediante un accertamento che dovrà compiersi con la procedura ordinaria, ma tenendo conto anche dei dati epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale - concludere per la sussistenza di un infortunio sul lavoro.
La tutela infortunistica per chi è stato contagiato è accordata sia ai lavoratori subordinati, sia ai c.d. parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi), sia ai dirigenti.
Certificazione medica di infezione da coronavirus e denuncia di infortunio
Ai sensi del comma 2 del citato articolo 42 del D.L. 18/2020, nei casi di accertata ricorrenza dell’infezione da coronavirus e del contagio in occasione di lavoro, il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica (ex articolo 53 D.P.R. n. 1124/1965) all’INAIL, che prende in carico e assicura la relativa tutela all’infortunato, al pari di qualsiasi altro infortunio.
Il certificato medico dovrà pertanto riportare, oltre agli abituali dati, anche la data dell’evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore, sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio.
Per i casi nei quali non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, il medico certificatore dovrà riportare le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.
Ai fini della certificazione dell’avvenuto contagio l’INAIL ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso.
Giova, infine, far presente che laddove all’Istituto pervenga documentazione carente del dato sanitario dell’avvenuto contagio, per proseguire l’istruttoria ed eventualmente qualificare il caso come infortunio dovrà acquisire tempestivamente la documentazione attestante la conferma diagnostica del contagio, ricorrendo anche direttamente alla documentazione in possesso degli infortunati.
Anche per la fattispecie di infortunio da contagio COVID-19 è confermato l’obbligo del datore di lavoro di effettuare la denuncia/comunicazione di infortunio di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 1124/1965 tramite i consueti canali telematici, compilando, nel caso di contagio da coronavirus, l’apposito campo “malattia/infortunio” presente nell’applicativo relativo alla denuncia di infortunio on-line. La compilazione di tale campo rende facoltativa la compilazione dei campi “data inizio prognosi” e “data fine prognosi”.
I datori di lavoro dovranno prestare particolare attenzione nella compilazione della denuncia di infortunio relativamente ai campi “data evento”, “data abbandono lavoro” e “data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica” attestante l’avvenuto contagio.
Si sottolinea, in proposito che solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell’avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all’Istituto.
La circolare in commento, in proposito, invita tuttavia le strutture INAIL competenti ad adottare ogni misura proattiva per l’acquisizione delle denunce da parte dei datori di lavoro, con l’eventuale documentazione sanitaria allegata, evitando comportamenti improntati al rigore letterale delle disposizioni normative, nonché a verificare la provenienza della certificazione medico legale, con riguardo alle modalità di redazione e trasmissione.
Le strutture territoriali sono impegnate altresì a rispondere con massima disponibilità ai quesiti che dovessero pervenire parte dei datori di lavoro, al fine di valutare, alla luce della situazione emergenziale, in favore del datore di lavoro e dell’infortunato, sia le modalità di trasmissione, sia le decorrenze dei termini di legge per la compilazione e la trasmissione delle denunce da parte dei datori di lavoro.
Quanto alla decorrenza della tutela INAIL, si precisa che il termine iniziale decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da coronavirus (contagio che può essere accertato anche successivamente all’inizio della quarantena), computando da tali date i giorni di franchigia, ai fini del calcolo della prestazione economica per inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Intervento del “Fondo gravi infortuni” in caso di decesso
Nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari, ai sensi della disciplina vigente, anche la prestazione economica una tantum prevista dal “Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro”.
Casi di dubbia competenza INAIL/INPS
Nei casi di dubbia competenza relativi ai lavoratori a cui competono le prestazioni di malattia a carico INPS, per i quali è escluso il contagio da nuovo coronavirus in occasione di lavoro, la tutela INAIL non è dovuta e l’Istituto stesso provvederà a segnalare il caso all’INPS, con l’allegazione di tutta la documentazione sanitaria agli atti della pratica.
Parimenti, l’INPS, ai sensi delle disposizioni vigenti, procede nei riguardi dell’INAIL laddove rilevi che l’evento denunciato, non rientrando nella propria competenza, è invece oggetto di tutela assicurativa INAIL.
Esclusione degli eventi infortunistici derivanti da infezione da nuovo coronavirus dalla determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico
L’infortunio occorso per contagio COVID-19 non incide ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico. Pertanto, in tali casi gli effetti degli eventi in esame non entrano a far parte del bilancio infortunistico dell’azienda in termini di oscillazione in malus del tasso applicato.
A tale fine, l’INAIL rende noto che sono stati avviati gli adeguamenti procedurali utili per la rilevazione a livello centrale dei casi di malattia-infortunio dovuti al contagio da nuovo coronavirus.
Infortunio sul lavoro in itinere occorso durante il periodo di emergenza da COVID - 19
Per quanto riguarda la disciplina dell’infortunio in itinere, per tale intendendosi l’infortunio occorso al lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, si precisa che anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere.
Tuttavia, in merito all’utilizzo da parte del lavoratore di un mezzo di trasporto privato, poiché il rischio di contagio è da considerarsi molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro, l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa è considerato necessitato e dunque non ostativo ai fini della ricorrenza dell’infortunio in itinere.