Trasporti eccezionali – annullati gli obblighi di preavviso di transito e annotazione del viaggio stabiliti da ANAS

Il Ministero dell’Interno, con la nota del 23/06/2020, ha diffuso il contenuto della sentenza n. 6616 del 16/06/2020 emessa dal TAR del Lazio che ha determinato l’annullamento degli obblighi di preavviso di transito e di annotazione del viaggio relativi ai trasporti eccezionali fissati da ANAS.

Suggerimento n. 880/193 del 19 novembre 2020


Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 517/2019

 

Informiamo le imprese associate che il Ministero dell’Interno, con la nota del 23/06/2020, ha diffuso il contenuto della sentenza n. 6616 del 16/06/2020 emessa dal TAR del Lazio che, in accoglimento di un ricorso presentato da alcune aziende che eseguono trasporti eccezionali, ha disposto l’annullamento delle circolari emesse nel corso del 2019 dall’ANAS e dal Ministero dell’Interno relative all’obbligo di preavviso di transito e dell’annotazione del viaggio mediante l’applicativo TEWEB, nei confronti dei titolari di autorizzazioni per trasporti eccezionali singole e multiple e per le autorizzazioni periodiche rilasciate per veicoli eccedenti i limiti di massa di cui all’art.63 del Codice della Strada.

Il TAR Lazio ha evidenziato una serie di incongruenze nelle scelte fatte da ANAS che hanno determinato pertanto l’annullamento dell’obbligo di preavviso di transito e dell’obbligo di annotare l’inizio e la fine del viaggio relativi ai trasporti eccezionali.


Referenti

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