INPS - Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria - Istruttoria e criteri di concessione del trattamento - Valutazione delle istanze per eventi meteorologici - Precisazioni

L’INPS ha fornito ulteriori precisazioni in merito ai criteri di concessione della cassa integrazioni guadagni ordinaria, con particolare riferimento alla richiesta di integrazione salariale per eventi meteorologici

Importante | Suggerimento n.247/30 del 12 maggio 2017


Come noto, il Decreto Legislativo n. 148/2015 ha ridisegnato integralmente la disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, prevedendo tra l’altro, l’abolizione, dal 1° gennaio 2016, delle locali Commissioni provinciali e la conseguente attribuzione della competenza esclusiva a decidere sulle istanze in capo al Direttore della Sede INPS territorialmente competente.

Con Decreto Ministeriale n. 95442/2016, ampiamente illustrato dall’INPS con circolare n. 139/2016 (v. nostro Suggerimento n. 377/2016), sono stati definiti i criteri valutativi per la concessione delle richieste di integrazione salariale a cui l’Istituto deve attenersi, al fine di garantire un procedimento decisorio celere e uniforme su tutto il territorio nazionale.

Dopo la fase di prima applicazione dei criteri fissati dalle nuove disposizioni, l’INPS, sentito il Ministero del Lavoro, ha ritenuto di fornire, con messaggio n. 1856/2017, ulteriori chiarimenti e precisazioni rispetto a quanto già comunicato con la predetta circolare.

Di seguito, si illustrano le principali novità comunicate dall’Istituto con il messaggio n. 1856/2017 e si coglie l’occasione per riassumere alcune linee di indirizzo a cui l’INPS si attiene nella valutazione delle domande di integrazione salariale per eventi meteorologici, già contenute nel messaggio n. 28336/1998 e nella circolare n. 139/2016.

 

CARENZA DI ELEMENTI DI VALUTAZIONE

La Sede INPS territorialmente competente, in tutti i casi in cui ritenga di dover emanare un provvedimento di reiezione dell’istanza per mancanza di elementi di valutazione, deve inviare un’apposita richiesta di integrazione documentale all’impresa.

In particolare, la Sede INPS richiederà di fornire ogni elemento probatorio necessario al completamento dell’istruttoria entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, per permettere all’impresa di sanare le carenze documentali dell’istanza o della relazione tecnica. Peraltro, l’INPS, per completare l’istruttoria, ha altresì la facoltà di sentire le organizzazioni sindacali che hanno partecipato all’eventuale consultazione sindacale (che, per le imprese edili, lo ricordiamo, può riguardare solo il caso di prosecuzione della cassa integrazione ordinaria a zero ore, senza soluzione di continuità, oltre la tredicesima settimana).

Premesso che le comunicazioni tra imprese e INPS avvengono normalmente tramite PEC o “Cassetto bidirezionale”, invitiamo le imprese a tenere monitorati i suddetti canali, al fine di dar seguito in tempi ristretti alle richieste dell’Istituto e di ottenere così un’emanazione più rapida del provvedimento.

 

CAUSALE DI RICHIESTA “MANCANZA DI LAVORO O DI COMMESSE”

In riferimento alle istanze di integrazione salariale per mancanza di lavoro o commesse, l’INPS ha evidenziato che, ai fini della previsione di ripresa dell’attività lavorativa, costituiscono elementi di valutazione non solo l’avvenuto conseguimento di nuovi ordinativi o nuove commesse ma anche, a titolo esemplificativo, i precedenti dell’azienda nel ricorso alla cassa integrazione guadagni, la situazione di mercato in cui opera l’impresa, il numero dei lavoratori posti in cassa integrazione rispetto all’organico complessivo, il ricorso ad una riduzione dell’orario di lavoro anziché alla sospensione a zero ore, la durata delle richieste di CIGO, la solidità sul piano finanziario, le iniziative volte a ricercare nuove opportunità di lavoro.

