Condizioni di lavoro trasparenti - Termini per fornire le informazioni obbligatorie al lavoratore - Riepilogo

Alcune determinate informazioni devono essere fornite per iscritto ai lavoratori entro precisi termini qualora non siano già state rese note all’atto dell’assunzione.

Suggerimento n. 628/116 del 25 ottobre 2022


Il Decreto Legislativo n. 104/2022 (c.d. Decreto Trasparenza) ha previsto che il datore di lavoro comunichi al lavoratore, in modo chiaro e completo ed entro certe tempistiche, una serie dettagliata di informazioni sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro, sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela (v. nostro Suggerimento n. 512/2022) con riferimento alle assunzioni a tempo determinato ed indeterminato effettuate a partire dal 13 agosto 2022.

Il Decreto, a cui sono seguite le circolari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4/2022 e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19/ 2022 (v. nostri Suggerimenti n. 521/2022 e n. 592/2022), ha stabilito, tra l’altro, che determinate informazioni obbligatorie siano rese ai lavoratori nel rispetto di precisi termini.

In particolare, se non già resi all’atto dell’assunzione, alcuni dati informativi obbligatori (formazione erogata dal datore di lavoro; durata di ferie e congedi retribuiti; procedura, forma e termini del preavviso; contratto collettivo applicato; Enti ed Istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi) possono essere forniti per iscritto al lavoratore entro un mese dall’inizio della prestazione lavorativa anche tramite la consegna di un apposito documento “informativo” valido quale addendum alla lettera di assunzione.

Tenuto conto di quanto sopra, invitiamo le imprese, che non vi avessero già provveduto, a contattare gli uffici dell’Associazione per sciogliere eventuali dubbi circa l’assolvimento di tali obblighi informativi.