Cessione crediti derivanti da bonus edilizi: chiarimenti Agenzia Entrate

Il divieto di cessione parziale dei bonus edilizi si riferisce all’importo delle singole rate annuali in cui è suddiviso il credito ceduto.

Suggerimento n. 371/37 del 24 maggio 2022


L’Agenzia delle Entrate, lo scorso 19 maggio, ha aggiornato alcune FAQ pubblicate sul proprio sito internet in materia di bonus edilizi, chiarendo l’esatta portata del divieto di cessioni parziali dei crediti derivanti dalle prime cessioni e sconti in fattura, in vigore per le comunicazioni trasmesse all’Amministrazione finanziaria dal 1° maggio 2022 (si veda ns. Suggerimento n. 142/17 del 1° marzo 2022), che saranno caricati nell’area riservata entro il giorno 10 del mese successivo a quello di invio del modello.

La norma ha suscitato sin da subito qualche dubbio in merito alle modalità operative per effettuare le cessioni dei crediti successive al primo esercizio dell’opzione, ponendo quindi la necessità di capire quando la cessione stessa si configura “parziale” e quando invece debba considerarsi “totale”.

Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che:

  • in fase di caricamento sulla piattaforma i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura sono suddivisi in rate annuali di pari importo in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa;
  • a ciascuna rata annuale è attribuito un codice univoco, visibile sulla piattaforma, che ai fini della tracciatura delle operazioni viene indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.

 

Pertanto, considerati tali criteri di caricamento dati, il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione.

Ne consegue che:

  • le cessioni successive possono avere ad oggetto anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito;
  • le altre rate possono essere cedute anche in momenti successivi ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24;
  • le singole rate non possono essere oggetto di cessione parziale.

 

Si auspica che questa interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sia determinante per la ripresa degli acquisti dei crediti da parte degli intermediari finanziari, rendendo compatibile il divieto normativo della cessione parziale dei crediti con la possibilità di cedere esclusivamente le rate dei crediti di imposta in scadenza nell’anno.

 


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