Tali elementi dovranno emergere chiaramente ed essere portati a conoscenza dell’Istituto, attraverso la redazione dettagliata della relazione tecnica, allegata alla domanda.

 

EVENTI METEO - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

I parametri per stabilire se gli eventi meteo possano o meno essere considerati rilevanti ai fini della concessione dell’integrazione salariale sono stati illustrati dall’INPS nella circolare n. 139/2016 e nel messaggio n. 28336/1998.

Al fine di fornire un quadro il più completo possibile sulla tematica, di seguito riepiloghiamo i criteri, alla luce delle nuove indicazioni fornite con il messaggio n. 1856/2017, a cui l’INPS si attiene per considerare gli eventi meteo idonei ad incidere sul normale svolgimento dell’attività lavorativa e, quindi, tali da comportare l’accoglimento della domanda di CIGO.

 

Pioggia/Neve

Valori delle precipitazioni sufficienti all’accoglimento della domanda di CIGO:

  • tra i 2 e i 3 mm: per i lavori di costruzione veri e propri, comprensivi delle fasi concernenti le armature, la messa in opera di carpenteria e prefabbricati, impianti e disarmo cantieri;
  • 1,5 mm: per lavori di escavazione, fondazioni, movimento terra, lavori stradali, arginamento fiumi. In questi casi deve essere valutata anche la quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti;
  • 1 mm: per i lavori di intonacatura, verniciatura, pavimentazione e impermeabilizzazione. Anche in questi casi deve essere valutata la quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti nonché l’alto tasso di umidità che può incidere negativamente su dette lavorazioni.

In caso di neve, le precipitazioni che si verificano nel periodo immediatamente precedente a quello oggetto della domanda assumono maggior rilievo, in quanto alcune attività sono sicuramente impedite non solo dalla contestuale caduta della neve ma anche dal suo permanere al suolo o dal suo scioglimento.

 

Gelo

Temperature pari o al di sotto degli zero gradi centigradi: possono essere considerate idonee a determinare un provvedimento di concessione, in relazione al tipo di attività svolta, alla fase di lavoro in atto al momento della contrazione nonché all’altitudine del cantiere.

Incidono sulla valutazione sia lo svolgimento al coperto o allo scoperto delle lavorazioni sia la natura del materiale usato.

Generalmente, viene concessa l’autorizzazione al trattamento di integrazione salariale solo per le ore, di solito le prime del mattino, in cui si registrano le temperature più basse.

Tale criterio può, tuttavia, essere suscettibile di eccezioni qualora le lavorazioni in atto nel cantiere possano essere effettuate solo in presenza di temperature superiori a zero gradi (ad esempio, in caso di applicazione di vernici speciali; nei casi in cui, l’effetto del disgelo, può avere effetti negativi sulle lavorazioni in atto; nel caso in cui i bollettini meteo abbiano registrato temperature pari o inferiori allo zero sino alle ore 10 del mattino): in tal caso il trattamento può essere concesso per l’intera giornata, anche se il gelo non si è protratto per tutte le 24 ore.

 

Temperature elevate/temperature percepite

Temperature eccezionalmente elevate (superiori ai 35°): possono costituire evento che dà titolo al trattamento integrativo, qualora impediscano lo svolgimento di lavorazioni in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali che non sopportano il forte calore.

Ai fini della concessione dell’integrazione salariale, possono rilevare anche le temperature percepite come superiori ai 35°, nonostante la temperatura reale sia inferiore al predetto valore.

 

Vento

Velocità pari o superiore ai 30 nodi (oltre i 50 km/h): può essere considerata idonea a incidere negativamente sulla lavorazione e quindi a dare titolo al trattamento di integrazione salariale.

In caso di lavorazioni particolari (svolte ad altezze elevate, come pali o tralicci, tetti o gru o che prevedano l’utilizzo di fiamme ossidriche) può essere valutata positivamente anche una velocità inferiore, purché la relazione riporti un’adeguata motivazione.

