Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2018 – scadenza 31 luglio 2018
Entro il 31 luglio 2018 è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente, le istanze di rimborso “Accise Gasolio” utilizzato per autotrazione nel 2° trimestre 2018, per i consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2018.
31/lug/2018
Suggerimento n. 325/79 del 26 giugno 2018
Precedenti comunicazioni in materia
Segnaliamo alle imprese che entro il 31 luglio 2018, è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente un’apposita istanza per richiedere il rimborso delle accise per i consumi di gasolio per autotrazione effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2018 (vedi allegata nota Agenzia delle Dogane n. 69244/RU del 26/06/2018).
L’entità del beneficio è pari a: 0,21418 euro per litro di gasolio consumato per autotrazione nel periodo tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2018.
Possono beneficiare di questa agevolazione solo le imprese aventi in disponibilità autocarri o complessi veicolari (motrici con rimorchio o con semirimorchio) con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e di classe Euro 3 e seguenti, che effettuano il trasporto merci in regime di conto proprio o in regime di conto terzi.
Si precisa che il momento di effettuazione della fornitura del gasolio costituisce il parametro per imputare il consumo al corrispondente periodo; pertanto, la data del rifornimento del gasolio costituirà il criterio per imputare i consumi al trimestre solare di pertinenza.
ESCLUSIONI DAL BENEFICIO
Sono esclusi dal beneficio del rimborso delle accise, i consumi di gasolio utilizzato per macchine operatrici e/o macchinari privi di “misuratori fiscali” e i gli autocarri di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate.
Segnaliamo alle imprese che l’art. 1 comma 233 della legge n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) e soprattutto l’art. 1 comma 645 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) hanno ristretto il campo di applicazione dell’agevolazione “rimborso accise gasolio per autotrazione” escludendo il gasolio consumato da veicoli di categoria Euro 0 o inferiore, Euro 1 ed Euro 2, caratteristica che preclude l’accesso al trattamento agevolato.
Considerato che la disciplina comunitaria definisce le categorie dei veicoli a partire dalla classe Euro 1, risultano pertanto identificabili nella classe Euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea.
Attenzione
Segnaliamo alle imprese che l'Agenzia delle Dogane con la circolare n. 28154/2016, ha stabilito che l'installazione di sistemi per la riduzione del particolato (filtri FAP) su autocarri di categoria Euro 1 o Euro 2 non comporta di per sé, ai fini del rimborso accise sul gasolio, l'equiparazione di tali mezzi a quelli di categoria Euro 3 o superiore. Pertanto, tali autocarri Euro 1 o Euro 2, sebbene dotati di filtri FAP, non possono comunque usufruire del credito di imposta sui carburanti.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
L’Agenzia delle Dogane ha reso disponibile il software aggiornato per la compilazione e la trasmissione in via telematica della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del 2° trimestre 2018. Il software è scaricabile dal sito: https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-2-trimestre-2018.
L’invio telematico tramite il collegamento https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/ richiede che gli utenti siano già in possesso dell’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.. Le imprese non ancora autorizzate a detto utilizzo possono richiedere l’abilitazione tramite il sopracitato sito.
Le domande di rimborso, in alternativa, possono essere presentate agli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tramite:
- consegna a mano della modulistica cartacea (vedi allegato) oppure della stampata della dichiarazione tramite software, unitamente ai relativi dati salvati su supporto informatico (CD, DVD, chiavette USB);
- invio con raccomandata r/r della modulistica cartacea.
Per ulteriori approfondimenti in merito alla compilazione della domanda di rimborso accise si rimanda alle indicazioni trasmesse in allegato.