INPS - Obblighi in materia di censimento delle unita’ produttive

L’Istituto fornisce ulteriori indicazioni in merito alle “Unità produttive” ed alla loro registrazione ai fini previdenziali.

Suggerimento n. 188/23 del 7 aprile 2017


Facciamo seguito alle nostre numerose comunicazioni relative alla nuova disciplina delle integrazioni salariali introdotta dal “Jobs Act”, ed in particolare al nostro Suggerimento n. 104/2017, per segnalare che l’INPS, con la circolare n. 56/2017 e con il successivo messaggio n. 1444/2017, ha fornito ulteriori approfondimenti in merito al concetto di “Unità produttiva” ed ai relativi obblighi di registrazione e di gestione, ai fini della corretta compilazione del flusso UniEmens e del riconoscimento delle integrazioni salariali.

L’obbligo di registrazione delle Unità produttive - che deve avvenire seguendo le dettagliate indicazioni fornite dall’Istituto al punto 2.2 della circolare n. 9/2017 e nei termini stabiliti al punto 2.4 della medesima circolare - decorre dal periodo di paga “marzo 2017” e consente di rilevare nel flusso UniEmens, con scadenza fine aprile 2017, le Unità produttive e i lavoratori che a ciascuna di esse fanno riferimento.

Ricordiamo che la comunicazione di una nuova Unità produttiva deve avvenire, di regola, entro l’ultimo giorno del mese successivo all’apertura della stessa e che la verifica e l’eventuale aggiornamento delle Unità produttive e dei singoli lavoratori ad esse attribuiti costituiscono un onere dei datori di lavoro.

La mancata indicazione di tale elemento, cioè l’omesso censimento in anagrafica aziendale di almeno un’Unità produttiva, costituisce errore bloccante che impedisce l’invio del flusso UniEmens.

La definizione di “Unità produttiva”, anche in relazione al diverso concetto di “Unità operativa”, assume particolare rilevanza ai fini della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, in quanto solo nei confronti della prima è possibile ricondurre l’intervento degli ammortizzatori sociali e conseguentemente effettuare il calcolo dei relativi requisiti e dei limiti di durata massima, nonché della contribuzione addizionale, se dovuta.

A seguito dell’introduzione nel sistema di anagrafica aziendale e nel flusso UniEmens del nuovo elemento denominato <UnitaProduttiva>, l’INPS ha ricordato l’importanza della distinzione tra “Unità produttiva” e “Unità operativa”.

L’Unità operativa è il luogo ove viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti. Con il sopra citato messaggio n. 1444/2017 viene ulteriormente precisato che il relativo campo, presente in UniEmens, è in ogni caso da valorizzare in via obbligatoria, per cui almeno la sede principale di lavoro, coincidente o non con la sede legale dell’azienda, nel flusso UniEmens deve essere comunque valorizzata con il codice “0”, come verrà di seguito meglio precisato.

L’Unità produttiva è, invece, il luogo di lavoro finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, che presenti congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. sia dotato di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con dette accezioni il plesso organizzativo che presenti una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive della struttura;
  2. sia idoneo a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, intendendosi con detta accezione il plesso organizzativo nell’ambito del quale si svolge, in tutto o in parte la produzione di beni o servizi dell’azienda, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali rispetto ai fini generali aziendali ovvero ad una fase completa dell’attività produttiva;
  3. abbia maestranze adibite in via continuativa.

In caso di cantieri edili ed affini, in sede di iscrizione in anagrafica dell’Unità produttiva “cantiere” l’impresa dovrà autocertificare, oltre ai predetti requisiti, anche che per tale plesso è stato stipulato un contratto di appalto di almeno un mese, senza onere di allegazione del contratto medesimo.

A tal riguardo, si ricorda che nella circolare INPS n. 197/2015 è stato altresì chiarito che “non sono da ricomprendersi nella definizione di Unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata”.

Sempre con riferimento al settore edile, l’Istituto conferma che, oltre ai controlli automatizzati già svolti dalle procedure informatiche, saranno previste ulteriori verifiche su base campionaria di natura amministrativa e/o ispettiva in ordine all’effettività dei requisiti caratterizzanti l’Unità produttiva.

