Cassa integrazione guadagni - Versamento del contributo addizionale - Circolare INPS n. 9/2017 - Regolarizzazione entro il 18 aprile 2017 - Istruzioni operative

L’INPS ha emanato le istruzioni per il versamento - nei casi in cui è dovuto - del contributo addizionale previsto dal decreto legislativo n. 148/2015 per gli interventi di integrazione salariale, nonché ulteriori importanti indicazioni di particolare interesse per il nostro settore.

Suggerimento n. 104/13 del 14 febbraio 2017


Facciamo seguito ai nostri vari Suggerimenti in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (v. in particolare, i Suggerimenti n. 531/2015, n. 226/2016 e n. 377/2016), nonché agli incontri informativi per le imprese tenutisi nel 2015 e nel 2016, per comunicare che l’INPS, con la circolare n. 9/2017, ha fornito le attese istruzioni per il versamento del contributo addizionale,  dovuto dalle imprese in relazione agli interventi di Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, in base alla previsione dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015. Con la medesima circolare, l’Istituto ha altresì chiarito alcuni aspetti della nuova disciplina delle integrazioni salariali, che hanno riflessi anche per il nostro settore.

Nel rimandare, per eventuali integrazioni o approfondimenti, al testo della circolare INPS n. 9/2017 ed alle nostre precedenti comunicazioni in tema di CIGO e CIGS - le cui indicazioni devono ritenersi ancora valide, salvo quanto modificato dalla predetta circolare INPS - provvediamo di seguito a sintetizzare le istruzioni di maggior rilievo fornite dall’Istituto con la circolare in oggetto.

 

MISURA E CALCOLO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Il contributo addizionale va calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi, ed è pari al:

-      9% sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

-      12% oltre il precedente limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

-      15% oltre il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile.

Il contributo addizionale non è dovuto, in particolare:

 a) per gli interventi di integrazione salariale ordinaria, quando gli stessi siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili (ad esempio, maltempo);

 b) dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale;

c) dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per le causali previste dal D.Lgs. n. 148/2015.

Ai fini del superamento delle 52 e 104 settimane che determinano l'incremento delle aliquote del contributo addizionale vanno computati i trattamenti di integrazione salariale per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se riguardanti eventi di sospensione o riduzione antecedenti a tale data. Viceversa, non devono essere computati ai suddetti fini i periodi di sospensione o riduzione successivi al 24 settembre 2015, se dedotti in domande presentate prima di tale data.

Se il superamento dei limiti di durata in corrispondenza dei quali scatta l’incremento delle aliquote contributive si verificasse nel corso del mese, le imprese saranno tenute a versare la contribuzione addizionale secondo la maggior aliquota a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento di detti limiti. Ciò vale anche nel caso in cui il superamento dei citati limitati avvenga per effetto di più autorizzazioni nell’ambito dello stesso mese.

Quanto al calcolo del contributo addizionale, abbiamo più volte evidenziato che il decreto legislativo n. 148/2015 ne ha modificato la base di calcolo, assumendo come riferimento la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

In proposito, la circolare INPS precisa che la retribuzione globale – base di calcolo sia dell’importo dell’integrazione salariale sia della misura del contributo addizionale – deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, quali la 13^ e la 14^ mensilità aggiuntiva ed altre, eventuali, gratificazioni annuali e periodiche. In pratica, si tratta della “retribuzione persa”, esposta nell’elemento <DifferenzeAccredito> del flusso UniEmens.

Per la determinazione della retribuzione globale nei vari casi possibili, l’Istituto ha predisposto un apposito algoritmo, che provvediamo ad allegare al presente Suggerimento, declinato in relazione alla tipologia di rapporto di lavoro (tempo pieno: Fig. 2 impiegati e Fig. 3 operai, o tempo parziale: Fig. 5 impiegati e Fig. 6 operai), che contempla anche l’ipotesi dell’assunzione o cessazione ovvero cambio di qualifica nel corso del mese (Fig. 4 e Fig. 7).

 

DECORRENZA DELLE NUOVE MISURE DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Le nuove misure del contributo addizionale previste dall’articolo 5, del decreto legislativo n. 148/2015 si applicano ai trattamenti di integrazione salariale per i quali è stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o, comunque, iniziati prima di tale data.

