Bonus edilizi: ulteriori chiarimenti Agenzia Entrate

Lo sconto in fattura deve essere applicato su ciascuna fattura, anche in presenza di sconto parziale; il divieto di cessione parziale del credito è riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto: queste le ulteriori precisazioni dell’Amministrazione finanziaria.

Suggerimento n. 406/46 del 9 giugno 2022


Con circolare n. 19/E del 27 maggio 2022, oltre ad illustrare le modalità operative per l’annotazione del CCNL nei contratti di appalto/affidamento e nelle fatture emesse per i lavori edili (vedi ns. Suggerimento n. 402/44 del 7 giugno 2022), l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle recenti novità intervenute in materia bonus edilizi, che si riportano di seguito.

 

DIVIETO DI CESSIONE PARZIALE

Come è noto, per le comunicazioni di prima cessione del credito o sconto in fattura, trasmesse all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° maggio 2022, si applica il divieto di cessione parziale (si veda ns. Suggerimento n. 142/17 del 1° marzo 2022).

Al riguardo, come già peraltro anticipato nella FAQ del 19 maggio u.s. (si veda ns. Suggerimento n. 371/37 del 24 maggio 2022), pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con la circolare ministeriale sopra citata, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è suddiviso il credito ceduto dal beneficiario della detrazione.

Pertanto, le cessioni successive alla prima potranno avere ad oggetto per l’intero importo anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi ovvero utilizzate in compensazione tramite il modello F24. Le singole rate invece non potranno essere oggetto ci cessione parziale.

 

SCONTO IN FATTURA

Con riferimento alla modalità di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura, l’Agenzia delle Entrate ricorda che lo sconto deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura (anche in caso di sconto parziale) e la restante parte non coperta da sconto deve essere pagata utilizzando il bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

 

VISTO DI CONFORMITA’ E ATTESTAZIONE CONGRUITA’ DELLE SPESE

Come è noto, la Legge di Bilancio 2022 introduce una deroga all’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità di spesa, esclusivamente per i bonus diversi dal 110% (fatta eccezione per il bonus facciate), prevedendo che, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito, tale obbligo non sussiste per le opere classificate come “attività di edilizia libera” e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni.

Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, ai fini del calcolo dell’importo complessivo di 10.000 euro, rientrano tutte le spese riferite all’intervento oggetto del titolo abilitativo effettuato sull’immobile, compresi gli eventuali interventi in edilizia libera di completamento a prescindere dal numero dei beneficiari della detrazione e che si tratti di intervento realizzato in periodi di imposta diversi. In presenza di lavori condominiali occorre considerare l’importo complessivo agevolabile e non solo la parte di spesa imputata al singolo condominio.

L’esonero dai nuovi obblighi deve ritenersi applicabile alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021.

Più in generale è inoltre precisato che gli adempimenti richiesti dalle discipline agevolative riguardanti i bonus edilizi minori, diversi dal Superbonus, quale ad esempio l’attestazione della congruità delle spese, laddove prevista per il rispetto degli adempimenti di cui al D.M. 6 agosto 2020 nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, rimangono necessari sia in caso di fruizione diretta del bonus in dichiarazione sia in caso di cessione del credito o di sconto in fattura, a nulla rilevando gli esoneri previsti in caso di interventi in edilizia libera o di importo non superiore ad euro 10.000.

L’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che le spese di apposizione del visto di conformità e di redazione dell’asseverazione sono detraibili in base all’aliquota di detrazione prevista per ciascuna tipologia di intervento e nei relativi limiti di spesa e possono essere oggetto di cessione del credito/sconto in fattura, al pari delle altre spese detraibili sostenute per gli interventi agevolabili.

 

PREZZARI E NUOVI MASSIMALI PER ATTESTAZIONE CONGRUITA’ DELLE SPESE

Ai fini della congruità delle spese, oltre ai prezzari individuati dal DM 6 agosto 2020, occorre fare riferimento, per talune categorie di beni, anche al nuovo decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 14 febbraio 2022.

Tale disposizione si applica:

  • agli interventi per i quali è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, se la richiesta di tale titolo è presentata successivamente al 15 aprile 2022;
  • agli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, iniziati successivamente al 15 aprile 2022.

 

BOX PERTINENZIALI - OPZIONE SCONTO IN FATTURA/CESSIONE DEL CREDITO

L’Agenzia delle Entrate ricorda che dal 1° gennaio 2022 è introdotta la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura anche per gli interventi diretti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

In merito si precisa che è possibile optare:

  • per la cessione del credito delle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021;
  • per lo sconto in fattura e per la cessione del credito con riferimento agli importi versati a decorrere dal 2022.

 

La detrazione compete anche al futuro acquirente di un box pertinenziale a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione, siano registrati il preliminare di acquisto o il contratto definitivo. Nel caso in cui il futuro acquirente intenda optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, per gli acconti versati a decorrere dal 1° gennaio 2022 lo stesso deve registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo entro la data di invio della comunicazione di esercizio delle suddette opzioni.

 

POLIZZE DI ASSICURAZIONE E SANZIONI PROFESSIONALI

In merito all’obbligo previsto per i soggetti che rilasciano attestazioni ed asseverazioni di stipulare apposita polizza di assicurazione della responsabilità civile, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che il suddetto obbligo si considera rispettato se è stato stipulato:

  • un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore ad euro 500 mila specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
  • ovvero, in alternativa, un contratto di assicurazione specifico con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore ad euro 500 mila.

 

Pertanto, il professionista in alternativa può stipulare un contratto di assicurazione:

  • per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni (polizza single project);
  • per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore ad euro 500 mila specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del professionista qualora non risulti capiente rispetto al valore degli interventi sottostanti alle asseverazioni e attestazioni rilasciate (polizza multi-progetto o a consumo);
  • specifico, ossia dedicato alla sottoscrizione di asseverazioni o attestazioni relative agli interventi rientranti nel Superbonus, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate a agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque non inferiore ad euro 500 mila (polizza multi-progetto o a consumo).

 

Per i bonus diversi dal 110%, l’Amministrazione finanziaria precisa che la stipula delle suddette specifiche polizze non è richiesta.

 


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