Regione Lombardia – disposizioni in deroga per la gestione dei rifiuti

La Regione Lombardia ha fornito indicazioni urgenti per la gestione dei rifiuti durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19. Le disposizioni in deroga, in vigore dal 2 aprile al 31 agosto 2020, riguardano in particolare gli impianti fissi e mobili di smaltimento e recupero rifiuti, il deposito temporaneo di rifiuti, la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, le bonifiche di siti contaminati.

Importante | Suggerimento n. 244/60 del 3 aprile 2020


Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 149/2020

 

Informiamo le imprese associate che la Regione Lombardia ha pubblicato l’ordinanza contingibile e urgente n. 520 del 1 aprile 2020 (sul BURL n. 14 del 2 aprile 2020, vedi allegato) con la quale ha emanato disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

L’ordinanza è stata emanata ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/06, in relazione alla circolare del Ministero dell’Ambiente prot. n. 22276 del 30/03/2020, che ha fornito indicazioni alle Regioni in merito all’utilizzo delle ordinanze contingibili e urgenti come strumento per la gestione delle criticità nella gestione dei rifiuti sul proprio territorio.  

Alla luce della situazione di emergenza in essere, le disposizioni fornite dalla Regione Lombardia sono in deroga rispetto alla normativa vigente e si applicano solo ed esclusivamente per il periodo dal 2 aprile al 31 agosto 2020.

Nelle note successive vengono illustrate alcune misure di interesse per il nostro settore.

 

Gestione DPI e fazzoletti di carta assimilati agli urbani (punto 3 dell’ordinanza)

I rifiuti costituiti da DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) quali ad esempio mascherine, guanti, tute protettive utilizzati come prevenzione al contagio da Covid-19 e i fazzo­letti di carta devono essere gestiti e smaltiti come rifiuti assimilati agli urbani indifferenziati.

 

Spazzamento delle strade (punto 8 dell’ordinanza)

Il servizio di spazzamento strade deve essere esegui­to nel rispetto delle raccomandazioni del Documento di indiriz­zo approvato dal Consiglio del SNPA del 18 marzo 2020 e che prevede quanto segue:

- nel periodo di emergenza Covid-19, deve essere sospeso l’utilizzo di soffiatori meccanici, degli spazzatori ad aria e dei servizi di spazzamento manuale, fatta eccezione per la raccolta di piccoli rifiuti ponendo attenzione a ridurre al minimo il sollevamento della polvere;

- il servizio di pulizia deve essere effettuato con lavaggi mec­canici quali quelli effettuati con macchine spazzatrici ad umido e dove non è possibile con dispositivi manuali a getto d’acqua a pressione ridotta;

- le superfici oggetto di lavaggio devono essere trattate uti­lizzando acqua e/o detergenti/saponi convenzionali ed eventualmente, con frequenza a carattere straordinario, con disinfettanti a bassa concentrazione, dopo pulizia con un detergente neutro, quali ad esempio soluzioni di ipo­clorito di sodio allo 0,025%-0,05%, garantendo quindi la tutela della salute e dell’ambiente.

 

Ritiro rifiuti ingombranti (punto 10 dell’ordinanza)

I gestori del servizio di gestione dei rifiuti devono sospendere il ritiro dei rifiuti ingombranti in tutti i casi in cui lo svolgimento del servizio non possa essere svolto in condizioni di sicurezza per gli operatori o il personale.

 

Impianti di smaltimento e recupero rifiuti (punti 15 e 16 dell’ordinanza)

Per gli impianti autorizzati ad operazioni da D1 a D14 e da R1 a R12 con limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all’anno, in riferimento all’arco tempo­rale del 2020 è da applicarsi come vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di trattamento, eventualmen­te aumentato come da punto successivo del 10%; tale deroga si applica automaticamente agli impianti senza bisogno di comunicazione.

