Come gestire correttamente i rifiuti da DPI usati per Covid-19 – indicazioni ISPRA

L’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione dell’Ambiente) ha fornito in data 16 maggio 2020 indicazioni in merito alla corretta classificazione e gestione dei rifiuti da DPI (quali mascherine, guanti, ecc…) usati nell’ambito di “utenze produttive” per la protezione/tutela dei lavoratori da Covid-19.

Suggerimento n. 411/99 del 21 maggio 2020


Precedenti comunicazioni

Suggerimenti n. 178/2020, n. 244/2020 e n. 302/2020

 

Informiamo le imprese associate che l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione dell’Ambiente) lo scorso 16 maggio ha pubblicato, sul proprio sito web, le indicazioni per la corretta classificazione e gestione dei rifiuti derivanti dai DPI (dispositivi per la protezione individuale), come mascherine, guanti, ecc… utilizzati nell’ambito di utenze produttive per la protezione/tutela dei lavoratori da Covid-19.

 

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI DPI USATI NELL’AMBITO DI UTENZE PRODUTTIVE

Grazie alle indicazioni fornite da ISPRA sono state differenziate le modalità per la corretta classificazione e gestione dei rifiuti DPI usati nell’ambito di “utenze produttive” per la protezione/tutela dei lavoratori da Covid-19.

Detta differenziazione, molto importante, consiste nei seguenti due ambiti produttivi:

- DPI prodotti dalle “utenze produttive” assimilate alle utenze domestiche, anche a seguito di specifiche ordinanze regionali (per la Lombardia vedi punto 3 dell’ordinanza n. 520/2020);

- DPI prodotti dalle “utenze produttive” non assimilate alle utenze domestiche (cantieri edili).

Per i rifiuti di DPI prodotti dalle “utenze produttive” assimilate alle utenze domestiche (anche a seguito di specifiche ordinanze regionali) le indicazioni ISPRA al punto 1.2.2. chiariscono quanto segue.

Per le utenze assimilate alle utenze domestiche si farà riferimento ai criteri di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani, tenendo conto delle indicazioni fornite dall’ISS e dallo SNPA, nonché dalle specifiche disposizioni individuate dall’Autorità territorialmente competente.

Sono a tal riguardo fatte salve eventuali diverse classificazioni individuate dalle autorità territorialmente competenti attraverso lo strumento dell’ordinanza ex art. 191 del D.Lgs 152/2006, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

Ricordiamo che la Regione Lombardia, con ordinanza n. 520/2020, al punto 3 ha classificato con il codice CER/EER 20.03.01 (assimilati agli urbani) i rifiuti DPI prodotti dalle “utenze produttive” assimilate alle utenze domestiche da conferire al servizio di pubblica raccolta.

Pertanto, alla luce della Nota ISPRA in esame, detto codice CER/EER 20.03.01 non deve più essere preso a riferimento nell’ambito dei trasporti dei rifiuti non pericolosi effettuati in conto proprio cioè nelle istanze di aggiornamento delle iscrizioni all’Albo NGA alla categoria 2-bis.

 

CANTIERI EDILI

Diversamente, per i rifiuti DPI prodotti dalle “utenze produttive” non assimilate alle utenze domestiche (cioè anche per i cantieri edili) le indicazioni ISPRA al punto 1.2.3, chiariscono quanto segue.

Le utenze produttive, in via generale, (n.d.r. pertanto anche con riferimento ai cantieri edili) non sono assimilabili ai reparti delle strutture sanitarie, anche se non è possibile escludere a priori il rischio di presenza di casi di soggetti positivi non ancora diagnosticati.

Si ritiene che la classificazione più corretta per i DPI usati e divenuti rifiuti, prodotti da utenze del sistema produttivo che non siano assimilate a quelle domestiche sulla base dei regolamenti comunali di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, sia da ricercare nel sub capitolo 15.02.

Si ritiene, altresì, utile specificare che l’assegnazione del codice CER/EER più opportuno dovrà essere effettuata dal produttore valutando la potenzialità del rischio infettivo associato ai propri rifiuti.

Solo ove sia possibile escludere, con ragionevole certezza, sulla base delle informazioni ed evidenze disponibili il potenziale rischio infettivo, sarà possibile procedere all’identificazione del rifiuto attraverso il codice CER/EER 15.02.03 rifiuti non pericolosi (assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi).