L’INPS ha ritenuto opportuno evidenziare che, nelle realtà aziendali, possono riscontrarsi situazioni in cui un plesso produttivo sia censibile sia come Unità operativa che Unità produttiva (ad esempio, sarà tale, di regola, la sede di lavoro principale, coincidente o non con la sede legale). Viceversa, si potrebbero concretizzare situazioni in cui il plesso produttivo costituisca Unità operativa, ma non Unità produttiva, dal momento che lo stesso non presenta i requisiti costitutivi dell’Unità produttiva.

Al punto 4.2 della circolare n. 56/2017 l’Istituto ribadisce, in maniera più approfondita rispetto alla precedente circolare n. 9/2017, le modalità di apertura e di gestione delle Unità produttive.

In particolare, l’INPS precisa che i datori di lavoro o gli intermediari abilitati, attraverso la funzione web “Comunicazione Unità produttiva/Accentramento contributivo” ed a quella seguente “Comunicazione Unità operativa-produttiva”, potranno (spuntando l’apposita casella) inserire o modificare le Unità operative e/o produttive, effettuando quindi un nuovo censimento dei lavoratori distribuiti presso le varie Unità, ai fini della nuova valorizzazione dell’elemento <UnitaProduttiva>.

Con il messaggio n. 1444/2017 l’INPS segnala che, nella prassi amministrativa, ogni sede di lavoro è contraddistinta con un sistema di numerazione progressiva gestito attraverso la procedura di “iscrizione e variazione azienda”.

La codifica della sede di lavoro principale (codice 0), coincidente o meno con la sede legale, costituendo allo stesso tempo Unità operativa e Unità produttiva, viene effettuata automaticamente dalla procedura di iscrizione e variazione azienda. Viceversa, il censimento delle eventuali sedi di lavoro diverse da quella principale (ad esempio, un cantiere edile o il magazzino, se ubicato in luogo diverso dalla sede principale) va effettuato a cura dell’impresa o del consulente abilitato, avvalendosi delle funzionalità della procedura medesima, che, con un sistema di numerazione progressiva, censisce ognuna delle predette sedi di lavoro diversa dalla principale, sulla base di valori crescenti a partire da “1”. Una volta operato il censimento della nuova sede di lavoro - che costituisce sempre Unità operativa - la procedura consente di autocertificare se la sede medesima abbia i requisiti per la registrazione anche come Unità produttiva.

Per meglio chiarire le indicazioni fornite, l’Istituto - nell’ultima parte del messaggio n. 1444/2017 - propone alcuni esempi, che di seguito riportiamo:

  1. Azienda con unica sede di lavoro:

       -    lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 - <UnitaProduttiva> = 0;

 

  1. Azienda con sede principale di lavoro + una unità produttiva che costituisce al contempo Unità operativa:

       -    lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 - <UnitaProduttiva> = 0;

       -    lavoratore operante presso l’unità operativa/produttiva: <UnitaOperativa> = 1 - <UnitaProduttiva> = 1.

 

  1. Azienda con sede principale di lavoro + una unità operativa che non costituisce Unità produttiva:

       -    lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 - <UnitaProduttiva> = 0;

       -    lavoratore operante presso l’unità operativa: <UnitaOperativa> = 1 - <UnitaProduttiva> = 0.

 

Con l’occasione, segnaliamo che anche nel “Documento tecnico per la compilazione dei flussi UniEmens”, edizione del 23 marzo 2017, sono state inserite le indicazioni per l’individuazione delle Unità operative e di quelle produttive, al fine della compilazione del flusso.

Date la complessità delle indicazioni fornite dall’Istituto e le possibili conseguenze che potranno derivare dalla loro applicazione operativa - con particolare riferimento alle richieste di trattamenti di integrazione salariale, alla trasmissione dei flussi UniEmens ed al rilascio dei DURC - gli uffici di Assimpredil Ance stanno attentamente monitorando tutte le problematiche segnalate dalle imprese associate e dai loro consulenti, al fine di ottenere dalle Sedi locali INPS gli opportuni chiarimenti e di proporre soluzioni adeguate per le aziende del nostro settore, per il tramite di ANCE, alla Direzione generale dell’Istituto.

 

 


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