Cassa integrazione guadagni ordinaria – Termini per la presentazione della domanda – Chiarimenti INPS

L’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai termini di presentazione delle domande di Cassa integrazione guadagni ordinaria.

Suggerimento n. 527/60 del 17 novembre 2017


Con il messaggio n. 4275/2017, l’INPS ha fornito alcune precisazioni in merito alle disposizioni che disciplinano i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Di seguito, si fornisce una sintesi della disposizioni normative ed amministrative sull’argomento, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Istituto con il messaggio citato.

Disposizione normativa di riferimento: articolo 15 del decreto legislativo n. 148/2015, come modificato dal decreto legislativo n. 185/2016

Il comma 2 dell’articolo 15 del Decreto legislativo n. 148/2015 dispone che “La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (…)”.

Sul punto, l’Istituto, con circolare n. 197/2015, ha previsto che, nel computo del termine dei 15 giorni, si esclude il giorno di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e che, qualora il giorno di scadenza coincida con una festività, la stessa è posticipata alla prima giornata seguente non festiva.

In deroga al sopra citato termine di 15 giorni, l’articolo 15 del Decreto legislativo n. 148/2015, sempre al comma 2, dispone, altresì che “(…) si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento” solo con riferimento alle domande presentate per eventi oggettivamente non evitabili, quali, ad esempio, gli eventi meteo (v. nostro Suggerimento n. 467/2016).

Tale disposizione trova applicazione solo per le domande presentate a decorrere dall’8 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 185/2016 che ha modificato il citato articolo 15 del D.Lgs. n. 148/2015).

Qualora l’istanza sia presentata oltre il termine indicato al comma 2, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà essere corrisposto per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (comma 3, articolo 15, D.Lgs. n. 148/2015).

Mancata valorizzazione del campo “Data inizio effettivo” dell’istanza di Cassa integrazione guadagni ordinaria

Ai fini dell’esatta individuazione del termine di scadenza  per l’invio della domanda di integrazione salariale, è necessario che l’impresa evidenzi, nell’apposito campo “Data inizio effettivo”, il giorno in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione della prestazione lavorativa.

In assenza di tale indicazione, viene considerato come inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa il lunedì della prima settimana oggetto della domanda.

In tale ipotesi, come precisato dal messaggio dell’Istituto, l’Ufficio INPS territorialmente competente a valutare la domanda attiverà la procedura di cui all’articolo 11, comma 2, del DM n. 95442/2016, fornendo all’impresa un termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, per consentirle di fornire tutte informazioni mancanti e necessarie all’istruttoria dell’istanza.

Domanda di integrazione salariale per eventi meteorologici che si verificano in mesi diversi o all’interno di una settimana, compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo

Nel caso di presentazione di un’unica istanza ricomprendente eventi meteo verificatisi in mesi diversi o all’interno di un’unica settimana a cavallo di due mesi, la domanda deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo, per non incorrere nella decadenza dal trattamento di integrazione salariale. 

In alternativa, l’impresa potrà presentare domande distinte con riferimento a ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi meteo, rispettando le relative scadenze.

Esempi:

  • eventi meteo verificatisi il 10 ottobre 2017 ed il 13 ottobre 2017 (unica settimana ricompresa in un solo mese): termine di presentazione dell’unica istanza, comprendente entrambe gli eventi, 30 novembre 2017;
  • eventi meteo verificatisi il 27 aprile 2017 ed il 3 maggio 2017 (settimane consecutive, ma cadenti ognuna in un mese differente): termine di presentazione dell’unica istanza, comprendente entrambe gli eventi, 31 maggio 2017;
  • eventi meteo verificatisi il 31 ottobre 2017 ed il 2 novembre 2017 (unica settimana, cadente a cavallo di due mesi): termine di presentazione dell’unica istanza comprendente entrambe gli eventi, 30 novembre 2017; nel caso di istanze separate, il termine per la domanda relativa all’evento del 31 ottobre 2017 scadrà il 30 novembre 2017 mentre quello per la domanda relativa all’evento del 2 novembre 2017, scadrà il 31 dicembre 2017.

Nel caso di reiezione della domanda per invio tardivo, l’azienda può ripresentare la domanda, se ancora nei termini, esclusivamente per gli eventi meteo riferiti al mese per il quale non è ancora maturata la decadenza.

Esempio:

  • eventi meteo verificatisi il 31 ottobre 2017 ed il 2 novembre 2017: unica domanda inviata tra il 1° ed il 31 dicembre 2017. Potrà essere ripresentata una nuova domanda solo per l’evento verificatosi il 2 novembre 2017, purché entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2017.

Se una nuova domanda non può più essere ripresentata nei termini, è possibile per le Sedi INPS, in via di autotutela, per le sole istanze che alla data del messaggio n. 4275/2017 (31 ottobre 2017) risultino ancora in istruttoria o, se definite, siano oggetto di ricorso non ancora definito, accogliere parzialmente la domanda per i soli periodi riferiti ad eventi meteo per i quali l’originaria istanza risulta nei termini.

Esempio:

  • domanda presentata tra il 1° ed il 30 settembre 2017 per eventi meteo verificatisi il 31 luglio 2017 ed il 2 agosto 2017: accoglimento parziale, in via di autotutela, per il solo evento meteo del 2 agosto 2017.

Sulla base dei chiarimenti dell’Istituto sopra esposti, per evitare l’emissione di un provvedimento di diniego dell’istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria e la conseguente necessità di presentare ricorso, invitiamo le imprese, in fase di stesura della domanda, ad effettuare un controllo accurato con riferimento sia alla compilazione del campo “Data inizio effettivo” sia al termine di scadenza per la trasmissione dell’istanza.


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