Modello unico dichiarazione ambientale (MUD) - scadenza 30 aprile 2016

Entro il 30 aprile 2016 i soggetti obbligati ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. devono presentare il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) utilizzando la modulistica telematica o cartacea prevista dal DPCM 17 dicembre 2014.

30/apr/2016

Suggerimento n.148/41 del 31 marzo 2016

Facciamo seguito ai Suggerimenti n. 106/2015 e 175/2015 per informare le imprese che sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015 è stato pubblicato il DPCM 21 dicembre 2015 (vedi allegato 1) che conferma la validità del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) previsto dal DPCM 17 dicembre 2014, e già in vigore lo scorso anno.

I soggetti obbligati alla presentazione del MUD dovranno pertanto utilizzare la modulistica (telematica o cartacea) prevista dal DPCM 17 dicembre 2014 e già impiegata per il MUD 2015 (G.U. n. 299 del 27/12/2014 - vedi allegato 2).

Il MUD dovrà essere presentato entro il 30 aprile 2016 ed è riferito alle quantità e alle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, in giacenza, smaltiti o gestiti nel corso del 2015.

ISPRA ha predisposto e reso disponibili istruzioni integrative a quelle già esistenti per la compilazione del MUD (vedi allegati 3 e 4).

SOGGETTI ESCLUSI dal MUD

Sono escluse dalla presentazione del MUD le imprese edili che:

- producono rifiuti speciali NON pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo (di cui all’articolo n. 184, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);

- producono e trasportano in conto proprio i rifiuti speciali NON pericolosi (di cui all’articolo n. 212, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

ESCLUSIONE DA REGISTRO DI CARICO-SCARICO RIFIUTI

Le imprese edili che durante l’esercizio delle rispettive attività effettuano:

- la produzione di rifiuti speciali non pericolosi;

- la produzione e il traporto in conto proprio di rifiuti speciali non pericolosi;

- la produzione di rifiuti speciali non pericolosi ma affidano a terzi autorizzati la fase di trasporto dei rifiuti;

sono escluse dall’obbligo di tenuta del registro di carico-scarico rifiuti (previsto dall’art. 190 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.) a prescindere dal numero dei propri dipendenti, per effetto del coordinato disposto dagli artt. 184 comma 3 lettera b), 188-ter comma 2 lettera a) e 190 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,

Diversamente, sono obbligate alla tenuta del registro di carico-scarico rifiuti le imprese che producono e/o trasportano direttamente i rifiuti speciali pericolosi (vedi Suggerimenti n. 327/2011, n.262/2011, n. 146/2011, n. 159/2011 e n. 212/2011 per ulteriori approfondimenti).

SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE IL MUD

Sono obbligati a presentare il MUD i seguenti soggetti:

  •  i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
  •  i trasportatori professionali di rifiuti in regime di conto terzi;
  •  le imprese e gli enti che effettuano con impianti autorizzati (fissi o mobili) operazioni di recupero e/o gestiscono impianti autorizzati di smaltimento di rifiuti;
  •  le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, per esempio rimozione di: manufatti in cemento-amianto (CER 170605*); terre contaminate provenienti da bonifiche (CER 170503*); filtri dell’olio (CER 160107*); filtri gasolio (CER 160107*); oli minerali esausti (CER 130205*); oli sintetici esausti (CER 130206*); batterie al piombo esauste (CER 160601*);
  •  le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi fino a 30 chilogrammi o 30 litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8 del D.Lgs 152/06 e s.m.i;
  •  le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs 152/06 e s.m.i che hanno più di dieci dipendenti:
  1. c) i rifiuti da lavorazioni industriali (impianti fissi);
  2. d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  3. g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi     componenti e materiali;

-  i Comuni e i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;

-   i Consorzi che effettuano recupero degli imballaggi;

-  i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

MUD SEMPLIFICATO CARTACEO

Per il nostro settore, possono avvalersi del MUD semplificato cartaceo solo le imprese che, nell’anno 2015:

- hanno prodotto da 1 ad un massimo di 7 rifiuti pericolosi provenienti dall’attività di manutenzione del parco veicolare (olio esausto, filtri, batterie, ecc…);

- hanno prodotto i rifiuti nella stessa “unità locale” (cioè magazzino/deposito con proprio numero di iscrizione REA) a cui si riferisce la dichiarazione MUD;

- per ogni rifiuto prodotto, hanno impiegato non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali.

