Bonus edilizi - Obbligo indicazione CCNL: chiarimenti Agenzia delle Entrate
La mancata indicazione dei CCNL del settore edile, nazionali e territoriali, nell’atto di affidamento dei lavori, in riferimento ai lavori edili, determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali. È onere del committente dei lavori richiederne l’indicazione nel contratto e nelle fatture, ed obbligo di chi appone il visto di conformità di verificarlo. La mancata indicazione nelle fatture emesse non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché il beneficiario si faccia rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’applicazione del contratto collettivo applicato nell’esecuzione dei lavori edili.
Suggerimento n. 402/44 del 7 giugno 2022
Al fine di assicurare condizioni di lavoro adeguate nel settore dell’edilizia e per accrescere i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, l’articolo 1, comma 43-bis, della Legge 234/2021, c.d. “Legge di Bilancio 2022”, inserito dall’articolo 28-quater del Decreto Sostegni-ter, prevede che, qualora vengano eseguite opere di importo superiore ad euro 70 mila, il riconoscimento dei benefici dei bonus edilizi, è consentito a condizione che nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse sia indicato che i lavori edili siano effettuati da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (vedi ns. Suggerimento n. 142/17 del 1° marzo 2022).
L’obbligo di indicazione del contratto collettivo di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili espressamente indicati nell’Allegato X del D.Lgs. 81/2008 e con riferimento agli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 e a lavori edili avviati successivamente a tale data.
Con circolare n. 19/E del 27 maggio u.s., l’Agenzia delle Entrate, con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha fornito alcuni chiarimenti, che si riportano di seguito.
BONUS EDILIZI INTERESSATI DALL’OBBLIGO NORMATIVO
L’obbligo di indicazione del contratto collettivo applicato si applica ai contribuenti che fruiscono, direttamente in dichiarazione dei redditi o che optano per lo sconto in fattura o cessione dei crediti, dei seguenti bonus edilizi:
- superbonus 110%;
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis D.P.R. 917/1986 (detrazione del 50%);
- ecobonus ordinario (detrazione del 50% o 65% a seconda della tipologia di lavori);
- sisma bonus ordinario (detrazione dal 50% all’85%);
- bonus facciate (detrazione del 60%);
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera h), ivi compresi gli interventi di cui all’articolo 119, commi 5 e 6 D.L. 34/2020; installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter D.L. 63/2013;
- detrazione per interventi di eliminazione barriere architettoniche (detrazione del 75%);
- bonus mobili (detrazione del 50%);
- bonus verde (detrazione del 36%).
CONTRATTI DI AFFIDAMENTO SOGGETTI ALL’OBBLIGO NORMATIVO
È onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione del contratto collettivo nell’atto di affidamento (contratto d’opera o di appalto) dei lavori, a pena del mancato riconoscimento dei benefici fiscali.
Tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori è stipulato per il tramite di un general contractor o nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto.
In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato da un general contractor (o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto) devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà poi essere indicato il contratto effettivamente applicato.
È precisato che sono interessati dalla disciplina esclusivamente gli affidatari dei lavori edili che, in relazione all’esecuzione degli interventi agevolati, si sono avvalsi di lavoratori dipendenti.
Sono pertanto esclusi gli interventi eseguiti senza dipendenti direttamente da imprenditori individuali e loro collaboratori familiari ovvero da soci di società di persone e capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.
Resta in ogni caso fermo, ma non incide sulla detraibilità delle spese:
- il rispetto da parte del Committente delle previsioni in materia di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili (vedi ns. Suggerimento n. 685/122 del 29 ottobre 2021), ai fini di procedere al saldo finale dei lavori;
- l’obbligo del Committente di verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26 comma 1 lettera a) del D. Lgs n 81/2008.
CALCOLO LIMITE 70 MILA EURO
La disposizione normativa si applica alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore ad euro 70 mila (in assenza di specifiche indicazioni prudenzialmente consigliamo di considerare l’importo comprensivo di Iva), fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili.
Con riferimento al limite di 70 mila euro, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che deve essere parametrato al valore dell’opera complessiva e non solo alla parte di lavori edili.
Pertanto, l’impresa datore di lavoro che esegue opere di importo superiore ad euro 70 mila è tenuta ad indicare nel contratto di appalto per l’affidamento dei lavori, che i lavori edili, di cui all’Allegato X al D.lgs. 81/2008, sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
La descrizione delle lavorazioni edili contenuta nell’allegato citato non è suscettibile di interpretazione estensiva.
CONTRATTO COLLETTIVO DA INDICARE
I contratti collettivi nazionali con le citate caratteristiche riferiti al settore edile sono identificati con i seguenti codici assegnali dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro che si riportano di seguito, e che hanno sostituito i codici in precedenza utilizzati dall’INPS:
F012 | CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative | ANCE CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi AGCI Produzione e Lavoro |
FENEAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL |
F015 | CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini | ANAEPA CONFARTIGIANATO EDILIZIA CNA COSTRUZIONI FIAE CASARTIGIANI CLAAI EDILIZIA |
FENEAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL |
F018 | CCNL per gli addetti alle piccole e medie industrie edili ed affini aderenti a CONFAPI ANIEM | CONFAPI ANIEM | FENEAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL |
MANCATA INDICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO
L’indicazione del contratto collettivo nell’atto di affidamento è condizione per il riconoscimento dei benefici fiscali.
È precisato che la mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori, comunque obbligatoria, non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.
Qualora dunque per errore in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n 445 del 2000, rilasciata dall’impresa con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima.
Si allegano:
- bozza clausola contrattuale da inserire nei contratti di appalto/affidamento;
- bozza dicitura da inserire nelle fatture emesse per lavori edili.
I CONTROLLI
Al fine di rafforzare i controlli sul rispetto di tali adempimenti già in fase antecedente alla fruizione del beneficio fiscale, i soggetti tenuti all’apposizione del visto di conformità verificano che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
In caso di mancata indicazione nella fattura del contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa. Tale dichiarazione deve essere esibita ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità e, su richiesta, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
Per la verifica del contratto collettivo applicato, come indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture, l’Agenzia delle Entrate può avvalersi dell’ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’Inps e delle Casse Edili (che si ricorda sono preposte anche al rilascio del c.d. “Durc di Congruità” nei casi previsti dal Decreto Ministero del Lavoro del 25 giugno 2021 n 143).
In sintesi, l’Agenzia delle Entrate svolgerà un controllo sul riscontro formale dell’avvenuta indicazione dei contratti e nelle fatture, ma in fase di controllo ordinario ex post sulla corretta fruizione dei benefici fiscali, entrerà poi nel merito.
DECORRENZA DELL’OBBLIGO
Nell’ottica di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e della tutela dell’affidamento degli stessi, tali prescrizioni operano con riferimento agli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 e si applicano ai lavori edili avviati successivamente a tale data.