 

Nebbia/Foschia

Tali eventi non sono normalmente ritenuti idonei a determinare una contrazione dell’attività con richiesta di intervento del trattamento di integrazione salariale.

Tuttavia, l’INPS può ritenerli idonei ai fini dell’accoglimento dell’istanza se gli anzidetti fenomeni si presentano con carattere di particolare intensità oppure nei casi di lavorazioni particolarmente sensibili ad essi (ad esempio, lavori di manutenzione e segnaletica orizzontale stradale).

 

BOLLETTINI METEO

Tra le novità introdotte dal DM n. 95442/2016 è previsto l’onere a carico delle imprese, per la presentazione di domande di integrazione salariale per eventi meteorologici, di allegare alla relazione tecnica i bollettini meteo rilasciati dagli organi accreditati (v. nostro Suggerimento n. 377/2016).

L’INPS, in considerazione di quanto disposto dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 183/2011, che fa espresso divieto alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in loro possesso, ha comunicato che acquisirà d’ufficio i bollettini meteo e, pertanto, le imprese non saranno più tenute ad allegare gli stessi alle istanze.

A tal proposito, tuttavia, stante la necessità di redigere una relazione tecnica il più puntuale possibile, consigliamo alle imprese di procedere comunque all’acquisizione dei citati bollettini, preferibilmente con la richiesta di rilevazione dei dati su base oraria.

Ciò in quanto, qualora le rilevazioni effettuate dalle stazioni meteo presentino dei valori inferiori rispetto a quelli a cui l’Istituto fa riferimento o le stazioni siano installate in luoghi distanti dal cantiere ovvero rilevino la presenza di precipitazioni limitatamente ad alcune ore, le imprese potranno fornire, nella stesura della relazione tecnica, i necessari e puntuali chiarimenti e la relativa documentazione, anticipando di fatto eventuali richieste di integrazione da parte dell’Istituto se non, addirittura, evitando la reiezione della domanda.

Per comodità delle imprese, riportiamo il link di ARPA Lombardia, attraverso il quale inoltrare la richiesta di accesso ai dati misurati, per i giorni di interesse, sul territorio della Regione.

http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/richiesta-dati-misurati/Pagine/RichiestaDatiMisurati.aspx

Ricordiamo che, nel caso in cui le stazioni di rilevamento delle precipitazioni siano distanti dal luogo in cui è ubicato il cantiere o nel caso in cui il cantiere si mantenga impraticabile anche nei giorni successivi all’evento meteo ormai cessato, è possibile inviare all’INPS qualunque materiale idoneo a dimostrare l’effettivo verificarsi della precipitazione e l’eventuale impossibilità ad accedere sul luogo di lavoro (ad esempio, fotografie dei luoghi da cui si evinca la data dello scatto, giornali locali che riportino la notizia dell’evento meteo, attestazioni rilasciate da Organi pubblici).

Alla luce di quanto sopra, appare evidente la necessità di descrivere dettagliatamente nella relazione tecnica, da allegare all’istanza:

  • la fase lavorativa in atto al momento del verificarsi dell’evento;
  • in che modo l’evento meteo ha inciso sull’esecuzione delle lavorazioni in atto o sull’impiego di particolari materiali (in tal caso, allegare le schede tecniche del prodotto);
  • le conseguenze sulle lavorazioni in atto di eventi meteo eventualmente verificatisi anche nelle ore/giorni precedenti;
  • l’eventuale incidenza dell’evento meteo sulla sicurezza dei lavoratori, in caso di particolari tipologie di lavorazioni (ad esempio, nel caso di lavori svolti in altezza o nelle cave).

 

Gli uffici restano, comunque, a disposizione delle imprese al fine di fornire le necessarie indicazioni per la corretta stesura delle relazioni tecniche.

 


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