 

CORRETTA GESTIONE DEI DPI USATI E DIVENUTI RIFIUTI

IN CONTO PROPRIO

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 188, comma 3, lettera b) del D.Lgs 152/2006,  la responsabilità delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.Lgs 152/2006 e quindi con iscrizione alla categoria 2-bis all’Albo NGA), è esclusa a seguito del conferimento dei rifiuti:

- a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del “formulario” (F.I.R.) di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario (come già segnalato con il Suggerimento n. 70/2018 la quarta copia del FIR può essere trasmessa anche tramite PEC).

Pertanto, per effettuare detti trasporti dei rifiuti da DPI usati in conto proprio è necessario essere in possesso dell’iscrizione in categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali “aggiornata” cioè comprensiva del codice rifiuto CER/EER 15.02.03 individuato da ISPRA per questi casi.

Come anzidetto, alla luce delle recenti indicazioni ISPRA, non si deve più richiedere l’aggiornamento della categoria 2-bis con il codice CER/EER 20.03.01 individuato dalla Regione Lombardia con l’ordinanza n. 520/2020 in quanto ISPRA ha chiarito che detto codice non riguarda le “utenze produttive” non assimilate alle utenze domestiche.

 

SMALTIMENTO RIFIUTI DPI USATI TRAMITE TERZI

In alternativa al trasporto in conto proprio, ai sensi dell’art. 188, comma 1 del D.Lgs n. 152/2006,  il produttore iniziale (impresa edile) di rifiuti non pericolosi DPI usati può consegnare detti rifiuti prodotti in cantiere (ovvero generati da “utenza produttiva” non assimilata alle utenze domestiche) a una ditta specializzata (autorizzata) addetta alla raccolta dei rifiuti prodotti da terzi. Anche in questo caso consigliamo di usare il codice rifiuto non pericoloso individuato da ISPRA, ovvero il codice rifiuto CER/EER 15.02.03.

Attenzione: qualora la ditta specializzata alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti DPI usati proponesse all’impresa l’utilizzo sul F.I.R del codice rifiuto 18.01.03* (rifiuto pericoloso) e l’impresa accettasse detta codifica, scatta a carico dell’impresa l’obbligo dell’acquisto e vidimazione del registro di carico/scarico per i rifiuti “pericolosi” con obbligo di registrazione delle annotazioni di carico/scarico da effettuarsi nel rispetto dei tempi fissati dal legislatore (e non derogabili) e anche con l’onere di effettuare la denuncia MUD per i rifiuti pericolosi.

Grazie ad Ance Lombardia, che si è fatta subito parte attiva, ora attendiamo che la Regione Lombardia modifichi/aggiorni l’ordinanza n. 520/2020 alla luce delle citate Note ISPRA inserendo nella prossima ordinanza regionale il codice rifiuto CER/EER 15.02.03 per i rifiuti DPI usati e prodotti da utenze del sistema produttivo che non sono assimilate a quelle domestiche (cioè i cantieri edili).

Pensando di fare cosa gradita, illustriamo di seguito la procedura (solo on-line/telematica), i costi e la tempistica, per aggiornare l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 2-bis (ovvero trasporto in conto proprio dei rifiuti prodotti in cantiere):

- collegarsi al sito internet “nazionale” https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home;

- cliccare area “riservata”;

- entrare in detta area inserendo “username e password” forniti dalla propria Camera di Commercio;

- qualora le credenziali fossero andate perse/dimenticate è possibile richiederle con la funzione “Recupera password”;

- con Login + codice fiscale + password è possibile iniziare a predisporre l’istanza;

- la procedura di compilazione dell’istanza è guidata, il sistema genererà in automatico i documenti e il pagamento dei diritti potrà essere effettuato sempre on-line (per le variazioni è pari a 10,00 euro);

- appena l’Albo Gestori validerà la richiesta di variazione (in circa 15-30 giorni), l’impresa sarà avvisata per email e potrà stampare direttamente dal portale Albo Gestori Ambientali nella propria area riservata l’iscrizione aggiornata; non è più necessario recarsi agli sportelli camerali.

Per la compilazione e invio delle pratiche telematiche dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali è attivo un servizio di assistenza specialistico telematico presso la CCIAA di Milano, Lodi e Monza. Detto servizio offre anche tutte le informazioni relative a istanze già presentate e richieste di informazioni sui diritti annuali (tel. 02/85152016 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30; email: pratiche.albogestori@mi.camcom.it).

Infine, segnaliamo che gli impianti autorizzati a ritirare i rifiuti non pericolosi codice CER/EER 15.02.03 possono essere individuati tramite il Catasto Georeferenziato Rifiuti (CGRweb), il quale può essere consultato per ragione sociale dell’impianto, ubicazione, codici CER, operazioni di trattamento-recupero o conferimento in discarica.

 

 

 


Referenti

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