Decreto Anti Frodi: novità in tema di bonus edilizi

Possibili, dopo la prima cessione, altre due cessioni purché a favore di banche, intermediari finanziari e assicurazioni; inasprimento del quadro sanzionatorio in capo ai tecnici abilitati che redigono le asseverazioni e dei soggetti che appongono il visto di conformità; per i lavori edili di importo superiore a 70.000 euro i benefici fiscali sono riconosciuti solo se i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali: queste le principali novità.

Suggerimento n. 142/17 del 1° marzo 2022


Il D.L. 25 febbraio 2022 n. 13 (pubblicato in GU Serie Generale n. 47 del 25-02-2022), c.d. “Decreto Anti Frodi”, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, oltre ad introdurre un inasprimento sanzionatorio ed a subordinare il riconoscimento dei bonus fiscali all’applicazione del contratto collettivo del settore edile per lavori di importo superiore ad euro 70.000, interviene a correggere le limitazioni che erano state introdotte, con il Decreto Sostegni ter, in tema di cessione dei crediti edilizi ripristinando, seppure diminuendone la portata, le cessioni plurime che avevano subito un improvviso fermo il 27 gennaio scorso.

Le novità, in sintesi, riguardano:
 
A) l’abrogazione del comma 1 del’art.28 del DL 4/2022 (che limitava la cessione dei crediti da bonus fiscali).
  In particolare, nello specifico è previsto che il credito d’imposta generato da interventi edilizi agevolati, anche quando spettante all’impresa esecutrice in virtù dello sconto praticato direttamente in fattura, è cedibile una sola volta ad altri soggetti terzi, comprese banche ed intermediari finanziari, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni
  È inoltre previsto che i crediti derivanti dall’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta non possono formare oggetto di successive cessioni parziali. Questa nuova previsione si applica con riferimento alle comunicazioni successive a quelle di prima cessione o di sconto in fattura trasmesse all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022. Al credito d’imposta (derivante anche dallo sconto in fattura) viene attribuito un codice identificativo univoco da riportare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Pertanto, il beneficiario originario potrà continuare a cedere parzialmente il credito di imposta, mentre il soggetto che acquista il credito (o l’impresa che ha praticato lo sconto in fattura) potrà cederlo solo per intero.
   
B) Inasprite, con riferimento a tutti i bonus in edilizia, le sanzioni a carico dei tecnici asseveratori e dei soggetti che appongono il visto di conformità nell’ipotesi in cui espongano informazioni false o omettano informazioni rilevanti sui requisiti tecnici dell’intervento o sull’effettiva realizzazione dello stesso o attestino falsamente la congruità delle spese.
  Tali soggetti vengono puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata. È inoltre previsto l’adeguamento delle polizze assicurative che i medesimi tecnici devono stipulare. In particolare, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, il massimale deve essere pari agli importi dell’intervento oggetto delle stesse (superando così il limite minimo di 500.000 euro).
   
C) Per i lavori edili di importo superiore a 70.000 euro il riconoscimento dei benefici connessi ai diversi bonus edilizi, sarà consentito solo se nell’atto di affidamento dei lavori sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale indicazione dovrà essere riportata anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. È stato, inoltre, disposto che, per effettuare le verifiche relative all’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, l’Agenzia delle Entrate potrà avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse Edili.  Si rileva, infine, che tale misura sarà efficace decorsi 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto e si applicherà ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.
   

Al fine di un approfondimento delle novità introdotte dal Decreto Frodi si trasmette Dossier riepilogativo predisposto dalla Direzione Politiche Fiscali di ANCE.

 

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