Per i trattamenti richiesti entro il 24 settembre 2015, seppure per periodi di integrazione salariale successivi a tale data continuerà a trovare applicazione la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015.

Restano, infine, esclusi dall’applicazione del nuovo contributo addizionale i trattamenti di  CIGS, nei casi in cui la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro siano intervenute entro il 23 settembre 2015, con presentazione delle relative istanze nel periodo intercorrente tra il 24 settembre 2015 ed il 31 ottobre 2015.

 

MOMENTO IMPOSITIVO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Secondo la normativa precedente al decreto legislativo n. 148/2015, le imprese che anticipavano i trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti interessati dalla riduzione di orario o dalla sospensione dell’attività di lavoro erano tenute a versare il contributo addizionale in sede di conguaglio delle relative prestazioni.

Il decreto n. 148/2015, viceversa, non contiene un’analoga previsione. Pertanto, l’INPS ritiene che l’obbligo del versamento del contributo addizionale sorga a decorrere dal mese di paga successivo a quello nel quale viene rilasciata l’autorizzazione alla fruizione della prestazione.

In pratica, nell’ambito del flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l’impresa è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell’integrazione salariale e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi (entro il giorno 16 del mese successivo). Poi, a partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione, l’impresa è tenuta a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati.

Ad esempio, nel caso di inizio evento CIG in data 10 maggio 2016 e rilascio autorizzazione in data 5 agosto 2016, gli adempimenti sono i seguenti:

-      nell’ambito del flusso UniEmens 09/2016, va riportato il contributo addizionale riferito al periodo 10 maggio 2016 - 30 settembre 2016;

-      nell’ambito dei flussi UniEmens successivi a quello del 09/2016, va riportato il contributo addizionale relativo ad ogni mese di paga.

Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga nel mese in cui termina l’evento CIG o successivamente, l’azienda è tenuta a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga successivo a quello di autorizzazione.

 

REGOLARIZZAZIONE DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Le aziende tenute al versamento del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 provvederanno ad effettuare gli adempimenti informativi afferenti ai periodi pregressi nell’ambito del flusso UniEmens relativo al secondo mese successivo all’emanazione della circolare n. 9/2017 (marzo 2017), attraverso gli stessi codici utilizzati per l’esposizione del contributo addizionale per le autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015:

  • “E501”, presente nell’elemento CongCIGOCausAdd per il sistema CIGO con Ticket;
  • “E600”, presente nell’elemento CongCIGSCausAdd per il sistema CIGS con Ticket;
  • “E301”, presente nell’elemento CausaleContrAddCIGO per il sistema CIGO senza Ticket (“CIGO Aggregata”);
  • “E399”, presente nell’elemento CausaleContrAddCIGS per il sistema CIGS senza Ticket (“CIGS Aggregata”)

Il pagamento del contributo addizionale dei periodi pregressi esposto nel flusso UniEmens va effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 18 aprile 2017 (il 16 è Pasqua e il 17 è giorno festivo).

La regolarizzazione del contributo addizionale dovuto ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, a nostro avviso, va effettuata, entro il termine anzidetto, anche dalle imprese che abbiano già conguagliato importi di CIGO/CIGS per periodi successivi al 23 settembre 2015 utilizzando i vecchi codici, senza versare il relativo contributo addizionale.

Viceversa, riteniamo che le imprese che abbiano già conguagliato importi di CIGO/CIGS per periodi successivi al 23 settembre 2015 utilizzando i vecchi codici e versando anche il relativo contributo addizionale, debbano attendere le indicazioni che saranno emanate dall’Istituto per l’adeguamento delle dichiarazioni contributive, nei casi in cui l’INPS stesso non sarà stato in grado di determinare automaticamente la corrispondenza dei codici attuali con quelli “impropri” utilizzati dalle imprese (v. punto 10.2 della circolare n. 9/2017).

