Corretta gestione dei DPI usati
I DPI usati per la tutela da Covid-19 quali mascherine, guanti, tute, ecc… nonché fazzoletti di carta sono classificati come rifiuti urbani indifferenziati non pericolosi, aventi codice CER/EER 20.03.01.
Suggerimento n. 302/69 del 21 aprile 2020
Precedenti comunicazioni
Suggerimenti n. 178/2020 e n. 244/2020
A fronte di segnalazioni pervenute da alcune imprese associate, riportiamo di seguito le modalità per il corretto smaltimento dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) usati per la tutela da Covid-19, quali mascherine, guanti, tute, ecc…nonché fazzoletti di carta.
La Regione Lombardia con l’ordinanza n. 520/2020, in linea con le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) dispone quanto segue:
- i rifiuti di qualunque natura prodotti da unità domestiche in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, siano classificati come rifiuti urbani non differenziati (CER/EER 20.03.01) e debbano essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato, secondo le modalità indicate dalla nota dell’ISS di cui in premessa;
- i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, ecc..) utilizzati come prevenzione al contagio da Covid-19 e i fazzoletti di carta, prodotti da utenze domestiche in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria debbano essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato;
- i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti ecc..) utilizzati come prevenzione al contagio da Covid-19 e i fazzoletti di carta devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati (n.d.r. prodotti da unità diverse da utenze domestiche).
In tali contesti, di cui ai tre punti sopra indicati, i DPI usati devono essere gestiti e smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati non pericolosi con codice CER/EER 20.03.01.
Detti rifiuti devono essere smaltiti nella frazione di rifiuti urbani indifferenziati al gestore del servizio pubblico sul territorio di competenza se prodotti da utenze domestiche.
Diversamente, lo smaltimento dei rifiuti DPI prodotti presso unità produttive (come ad esempio in cantiere) devono essere gestiti con codice CER/EER 20.03.01 e trasportati in regime di conto proprio a condizione di aver ottenuto l’aggiornamento dell’iscrizione in categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali con detto codice. In alternativa, il trasporto può essere svolto in regime di conto terzi avvalendosi di trasportatori autorizzati (iscritti all’Albo Autotrasportatori e all’Albo Gestori Ambientali).
Segnaliamo che essendo classificati come rifiuti urbani indifferenziati, i DPI aventi CER/EER 20.03.01 usati dal personale di cantiere (ma anche dal personale impiegatizio) sono obbligati alla compilazione del FIR ma sono esclusi dalla tenuta del registro di carico-scarico e MUD.
L’impresa deve organizzarsi a livello logistico per tenere separati detti rifiuti, dotandosi di un contenitore munito di etichetta in quanto secondo quanto disposto dall’art. 187 del D.Lgs 152/2006 è obbligatorio rispettare il divieto di miscelazione dei rifiuti.
Precisiamo che i DPI usati provenienti da unità produttive non dovranno essere classificati con il codice CER/EER 18.01.03* (rifiuto pericoloso) in quanto detto codice, ai sensi dell’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., deve essere attribuito solo ed esclusivamente a “rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate”.
Ricordiamo inoltre alle imprese che il primo passo da compiere per una corretta gestione dei rifiuti è rappresentato dalla loro esatta classificazione, individuando la categoria dei rifiuti urbani o dei rifiuti speciali, onere che è solo in capo al produttore dei rifiuti e dal cui esito discende la loro gestione secondo modalità che ne comportano il trattamento o lo smaltimento in determinati impianti piuttosto che in altri, con costi differenti a seconda delle diverse destinazioni.
In allegato, si riporta la Decisione 2014/955/UE contenente l’elenco vigente dei codici CER/EER dei rifiuti dove nella parte introduttiva sono indicati i criteri che si devono rispettare per la corretta individuazione e classificazione dei rifiuti, considerando come priorità l’attività che ha originato il rifiuto cioè la provenienza del rifiuto.