Autocertificazione della valutazione dei rischi – Termine validità 31 dicembre 2012 – Pubblicazione delle procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)
Il 31 dicembre prossimo scade il termine entro il quale i datori di lavoro fino a 10 dipendenti possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Il Ministero ha emanato delle procedure standardizzate utilizzabili dalle imprese interessate per il DVR.
30/dic/2012
Suggerimento n.506/147 del 21 dicembre 2012
Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 253 del 22 giugno 2012, per ricordare che l'autocertificazione sostitutiva della valutazione dei rischi non sarà più ammessa dal 31 dicembre 2012, anche per tutte quelle imprese, fino a 10 dipendenti, che ancora oggi avessero utilizzato tale soluzione. Resta inteso infatti che, nel nostro settore, permane l’obbligo in capo al datore di lavoro di redigere sempre il piano operativo di sicurezza (POS) per il singolo cantiere in cui svolge la propria attività, POS che risulterà di difficile redazione in assenza di un vero e proprio documento di valutazione dei rischi.
In prossimità della scadenza citata, la Commissione Consultiva Permanente ha elaborato le procedure standardizzate che le imprese possono utilizzare per l'effettuazione della valutazione dei rischi.
Le procedure, di adozione volontaria, riportano un modello semplificato di documento di valutazione dei rischi (DVR) e sono state recepite con il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012, la cui entrata in vigore è però “stranamente” prevista per il 6 febbraio 2013. Tutto il materiale in esame è reperibile al seguente link http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/20121207_DI_30nov2012.htm
E’ evidente che le procedure standardizzate sono uno strumento facoltativo messo a disposizione delle imprese per elaborare un DVR coerente con il Testo Unico sulla sicurezza, ma non sono l'unica opzione per le aziende.
Infatti, le imprese fino a 10 lavoratori hanno diverse possibilità per rispettare gli obblighi di legge al riguardo:
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imprese che hanno già elaborato un documento di valutazione dei rischi.
Le imprese che hanno elaborato un proprio DVR (ai sensi degli articoli 17, 28 e 29 del TU sicurezza) non devono sostituirlo con altri documenti e non sono obbligate ad utilizzare le procedure standardizzate in parola, essendo infatti previsto per legge che “la scelta dei criteri di redazione del DVR è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione";
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imprese che hanno autocertificato la valutazione dei rischi.
Come detto l'autocertificazione non è più ammessa dal 31 dicembre 2012 e le imprese hanno due ulteriori possibilità di scelta: elaborare un DVR coerente con le previsioni degli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. oppure, in alternativa, adottare le procedure standardizzate, che il Ministero definisce uno "strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni, ma che comunque consente di assolvere agli obblighi di cui agli articoli 17, 28 e 29 già citati.
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Le procedure standardizzate, pertanto, sono un modello facoltativo per la valutazione dei rischi, per il suo aggiornamento e per l'elaborazione del programma delle misure di sicurezza in azienda, ma rimangono, in particolare per il nostro settore, una “soluzione non consigliabile”, alla stregua di quanto da sempre sostenuto per l’autocertificazione.
Come sempre gli uffici dell’Associazione sono a disposizione per ogni necessità di chiarimento.