INPS – Istruttoria domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria – Indicazioni operative

L’INPS, con un messaggio interno indirizzato alle proprie Sedi territoriali, ha fornito chiarimenti e indicazioni operative per uniformare l’iter istruttorio conseguente alla presentazione delle domande di CIGO.

Suggerimento n. 565/72 del 29 novembre 2019


L’INPS, con proprio messaggio interno n. 3777/2019, ha fornito alcune indicazioni operative finalizzate ad uniformare, a livello nazionale, le prassi seguite dalle varie Sedi  territoriali, nella valutazione delle istanze di cassa integrazione guadagni ordinaria presentate.

Di seguito riassumiamo gli aspetti di maggior interesse per le imprese sui quali si è pronunciato l’Istituto.

 

Eliminazione del file CSV e calcolo del limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile

Come noto, a partire dal 1° novembre 2018 è stato eliminato il vecchio file CSV da allegare alle domande di integrazione salariale (attualmente sostituito dal nuovo file nominato “Elenco beneficiari”). Da tale momento, tutte le informazioni in esso contenute, utili anche al fine della verifica del rispetto del limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile, vengono reperite dalle Sedi direttamente dai dati forniti attraverso la trasmissione dei flussi Uniemens dei sei mesi precedenti la data di inizio del periodo di CIGO richiesto.

L’Istituto ha precisato che, solo nel caso di superamento del predetto limite di 1/3 e/o qualora non risultino inviati o completi i dati Uniemens dei sei mesi antecedenti la domanda, potrà essere richiesta la presentazione del file CSV.

Ad ogni modo, il file CSV non potrà essere richiesto dalle Sedi nel caso in cui siano già decorsi due mesi dall’ultimo semestre di riferimento relativo al periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa oggetto della domanda di CIGO. In tale circostanza, infatti, la Sede potrà solamente invitare l’azienda a presentare i flussi Uniemens che risultino ancora incompleti o non inviati, assegnando un termine di 15 giorni dalla richiesta.

 

Sospensione della matricola aziendale nei sei mesi precedenti l’istanza di CIGO

Nei casi di sospensione della matricola aziendale e presentazione di una domanda di CIGO nei sei mesi successivi alla data di riattivazione, devono essere conteggiate le ore già fruite nel biennio mobile, ma il semestre di riferimento per il calcolo dell’1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile non deve tenere conto dei periodi di sospensione della matricola, che vanno neutralizzati. In tale circostanza, pertanto, sarà necessaria la presentazione da parte dell’azienda del file CSV, che riguarderà gli ultimi sei mesi in cui la matricola era attiva, senza considerare il periodo di sospensione.

 

Lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale e godimento delle ferie

L’Inps ha confermato che, sia in caso di sospensione a zero ore che di riduzione di orario di lavoro,  l’azienda non è tenuta a fornire i dati relativi alle ferie non fruite, in quanto l’eventuale mancato godimento delle ferie non osta ai fini della concessione della CIGO. Per  tale motivo, nella domanda di CIGO è stato eliminato il campo nel quale veniva richiesto tale elemento informativo.

 

Informazione e consultazione sindacale

Premesso che, come noto, nel settore edile, l’informativa alle organizzazioni sindacali è obbligatoria esclusivamente per le richieste di proroga dei trattamenti con sospensione a zero ore dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative, l’INPS fornisce un’indicazione che consente di superare alcuni limiti burocratici in ordine al corretto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 148/2015.

In particolare, nel caso in cui l’azienda produca copia del verbale di consultazione sindacale sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali territoriali e le eventuali rappresentanze sindacali, non sarà necessario che dimostri anche l’avvenuta notifica delle relative comunicazioni, divenendo irrilevante la modalità con la quale l’azienda ha provveduto a tale adempimento.  Allo stesso modo, non è necessario da parte aziendale dare prova dell’avvenuta notifica delle comunicazioni in tutti quei casi in cui le organizzazioni sindacali, che non hanno sottoscritto il verbale, attestino sotto la loro responsabilità, con dichiarazione resa per iscritto, di essere state destinatarie della comunicazione.

 

Istruttoria delle domande di CIGO per eventi meteo

A seguito del riscontro di comportamenti difformi adottati dalle Sedi dell’Istituto nell’ambito dell’istruttoria delle istanze di integrazione salariale per eventi meteorologici, l’Inps ha confermato che le aziende non sono più tenute a produrre i bollettini meteo:  l’istruttoria deve essere condotta esclusivamente sui bollettini acquisiti d’ufficio dalle Sedi territoriali dell’Istituto.

A tal fine, sia nel caso di accoglimento che di rigetto delle istanze di CIGO per eventi meteo, le Sedi, con motivazione congrua, dovranno riportare la denominazione dell’Ente che ha rilasciato il bollettino, con l’indicazione della stazione di rilevamento che è stata presa in esame, individuando quella più prossima all’unità produttiva/cantiere ove si è verificato l’evento.

Nel caso in cui la Sede ritenga di accogliere l’istanza di CIGO, derogando ai criteri stabiliti per la valutazione delle istanze relative ad eventi meteo, come indicati nella circolare n. 139/2016 e nel messaggio n. 1856/2017, dovranno essere specificate le ragioni di detta deroga (per esempio: lavorazioni particolari, misure atte a tutelare la salute dei lavoratori, ecc.).

 

Lavoratori in distacco

L’Istituto ha evidenziato che, in caso di distacco del personale, è fatto divieto per il lavoratore in distacco presso altra impresa di poter usufruire della cassa integrazione guadagni ordinaria richiesta a qualunque titolo, compresi gli eventi meteo.

Solo nel caso di distacco parziale, il lavoratore distaccato potrà essere collocato in cassa integrazione, ma unicamente dall’impresa distaccante, datrice di lavoro e responsabile del trattamento economico, e solo per i periodi in cui viene svolta l’ordinaria attività lavorativa presso la stessa impresa, restando esclusi, viceversa, i periodi in cui il lavoratore è in distacco presso altra azienda. 

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Con l’occasione, ricordiamo che, qualora l’INPS, ai fini istruttori, necessiti di ulteriori spiegazioni e/o chiarimenti e/o integrazioni in merito all’istanza di CIGO ed alla relativa relazione tecnica, può inoltrare apposita richiesta attraverso i consueti canali del cassetto previdenziale e della PEC. L’impresa, dalla data di ricezione della richiesta, ha tempo 15 giorni per fornire le opportune integrazioni e per inviare l’eventuale documentazione utile a sostegno delle proprie dichiarazioni; in mancanza, l’Istituto dovrà decidere sulla base degli elementi in suo possesso. Raccomandiamo, pertanto, alle imprese ed ai loro consulenti di monitorare con regolarità e attenzione i suddetti canali, per non incorrere nel rischio di reiezione dell’istanza.

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Al fine di agevolare le imprese nella consultazione dei Suggerimenti predisposti dall’Associazione per illustrare le norme e le disposizioni amministrative in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria, di seguito provvediamo a fornirne l’elenco dal 2015 (anno di entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla CIGO) ad oggi.

Anno 2015: suggerimento n. 531

Anno 2016: suggerimenti n. 252, 319, 377, 467

Anno 2017: suggerimenti n. 188, 247, 328 e 527

Anno 2018: suggerimenti n. 78 e 459

 


Referenti

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