INPS - Novità in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria

Con diverse recenti comunicazioni, l’Istituto ha fornito istruzioni in merito a: introduzione delle funzionalità “Evidenze CIG” del Cassetto previdenziale; nuovi strumenti di controllo del rispetto dei limiti temporali; eliminazione del file CSV; note di rettifica per conguagli CIG.

Suggerimento n. 459/59 del 5 ottobre 2018


L’INPS ha recentemente emanato alcuni messaggi per illustrare alcune funzionalità o modifiche in materia di cassa integrazione guadagni e per comunicare il differimento delle azioni esecutive relative a note di rettifica scadenti nel mese di settembre 2018.

Provvediamo a fornire di seguito una sintesi delle comunicazioni dell’Istituto, restando, come di consueto, a disposizione delle imprese associate per fornire assistenza in merito all’applicazione delle nuove funzionalità.

 

 FUNZIONALITÀ “EVIDENZE CIG” DEL CASSETTO PREVIDENZIALE AZIENDE

Con il messaggio n. 3455/2018, l’Istituto ha illustrato la nuova funzionalità “Evidenze CIG”, all’interno del Cassetto previdenziale aziende, che consente di monitorare i conguagli relativi alle autorizzazioni CIG gestite con il sistema del ticket, nonché di agevolare la visualizzazione di errori che potrebbero comportare o che hanno già comportato l’emissione di una nota di rettifica (differenze di conguagli di indennità CIG, errori nel versamento del contributo addizionale, scorretto abbinamento del ticket con il numero di autorizzazione, ecc.).

Per indicazioni più dettagliate sulle possibilità di verifica tramite la nuova funzionalità, rimandiamo al testo del messaggio in parola.

 

NUOVE FUNZIONI DI CONTROLLO DEI LIMITI TEMPORALI CIGO E CIGS

Con il messaggio n. 3566/2018, l’INPS ha comunicato che dal 1° novembre 2018 sarà disponibile per le aziende e i loro consulenti un nuovo servizio di simulazione del calcolo delle 52 settimane nel biennio mobile per la verifica del rispetto del limite massimo di fruizione della CIGO (articolo 12 del D.Lgs. n. 148/2015) e del limite di 30 mesi (per le imprese del settore edile e lapideo) tra CIGO e CIGS nel quinquennio mobile.

La verifica verrà effettuata dal sistema sulla base dei dati presenti negli archivi informatici e relativi ai soli periodi già autorizzati alla data dell’interrogazione.

Qualora l’azienda riscontri che le settimane di CIGO risultanti dalla verifica non corrispondono a quelle fruite, potrà indicare i periodi effettivamente utilizzati in fase di invio della relativa domanda, allegando alla stessa un’autocertificazione riepilogativa delle giornate effettivamente fruite.

 

Consigliamo, in ogni caso, alle imprese di tenere un proprio conteggio dell’effettivo utilizzo delle integrazioni salariali ordinarie richieste per qualunque causale, sia con riferimento alle settimane intere che alle singole giornate, come da istruzioni fornite dalla circolare INPS n. 58/2009 e successivo interpello del Ministero del lavoro n. 26/2010, nonché dalla circolare del Ministero del lavoro n. 17/2017.

Per ulteriori dettagli operativi, le imprese possono consultare la guida “Le funzioni di simulazione per la CIG”, allegato 1 al messaggio sopra citato.

 

ELIMINAZIONE DEL FILE CSV E INTRODUZIONE DELL’ELENCO DEI BENEFICIARI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CIGO

Con il medesimo messaggio n. 3566/2018, l’INPS ha reso noto che dal 1° novembre 2018 dalle domande di CIGO sarà eliminato il cosiddetto file CSV.

Le informazioni contenute nel predetto file, utili anche ai fini della verifica del rispetto del limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile, verranno infatti reperite dai dati forniti con i flussi UniEmens dei 6 mesi precedenti la data di inizio del periodo di CIGO richiesto.

Nel solo caso in cui appaia superato il predetto limite di 1/3 e non risultino inviati o completi i dati UniEmens dei 6 mesi precedenti la domanda, l’INPS dovrà richiedere all’azienda il “vecchio” file CSV per completare il controllo.

Parallelamente all’eliminazione del file CSV, dal 1° novembre 2018 sarà obbligatorio indicare con la domanda i nominativi dei soli lavoratori beneficiari dell’integrazione salariale, in formato XML o CSV, in base ai nuovi tracciati forniti dall’Istituto (v. allegato 2 al messaggio in parola).

Si evidenzia che la mancata allegazione dell’elenco dei beneficiari non consentirà l’invio della domanda.

 

NOTE DI RETTIFICA PER CONGUAGLI CIG

L’INPS ha comunicato alle Associazioni di categoria che, relativamente alle autorizzazioni di CIG con ticket, le eventuali note di rettifica per differenze di importi conguagliati con scadenza nel mese di settembre verranno passate al recupero crediti solo dopo 45 giorni decorrenti dalla relativa scadenza.

Tale differimento del termine consentirà alle imprese di verificare eventuali errori riportati dalle note di rettifica e, nel caso, di avviare un confronto interlocutorio con le Sedi territoriali dell’Istituto.


Referenti

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