DURC - Proroga automatica del termine di validita’ a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 - Articolo 103 del D.L. n. 18/2020

Istruzioni INPS e INAIL sulla proroga al 15 giugno 2020 della validità dei DURC scadenti nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Suggerimento n. 234/49 del 31 marzo 2020


Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 181 e n. 206/2020, per comunicare che l’INPS, con messaggio n. 1374/2020, e l’INAIL, con nota n. 4250/2020, hanno emanato le istruzioni operative inerenti la proroga al 15 giugno 2020 della validità dei DURC scadenti nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, prevista dall’articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”).

Tali istruzioni, relative ad una previsione normativa valida sull’intero territorio nazionale, sostituiscono altresì quelle fornite in tema di DURC con le circolari INPS n. 37/2020 e INAIL n. 7/2020 (v. il nostro Suggerimento n. 181/2020 sopra citato).

Di seguito riassumiamo le indicazioni fornite dagli Istituti, rimandando al messaggio n. 1374/2020 e alla nota n. 4250/2020 (sostanzialmente identiche) per eventuali approfondimenti.

Il principio generale in tema di proroga di validità del DURC è il seguente: tutti i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “DURC On Line” che riportano nel campo “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).

In caso di richiesta di verifica di regolarità contributiva, possono verificarsi le seguenti situazioni.

 1) Esiste già un DURC online in corso di validità in base al decreto interministeriale 30 gennaio 2015 (120 giorni dalla data della richiesta): in tal caso il servizio rende immediatamente e automaticamente disponibile il documento al richiedente.
 2) Non risulta un DURC online in corso di validità, ma sussistono le condizioni per la regolarità in tempo reale secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015: anche in tal caso il servizio rende immediatamente e automaticamente disponibile l’esito positivo dell’interrogazione e il Durc online avente validità di 120 giorni al richiedente.
 3) Non ricorrono le condizioni per la regolarità in tempo reale secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015, ma esiste un DURC online con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020: in tale ipotesi, il caso è trasmesso dal sistema alla Sede competente, che deve verificare se è presente in archivio un DURC online con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 con validità prorogata fino al 15 giugno 2020 e, in caso positivo, trasmettere direttamente al richiedente (e agli “accodati”) il DURC online più recente tramite PEC, senza inviare alcun invito a regolarizzare e senza definire l’istruttoria (che sarà annullata automaticamente al termine dei 30 giorni previsti dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015). Si precisa che i documenti relativi ai DURC online con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che il sistema renderà disponibili in formato pdf sono quelli già emessi, che indicheranno quindi come “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, pur essendo validi sino al 15 giugno p.v..
 4) Non ricorre alcuna delle condizioni di cui ai punti da 1) a 3): in tale ipotesi il caso è trasmesso dal sistema alla Sede competente per l’apertura dell’istruttoria, che per la definizione della stessa dovrà attenersi alle indicazioni dettate dal Ministero del lavoro al fine di non creare disparità di trattamento tra soggetti che nello stesso periodo si trovino nelle medesime situazioni determinate da eventi eccezionali ed imprevedibili. In particolare, per le richieste di regolarità contributiva pervenute dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020) al 15 aprile 2020 compreso, per le quali ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale 30 gennaio 2015 non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, né risulti un DURC online con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020 e sia quindi necessario attivare l’istruttoria e notificare all’interessato l’invito a regolarizzare, le Sedi dovranno considerare i pagamenti scaduti a tutto il 31 agosto 2019, incluse le rate relative a eventuali rateazioni in corso a tale data

 

Rateazione dei debiti in fase amministrativa

Il messaggio INPS n. 1374/2020 contiene anche alcune indicazioni in tema di rateazioni, che tengono conto di quanto previsto dall’articolo 62, comma 2, del D.L. n. 18/2020, secondo il quale sono sospesi i versamenti contributivi scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 marzo 2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto legge stesso (periodo di imposta 2019 – V. il nostro Suggerimento n. 180/2020).

In particolare, evidenziamo che il messaggio richiama le disposizioni già dettate con la circolare n. 37/2020 per la sospensione inerente la c.d. “zona rossa”, secondo la quale nella sospensione sono ricompresi anche i versamenti relativi ai piani di ammortamento emessi sulle dilazioni già concesse dall’istituto. Pertanto, sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientri nell’arco temporale dall’8 marzo al 31 marzo 2020.

Da notare, peraltro, che entro la data di ripresa degli adempimenti e dei versamenti dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.


Referenti

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