Esclusione “MUD” per tutti i rifiuti edili non pericolosi – nota ISPRA

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con nota del 8 aprile 2016, ha confermato che sono esclusi da MUD (Modello Unico Dichiarazione Ambientale) tutti i rifiuti non pericolosi - indipendentemente dal Codice CER Rifiuti - che si producono in cantiere a seguito delle attività di costruzione e demolizione.

30/apr/2016

Suggerimento n.189/57 del 20 aprile 2016

Facciamo seguito al Suggerimento n. 148/2016 per segnalare che, l’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale – ISPRA, con la nota del 8 aprile 2016 (vedi allegato), ha confermato le disposizioni che vi abbiamo sempre dato in tutti questi anni in merito all’obbligatorietà del MUD e più precisamente che vige l’esclusione da MUD per tutti i rifiuti non pericolosi prodotti in cantiere e derivanti da attività di costruzione e demolizione, indipendentemente dal loro codice rifiuto CER.

MUD (Modello Unico Dichiarazione Ambientale)

La nota ISPRA stabilisce infatti che si possono comprendere nelle tipologie di rifiuti escluse dall’obbligo di MUD (Modello Unico Dichiarazione Ambientale) anche quelle tipologie di rifiuti non appartenenti/attribuibili al Capitolo CER 17 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti ma che sono funzionali all’attività di costruzione e demolizione svolta in cantiere come, ad esempio, i rifiuti di imballaggio Capitolo CER 15 01 :

15 01 01 imballaggi di carta e cartone

15 01 02 imballaggi di plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi di vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

La nota ISPRA chiarisce inoltre che l’esclusione riguarda i soli rifiuti non pericolosi che sono prodotti in cantiere a seguito delle attività di costruzione e demolizione.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

Con il recente Suggerimento n. 148/2016 vi abbiamo ricordato che, per effetto del coordinato disposto dagli artt. 184 comma 3 lettera b), 188-ter comma 2 lettera a) e 190 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., le imprese edili sono escluse dall’obbligo di tenuta del registro di carico-scarico (previsto dall’art. 190 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.) se in cantiere, a prescindere dal numero dei propri dipendenti, si producono rifiuti non pericolosi.

Quindi per effetto della citata nota ISPRA si ha ora conferma ufficiale che anche tutte le altre tipologie di rifiuti non appartenenti/attribuibili al Capitolo CER 17 ma che, come anzidetto, sono funzionali all’attività svolta in cantiere (ad esempio, i rifiuti di imballaggio Capitolo CER 15 01), si possono anch’esse comprendere nelle tipologie di rifiuti escluse dall’obbligo di registro di carico e scarico rifiuti.

Diversamente se l’impresa dovesse produrre rifiuti non pericolosi in un luogo diverso dal cantiere e, quindi la produzione dei citati rifiuti non pericolosi non possa essere attribuibile all’attività di costruzione e demolizione, (ad esempio si producono rifiuti non pericolosi nell’officina privata ove avviene la manutenzione ordinaria del parco veicolare), detti rifiuti di imballaggio non pericolosi provenienti ad esempio da contenitori in cartone dei filtri olio, aria o gasolio, pezzi meccanici ecc., devono essere registrati sul registro di carico e scarico rifiuti e comunicati annualmente alla CCIAA con apposito MUD.

Pensando di fare cosa gradita vi inviamo l’elenco completo dei Codici CER Rifiuti (vedi allegato), in vigore dal 1° giugno 2015, dal quale potete desumere altri codici CER Rifiuti non pericolosi che eventualmente producete in cantiere. Detto elenco modifica in pochissimi casi i codici CER del precedente elenco.

Ricordiamo che, diversamente e indipendentemente dal luogo di produzione, tutti i rifiuti pericolosi (ad esempio rifiuti di manufatti in cemento-amianto, terre contaminate, accumulatori, olio e filtri esausti, ecc...) soggiacciono all’obbligo di registro di carico/scarico, MUD e SISTRI (vedi SuggerimentI n. 148/2016 e n. 177/2016).

Evidenziamo che il citato pronunciamento ISPRA, oltre ad essere molto importante per le imprese, per la semplificazione gestionale dei rifiuti non pericolosi di cantiere, è anche, per alcuni aspetti, perfettamente in linea con il precedente pronunciamento del 2007 del MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) in merito alle imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto dei propri rifiuti.

Vi ricordiamo che, con la citata nota MATTM del 09/05/2007 prot. n. UL/2007/4130 (vedi allegato),  l’allora Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente, chiarì che:

[…] Pertanto, appare ragionevole ritenere che i soggetti di cui all’articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006 (n.d.r. cioè le imprese che trasportano i propri rifiuti – ex semplificata oggi categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali):

- sono obbligati ad iscriversi all’Albo gestori nei modi e nei termini ivi previsti, poiché tale obbligo risponde alla finalità del controllo fatta propria dall’articolo 12, direttiva 75/442/Cee (come modificata dalla direttiva 91/156/CE) e da ultimo sussunta nel testo unificato di cui alla direttiva 12/2006/CE;

- non sono obbligati all’invio del MUD, poiché tale obbligo risponde ad una finalità statistica e non di controllo, tanto da non essere censito in senso assoluto dalla cennata direttiva, almeno con riguardo ai trasportatori;

- non sono obbligati alla tenuta e conservazione del registro di carico e scarico per l’operazione di trasporto […].