Per gli impianti autorizzati allo svolgimento di operazioni D8, D9, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12 la potenzialità massima annua in riferimento all’anno 2020 è aumentata del 10%. Per avvalersi di tale deroga, il Direttore tecnico dell’impianto o un tecnico abilitato, dovrà inviare una comunicazione a Regione Lombardia, alla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, alla Prefettura, ai Vigili del fuoco e ad ARPA di competenza, al fine di fornire l’informazione necessaria ad assicurare i successivi controlli.

Per gli impianti autorizzati ad operazioni D15 e R13 la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, può essere aumentata nel limite massimo del 20%.Tale disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero previste ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/06 ferme restando le “quantità massime” fissate dal DM 5/02/1998 (allegato IV) e dal DM 161/2002. Per avvalersi di tale deroga, il Direttore tecnico dell’impianto o un tecnico abilitato, dovrà inviare una comunicazione a Regione Lombardia, alla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, alla Prefettura, ai Vigili del fuoco e all’ARPA di competenza che attesti: il rispetto dall’autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento e dimostri il rispetto delle indicazioni di cui al punto 16 della citata ordinanza.

 

Deposito temporaneo di rifiuti presso il luogo di produzione (punto 17 dell’ordinanza)

Con riferimento alle vigenti indicazioni previste dall’art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs 152/2006 vengono previste le seguenti condizioni in deroga:

- i rifiuti gestiti in deposito temporaneo possono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento ogni 6 mesi (invece che ogni 3 mesi) indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

- i rifiuti devono essere avviati ad operazioni di recupero e smaltimento al raggiungimento dei seguenti quantitativi in deposito temporaneo: 60 mc per i rifiuti speciali non pericolosi (invece che 30 mc) e 20 mc per i rifiuti speciali pericolosi (invece che 10 mc).

 

Campagne impianti mobili rifiuti (punto 19 dell’ordinanza)

I termini previsti per la durata delle campagne autorizzate per recupero e smaltimento rifiuti con impianti mobili (massimo 120 giorni, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/06) sono sospesi a decorrere dal primo giorno di sospensione dei lavori e fino ai 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza. A tal fine il soggetto autorizzato deve trasmettere una specifica comunicazione alla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente e per conoscenza al Comune e all'ARPA di competenza in relazione a dove si effettua la campagna, che attesti la data di sospensione della campagna stessa.

 

Gestione terre da scavo come sottoprodotti (punto 20 dell’ordinanza)

I termini previsti dai Piani di Utilizzo (art. 9 del DPR 120/2017) e dalle Dichiarazioni di Utilizzo (art. 21 del DPR 120/2017) già presentate, inclusi i termini per gli eventuali depositi intermedi (di cui all’art.5 del DPR 120/2017) sono sospesi a decorrere dal primo giorno di sospensione dei lavori già autorizzati e avviati, fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza. A tal fine, il produttore/esecutore deve trasmettere una specifica comunicazione ai soggetti destinatari della dichiarazione/piano di utilizzo delle terre da scavo, attestante la data di sospensione delle attività di cantiere.

 

Interventi di bonifica su siti contaminati (punto 21 dell’ordinanza)

L’ordinanza regionale dispone che devono proseguire gli interventi di bonifica in corso sul territorio regionale riguardanti le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, gli interventi di bonifica che interessano le acque sotterranee, i monitoraggi ambientali e la gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) derivanti da interventi di bonifica, nonché la custodia dei siti per le aree dismesse.

 

Garanzie finanziarie (punto 22 dell’ordinanza)

A fronte delle deroghe autorizzative concesse e tenuto conto del carattere temporaneo e straordinario delle misure non sono dovuti eventuali adeguamenti delle garanzie finanziarie.

 

Segnaliamo infine che le disposizioni fissate della presente ordinanza trovano appli­cazione dalla data di pubblicazione sul BURL e fino alla cessa­zione dello stato di emergenza sanitaria, così come dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, oltre i successivi 30 giorni necessari al corretto e ordinario ripristi­no del servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Pertanto le disposizioni in deroga si applicano dal 2 aprile e fino al 31 agosto 2020, fatta salva la facoltà di reiterazione previ­sta dall’art. 191 del D.Lgs n. 152/2006.


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.