Trasporti eccezionali ANAS – rettifica procedura preavvisi di transito

ANAS ha nuovamente rettificato le procedure di comunicazione di transito e di annotazione di inizio e fine viaggio per i trasporti eccezionali.

Suggerimento n. 517/138 del 28 ottobre 2019


Precedenti comunicazioni in materia

Suggerimenti n. 220/2019, n. 345/2019 e n. 487/2019

 

Informiamo le imprese associate che l’ANAS, con la circolare CDG-0582505-P del 17 ottobre 2019 (vedi allegato) ha nuovamente rettificato le procedure di comunicazione di transito e di annotazione di inizio e fine viaggio per i trasporti eccezionali.

Tali procedure erano state introdotte con una prima circolare del 10 aprile 2019 e parzialmente modificate in data 1° luglio 2019 risolvendo le maggiori criticità che lo stesso sistema ANCE più volte aveva segnalato.

Le nuove modifiche introdotte sono già in vigore e riguardano anche le autorizzazioni già rilasciate.

Nelle note successive si riporta il quadro aggiornato della procedura sui preavvisi di transito.

 

AUTORIZZAZIONI SINGOLE E MULTIPLE

Comunicazione preavviso di transito

Obbligo di inviare il preavviso 48 ore prima dell’inizio di ciascun viaggio tramite il portale ANAS Teweb.

Annotazione viaggio

Obbligo di annotare data e ora di inizio e fine di ogni viaggio tramite l’applicazione App Teweb (o utilizzando il numero verde 800841148 in caso di difficoltà).

Dopo l’avvio del viaggio l’applicazione deve rimanere attiva.

 

AUTORIZZAZIONI PERIODICHE CON MASSA SUPERIORE LIMITI ART. 62 CDS

Comunicazione preavviso di transito

Obbligo di inviare il preavviso prima dell’inizio di ciascun viaggio tramite il portale ANAS Teweb.

Annotazione viaggio

Obbligo di annotare data e ora di inizio e fine di ogni viaggio tramite l’applicazione App Teweb (o utilizzando il numero verde 800841148 in caso di difficoltà).

Dopo l’avvio del viaggio l’applicazione deve rimanere attiva.

 

Esclusioni

Questa disposizione non si applica alle seguenti categorie di mezzi e trasporti:

- i mezzi d’opera che circolano entro i limiti di massa dell’art. 10 c. 8 del CDS, ovvero:

a)veicoli a motore isolati:

- due assi: 20 t;

- tre assi: 33 t;

- quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;

b) complessi di veicoli:

- quattro assi: 44 t;

- cinque o più assi: 56 t;

- cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in autobetoniera: 54 t;

- i veicoli ad uso speciale e le macchine operatrici con massa non superiore a 60 t;

- il trasporto (che ecceda i limiti fissati dagli artt. 61 e 62 del CDS) di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, se la massa autorizzata non supera 60 t.;

- gli autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, se la massa autorizzata non supera 60 t.


Referenti

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