 

NUOVI CODICI PER ESPOSIZIONE CIGO E CIGS SUCCESSIVE AL D. LGS. N. 148/2015

La circolare INPS, nei punti  7.2, 7.3, 7.4, 8.1 e 8.2, illustra dettagliatamente le nuove modalità di esposizione in UniEmens dei dati correnti riferiti ai trattamenti di integrazione salariale concessi post D.Lgs. 148/2015, nonché dei relativi codici di nuova istituzione.

Fatta salva l’ipotesi della CIGO con Ticket, il nuovo sistema di esposizione dei dati relativi alla Cassa integrazione entrerà a regime a decorrere dal secondo mese successivo a quella di emanazione della circolare 9/2017, cioè dal mese di marzo 2017.

Al riguardo, si evidenzia come, con la medesima decorrenza, anche agli eventi relativi alla Cassa integrazione guadagni straordinaria sarà estesa il sistema del ticket.

Pertanto, in relazione agli eventi di CIGS che inizieranno durante il mese di marzo 2017, le imprese saranno tenute ad utilizzare esclusivamente il sistema di CIGS con ticket.

 

UNITA’ PRODUTTIVA

Con la circolare n. 9/2017 l’INPS fornisce ulteriori importanti precisazioni in tema di unità produttiva, con particolare riferimento ai riflessi di tale tematica sulla disciplina delle integrazioni salariali.

Anzitutto, l’Istituto - dopo aver ribadito i requisiti che deve possedere l’unità produttiva, la cui autonomia organizzativa il datore di lavoro è tenuto ad autocertificare - chiarisce che, nel caso di cantieri edilizi ed affini, compresa l’impiantistica industriale, in sede di iscrizione dell’unità produttiva “cantiere”, l’impresa dovrà autocertificare che, per il plesso organizzativo cui si riferisce la domanda di integrazione salariale, è stato stipulato un contratto di appalto della durata di almeno un mese, ma senza onere di allegazione del contratto medesimo.

La comunicazione di apertura di una nuova unità produttiva deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo all’apertura della stessa, avvalendosi dell’apposita procedura telematica che l’Istituto provvede a descrivere nel punto 2.2 della circolare.

L’INPS sottolinea nuovamente che non è possibile presentare domande di CIG per unità produttive non ancora registrate in anagrafica aziende.

L’Istituto ammette, però, la possibilità di un’iscrizione con una retroattività anteriore al mese, su istanza della singola impresa, inviata attraverso il cassetto bidirezionale, recante, in allegato, ogni documentazione utile a motivare i presupposti giuridico-operativi sui quali si fonda la richiesta retrodatazione. In tal caso, le Sedi restano libere di accogliere, o meno, discrezionalmente, la richiesta, se del caso anche previ opportuni interventi ispettivi.

Nel caso in cui vi siano lavoratori che, nel corso dello stesso mese, prestano attività lavorativa presso più unità produttive, l’Istituto precisa che nel flusso UniEmens riferito al mese considerato andrà valorizzata l’unità produttiva presso la quale il lavoratore ha prestato attività per un periodo temporalmente più lungo.

In caso di periodi di eguale durata, dovrà essere valorizzata l’ultima unità produttiva presso la quale il lavoratore ha prestato attività lavorativa in ordine cronologico.

 

TERMINE DI DECADENZA PER IL CONGUAGLIO DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE NELLA DENUNCIA UNIEMENS

L’INPS ribadisce che il conguaglio delle integrazioni salariali erogate ai propri dipendenti deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Il predetto termine di decadenza si applica anche laddove la denuncia UniEmens generi un saldo a credito per l’azienda.

Per i trattamenti conclusi prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015, i sei mesi decorrevano dall’entrata in vigore del decreto stesso, cioè dal 24 settembre 2015.

Ricordiamo che, una volta maturato il termine di decadenza, l’azienda non potrà più conguagliare le integrazioni salariali anticipate ai propri dipendenti con gli ordinari flussi UniEmens che abbiano competenza successiva al mese di scadenza, né attraverso flussi regolarizzativi.

L’unica eccezione a quanto sopra è quella prevista dalla circolare INPS n. 199/2016, che dispone che, per i soli trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina del decreto legislativo n. 148/2015, la decadenza dal diritto ad operare il conguaglio sostanzialmente coincide con la data entro la quale è possibile regolarizzare il contributo addizionale (18 aprile 2017).


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