Condizioni di lavoro trasparenti - Circolare n. 4/2022 Ispettorato Nazionale Lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha pubblicato la circolare n. 4 del 10 agosto 2022, con la quale ha fornito le prime indicazioni di carattere interpretativo sul D.Lgs. n. 104/2022 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”.

Suggerimento n. 521/92 del 22 agosto 2022


Il decreto legislativo n. 104/2022 prevede che il datore di lavoro comunichi al lavoratore, in modo chiaro e completo una serie dettagliata di informazioni sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro, sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela. (v. nostro Suggerimento n. 512/2022).

Provvediamo di seguito a fornire le principali indicazioni contenute nella Circolare INL a cui si rinvia per un eventuale approfondimento.

 

DECORRENZA

Premesso che il decreto legislativo in parola è entrato in vigore a partire dal 13 agosto 2022, il provvedimento medesimo ha previsto che il lavoratore già in forza alla data del 1° agosto 2022 possa richiedere per iscritto al proprio datore di lavoro di fornire, aggiornare o integrare entro 60 giorni dalla richiesta le informazioni previste dal Decreto legislativo.

In proposito, INL precisa che la lettera della norma non sembra interessare direttamente i rapporti di lavoro instaurati tra il 2 ed il 12 di agosto 2022, rispetto ai quali trovano comunque applicazione i medesimi principi di trasparenza, solidarietà contrattuale e parità di trattamento tra lavoratori, cosicché anche questi ultimi possono richiedere l’eventuale integrazione delle informazioni relative al proprio rapporto di lavoro entro 60 giorni dalla richiesta del lavoratore.

 

INFORMAZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO

Il decreto prevede che il datore di lavoro sia tenuto a comunicare al lavoratore, le informazioni contenute nell’art. 1 del D.Lgs. n. 152/1997 ma non fa più espresso riferimento alla possibilità di rendere alcune informazioni al lavoratore mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato.

Tuttavia, l’Ispettorato precisa che, fermo restando che con la consegna del contratto individuale di lavoro o di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro il lavoratore deve essere già informato sui principali contenuti degli istituti di cui all’art. 1, la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato e al contratto provinciale e ad altri documenti aziendali qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale.

 

SANZIONI

Qualora il datore di lavoro non effettui le comunicazioni prescritte ovvero le effettui in ritardo o in modo incompleto, è passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro; se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, la sanzione amministrativa va da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Sul punto, l’Ispettorato ribadisce che, rispetto a tali violazioni trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 e che le stesse violazioni si realizzano allo scadere dei termini previsti (7 giorni o un mese) in relazione alla tipologia delle informazioni omesse.