Il MUD semplificato cartaceo deve essere trasmesso solo tramite raccomandata postale alla Camera di Commercio (CCIAA) dove è ubicata l’unità locale a cui la dichiarazione si riferisce. Ogni plico dovrà contenere la comunicazione rifiuti semplificata e la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria.

Le imprese che producono rifiuti pericolosi in cantiere, non possono compilare il MUD semplificato cartaceo (riportato in Allegato 2 al DPCM 17/12/2014).

Il divieto è legato al fatto che dette imprese producono i rifiuti pericolosi “fuori dall’unità locale” (cioè presso il cantiere) che è effettivamente il luogo di produzione, ma che non si può configurare come unità locale da denunciare ai fini IVA, all’Agenzia delle Entrate.

Per il settore edile infatti, l’unità locale deve riferirsi solo ed esclusivamente alla sede amministrativa dell’azienda e/o magazzino–deposito, in quanto solo questi ultimi sono soggetti all’obbligo di denuncia ai fini IVA, all’Agenzia delle Entrate.

Solo per i cantieri edili per i quali è stato installato un ufficio vendite immobiliari, sussiste l’obbligo di comunicazione ai fini IVA all’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dall’apertura del cantiere.

Conseguentemente a tale divieto, le imprese sono pertanto obbligate a presentare il MUD telematico per i rifiuti pericolosi prodotti nei cantieri, compilando anche il modulo RE (che è stato previsto appositamente per la denuncia dei rifiuti pericolosi prodotti fuori dall’unità locale, cioè prodotti nei cantieri).

Diversamente, per le imprese che producono rifiuti pericolosi nelle proprie officine meccaniche (purché detti magazzini/depositi risultino denunciati all’Agenzia delle Entrate) dove avviene l’attività di manutenzione del parco veicolare con produzione di rifiuti pericolosi (ad esempio olio nero esausto), è possibile compilare il MUD semplificato cartaceo qualora le imprese ricadano nelle tre condizioni previste dalla norma.

PRECISAZIONI

Codice ISTAT attività

L’attività dell’impresa deve essere indicata nella modulistica MUD con il codice ATECO 2007 a 6 cifre e non più con il codice ATECO 2002 a 5 cifre. Detti codici sono reperibili tramite le visure camerali oppure tramite il sito internet: 

http://www3.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/atecoactr.php.

Numero iscrizione REA

La modulistica MUD prevede nella sezione relativa ai dati anagrafici (scheda SA1), l’inserimento del numero di iscrizione al REA (Repertorio Notizie Economiche ed Amministrative) dell’unità locale a cui si riferisce la dichiarazione MUD.

Nel caso di luoghi esenti dall’obbligo di iscrizione al REA (cioè i cantieri edili, in quanto si tratta di attività temporanee e non fisse) il dato riferito al REA da indicare nel MUD è quello della sede dell’impresa (uffici amministrativi).

Obbligo comunicazione della giacenza dei rifiuti

E’ stato confermato l’obbligo di comunicare il quantitativo di rifiuti eventualmente in giacenza presso il luogo di produzione e/o gestione.

In merito alle giacenze dei rifiuti vi ricordiamo che sono consentiti i seguenti limiti massimi temporali o volumetrici:

  • presso il luogo di produzione: giacenza non oltre 30 m³ dalla data di produzione per rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell’art. 183 lettera bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
  • presso il luogo di produzione: giacenza non oltre 10 m³ dalla data di produzione per rifiuti speciali pericolosi, ai sensi dell’art. 183 lettera bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
  • presso il luogo di produzione : giacenza non oltre 3 mesi dalla data di produzione indipendentemente dalla quantità, ai sensi dell’art. 183 lettera bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
  • qualora il quantitativo annuale non superi nell’arco dell’anno il quantitativo di 30 m³ per i rifiuti non pericolosi e 10 m³ per i pericolosi la giacenza presso il luogo di produzione non deve essere superiore a un anno dalla data di produzione (ai sensi dell’art. 183 lettera bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.);
  • per impianti in procedura semplificata (art. 214-216 D.Lgs 152/06) la giacenza (c.d. messa in riserva di rifiuti) presso l’impianto di trattamento/recupero rifiuti coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell’allegato 4 del D.M. 05/02/98. La quantità massima deve essere recuperata entro un anno dalla data di ricezione presso l’impianto;
  • per impianti in procedura ordinaria, i limiti massimi temporali e volumetrici sono definiti nelle singole autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 208 comma 11 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Invitiamo le imprese a prestare particolare attenzione a questi adempimenti in quanto, in caso di mancato rispetto dei citati limiti di giacenza dei rifiuti, l’impresa potrebbe incorrere in sanzioni.

