Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2025 – scadenza 31 luglio 2025

Entro il 31 luglio 2025 è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente le istanze di rimborso “Accise Gasolio” utilizzato per autotrazione nel 2° trimestre 2025 (1° aprile – 30 giugno 2025). Dal 15 maggio 2025 sono state introdotte alcune variazioni dell’aliquota per incentivare l’impiego di biocarburanti.

31/lug/2025

Suggerimento n. 356/81 del 30 giugno 2025

Segnaliamo alle imprese che entro il 31 luglio 2025 è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente l’apposita istanza per richiedere il rimborso delle accise per i consumi di gasolio per autotrazione effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2025 (vedi informativa Agenzia delle Dogane n. 322555/RU del 26/06/2025).

 

NOVITÀ

Il decreto interministeriale 14 maggio 2025, in attuazione dell’art. 3 del D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 (Revisione delle disposizioni in materia di accise) ha stabilito a decorrere dal 15 maggio 2025:

  • la variazione dell’aliquota normale di accisa sul gasolio usato come carburante incrementandola da euro 617,40 ad euro 632,50 per mille litri;
  • l’applicazione di un’aliquota di accisa ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri, per incentivare l’impiego di biocarburanti, maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale.

Al fine di un corretto riconoscimento dell’importo del rimborso spettante, l’istanza per presentare la dichiarazione di “Rimborso Accise” è stata modificata con l’introduzione di tre quadri A-n per distinguere le diverse fattispecie, come di seguito specificato.

 

ENTITÀ DEL BENEFICIO

In relazione alle novità sopra indicate, l’entità del beneficio è calcolata come segue:

 

  • per il periodo 1° aprile - 14 maggio 2025 (I° periodo di consumo), è pari a euro 0,21418 per litro di gasolio commerciale (Quadro A-1 della dichiarazione);

 

  • per il periodo 15 maggio - 30 giugno 2025 (II° periodo di consumo):
  • o è pari a euro 0,22918 per litro di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che non soddisfano le condizioni di cui di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 632,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-2 della dichiarazione);
  • o è pari a euro 0,21418 per litro di soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, tenuto conto della minore accisa (aliquota ridotta di 617,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti (Quadro A-3 della dichiarazione).

 

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare di questa agevolazione solo le imprese aventi in disponibilità autocarri o complessi veicolari (motrici con rimorchio o con semirimorchio) con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e di classe Euro 5 e seguenti, che effettuano il trasporto merci in regime di conto proprio o in regime di conto terzi.

Come già segnalato, si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dal rimborso i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore.

Tale esclusione è determinata per effetto dell’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che ha disposto una progressiva riduzione dell’ambito di operatività dell’art. 24-ter in materia di gasolio commerciale.

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

L’Agenzia delle Dogane rende disponibile il software per la compilazione e la trasmissione in via telematica della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del 2° trimestre 2025. Il software (previa abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.) è scaricabile al link seguente: https://www.adm.gov.it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-2%C2%B0-trimestre-2025

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale, le domande di rimborso possono essere presentate agli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tramite invio con raccomandata r/r della modulistica cartacea (vedi allegato) e relativa copia dei dati su supporto informatico (CD, DVD, chiavetta USB).

Per le modalità di compilazione dei nuovi Quadri A-1, A-2 e A-3 si rimanda alle precisazioni elencate nel paragrafo VI dell’informativa dell’Agenzia delle Dogane n. 322555/RU del 26/06/2025 in allegato.

 

2° TRIMESTRE 2025

MODALITÀ E TERMINI ENTRO CUI OTTENERE IL CREDITO

Decorsi 60 giorni dalla data di presentazione delle istanze, le medesime si considerano accolte.

I crediti possono essere ottenuti alternativamente con le seguenti modalità:

  • in compensazione tramite il Modello F24 (codice tributo 6740);
  • con rimborso inserendo nella modulistica le coordinate bancarie.

Analogamente ai precedenti trimestri, i termini entro cui utilizzare i crediti sorti nel 2° trimestre 2025 saranno individuati dalla prossima circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in occasione del 3° trimestre 2025.

 

1° TRIMESTRE 2025 (1° gennaio – 31 marzo 2025)

TERMINI DI UTILIZZO DEL CREDITO MATURATO

I crediti sorti con riferimento al 1° trimestre (1° gennaio – 31 marzo 2025) potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2026.

Dopo il 31 dicembre 2026, la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2027.

 

SANZIONI

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o fa uso di dette dichiarazioni nei casi previsti dal D.P.R. n. 76/2000, è punito ai sensi dell’articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) con la reclusione fino a due anni, e dell’articolo 496 c.p. (false dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri) con la reclusione fino ad un anno e con la sanzione amministrativa fino a 516,50 euro.

 Inoltre, se l’impresa esercente l’attività di autotrasporto merci (in conto proprio o in conto terzi) sia stata ammessa alla fruizione dei benefici fiscali sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si deve applicare la disposizione di cui all’articolo 75 del sopracitato decreto con conseguente decadenza per l’impresa dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

 Infine, ricordiamo alle imprese che, in base all'art. 4, comma 2, del D.P.R n. 277/2000, quando l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procederà al controllo delle dichiarazioni presentate, potrà annullare con provvedimento motivato l'atto di assenso formatosi a seguito del silenzio-assenso.

 

CONVENZIONE TECNO ACCISE

Ricordiamo alle imprese associate che è attiva la convenzione siglata da Ance Lombardia con la società Tecno Accise Srl del Gruppo Tecno al fine di offrire alle imprese associate al sistema ANCE in Lombardia (tra cui figura anche Assimpredil Ance) un valido riferimento per i servizi di consulenza in tema di agevolazioni fiscali sulle accise carburanti. Per approfondimenti si rimanda al seguente link.