DURC - Emergenza sanitaria COVID-19 - Articolo 103 del D.L. N. 18/2020 - Proroga automatica del termine di validita’
Prorogata al 15 giugno 2020 la validità dei DURC scadenti nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
Suggerimento n. 206/43 del 24 marzo 2020
Con la comunicazione n. 700 del 23 marzo 2020 la CNCE ha informato le Casse Edili in merito a quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), secondo il quale “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Al riguardo, la CNCE ha chiarito che il DURC on line, rientra tra le attestazioni di cui alla suddetta disposizione.
Nel far riserva di fornire aggiornamenti alle Casse Edili non appena saranno rese pubbliche le indicazioni operative da parte degli Istituti competenti, la CNCE ha peraltro evidenziato che l’INPS ha già pubblicato sul proprio sito il seguente messaggio informativo:
“Si comunica che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati Durc On Line che riportano nel campo "Scadenza Validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020, come previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n.18. Nel caso di nuova richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti dovranno utilizzare la funzione di "richiesta regolarità" che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall'Inps per eventuali comunicazioni relative alla richiesta. La funzione di “Consultazione”, viceversa, non registra alcuna informazione di dettaglio del richiedente”.