MODALITA’ DI TRASMISSIONE 

La modalità di presentazione del MUD 2016 è esclusivamente telematica, ad eccezione dei soggetti che possono presentare la comunicazione semplificata, non è più possibile presentare il MUD in formato cartaceo.

La spedizione telematica alle Camere di Commercio deve essere effettuata tramite il sito www.mudtelematico.it ed è necessario che i soggetti dichiaranti siano in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart card o Carta nazionale dei servizi o Business Key) valida al momento dell’invio del MUD.

Il dichiarante deve spedire un file organizzato secondo le specifiche riportate nell’Allegato al DPCM 17 dicembre 2014.

Il file può essere prodotto con il software messo a disposizione gratuitamente da Unioncamere, da altri Enti o con altri software, purché rispettino le specifiche del citato Allegato.

Si precisa che ai fini di legge, non sono valide le dichiarazioni MUD inviate con altre modalità, quali ad esempio, supporti magnetici (CD, chiavette USB).

Il software per la compilazione e le istruzioni dettagliate per la trasmissione in via telematica del MUD sono disponibili inoltre sui seguenti siti internet:

http://www.isprambiente.gov.it/it/moduli-e-software/mud-2016;

www.ecocerved.it;

www.mudtelematico.it;

http://www.mi.camcom.it/mud (CCIAA di Milano); http://www.mb.camcom.it/show.jsp?page=35504 (CCIAA di Monza); http://www.lo.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=312 (CCIAA di Lodi).

DIRITTI DI SEGRETERIA

Importi

Gli importi dei diritti di segreteria restano invariati rispetto all’anno scorso e sono pari a:

  • 15,00 euro per ogni dichiarazione MUD presentata su supporto cartaceo;
  • 10,00 euro per ogni dichiarazione MUD inviata per via telematica.

Invio cartaceo del MUD

I diritti di segreteria spettanti alla CCIAA territorialmente competente devono essere versati utilizzando un bollettino di conto corrente postale a 3 sezioni, indicando nella causale:

  • il codice fiscale del dichiarante (cioè l’impresa);
  • la dicitura “Diritti di segreteria MUD 2016 – (Legge 70/1994)”.

La sezione del bollettino postale riportante la dicitura “Attestazione in originale di versamento” deve essere allegata al MUD cartaceo (per gli indirizzi e gli orari di sportello delle varie CCIAA di competenza si rimanda all’allegato n. 5).

Trasmissione telematica del MUD

Il pagamento dei diritti di segreteria deve essere effettuato mediante l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici sicuri quali carta di credito o altri sistemi messi a disposizione dalle Camere di Commercio (ad es. Telemaco Pay).

MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Eventuali modifiche o integrazioni alle dichiarazioni MUD già presentate possono essere comunicate unicamente attraverso la presentazione di una nuova comunicazione rifiuti completa anche dei dati già dichiarati, da inviare con le stesse modalità utilizzate per la prima comunicazione. La presentazione della nuova dichiarazione è sottoposta al nuovo pagamento dei diritti di segreteria e nel caso sia presentata oltre il termine di scadenza, alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

SANZIONI

In caso di mancato rispetto dell’obbligo di trasmissione del MUD sono possibili le seguenti sanzioni:

  • mancata presentazione del MUD : sanzione pari a € 5.167,00;
  • presentazione MUD incompleta o inesatta: sanzione pari a € 5.167,00;
  • i dati contenuti nel MUD risultano incompleti o inesatti, ma sono comunque ricostruibili in base alle informazioni riportate nei registri di carico e scarico, nei formulari di trasporto o nelle altre scritture contabili tenute per legge: sanzione pari a € 517,00;
  • presentazione MUD in ritardo, cioè dopo il 30 aprile 2016 ma entro il 29 giugno 2016: sanzione pari a € 52,00;
  • presentazione MUD dopo il 29 giugno 2016: sanzione pari a € 5.167,00.

Gli importi sopra evidenziati sono legati all’applicazione dell’art. 16 della legge 689/1981 per cui è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole, pari al doppio del minimo.

Vi segnaliamo che non sono ammesse né integrazioni, né rettifiche successive alla presentazione della denuncia MUD.

E’ invece consentito presentare una nuova denuncia MUD completa, in sostituzione di una precedente incompleta o inesatta (quindi anche parzialmente errata), purché la nuova denuncia MUD sia consegnata entro il 30 aprile 2016 e con un nuovo pagamento dei diritti di segreteria.