Trasporti eccezionali ANAS – modifiche al preavviso di transito
ANAS ha pubblicato la nota prot. CDG-0380848-P del 01/07/2019 con la quale ha previsto l’esenzione fino al 31 dicembre 2019 dall’obbligo di effettuare le comunicazioni di preavviso di transito per alcune categorie di veicoli e trasporti eccezionali con massa autorizzata superiore a 44 tonnellate propri del settore edile.
Suggerimento n. 345/92 del 8 luglio 2019
Precedenti comunicazioni in materia
Ricordiamo alle imprese associate che ANAS, a partire dal 15 aprile 2019, aveva introdotto nuove procedure di comunicazione a carico dei titolari delle autorizzazioni periodiche per i trasporti eccezionali con massa autorizzata superiore a 44 tonnellate.
La complessità della procedura informatica a carico delle imprese ha spinto ANCE ed altre Associazioni di categoria a chiedere un immediato intervento correttivo da parte di ANAS, intervento che ha portato alla pubblicazione della nota prot. CDG-0380848-P del 01/07/2019 (vedi allegato).
Le nuove disposizioni, in vigore dal 1° luglio 2019, sono parzialmente migliorative rispetto alle precedenti, anche se rimangono una serie di aspetti di complessità legati ad alcune tipologie di trasporto in edilizia dove gli spostamenti possono essere frequenti nell’arco della stessa giornata.
Nelle note seguenti, viene riportata una sintesi delle modifiche introdotte.
PREAVVISO DI TRANSITO TRASPORTI ECCEZIONALI MASSA SUPERIORE AI LIMITI DELL’ART. 62 CDS
Il titolare di autorizzazione periodica prima dell’inizio di ciascun viaggio (è stato eliminato il limite massimo delle 48 ore prima) invia tramite il portale TEWEB il preavviso di transito.
La mancata comunicazione è parificata al mancato rispetto delle prescrizioni e sanzionata ai sensi dell’articolo 10, comma 19 del Codice della Strada con il pagamento di una somma da 159 a 642 euro.
COMUNICAZIONE DI INIZIO E FINE VIAGGIO TRASPORTI ECCEZIONALI MASSA SUPERIORE AI LIMITI DELL’ART. 62 CDS
Il conducente o il capo scorta comunica tramite l’App TEWEB (oppure, in caso di difficoltà, al numero verde 800.841.148) data e ora di inizio e fine di ogni viaggio. Il dispositivo deve essere manutenuto attivo durante il viaggio.
La mancata comunicazione è parificata al mancato rispetto delle prescrizioni e sanzionata ai sensi dell’articolo 10, comma 19 del Codice della Strada con il pagamento di una somma da 159 a 642 euro.
ESENZIONI FINO AL 31/12/2019
Fino al 31 dicembre 2019 sono esonerati dagli obblighi sopra riportati:
- i mezzi d’opera che circolano entro i limiti di massa indicati all’articolo 10 comma 8 del Codice della Strada, ovvero:
a) veicoli a motore isolati
1. due assi - 20 t;
2. tre assi - 33 t;
3. quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali – 40 t;
b) complessi di veicoli
1. quattro assi – 44 t;
2. cinque o più assi – 56 t;
3. cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera – 54 t;
- i veicoli ad uso speciale e le macchine operatrici con massa non superiore a 60 t;
- il trasporto (che ecceda i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del CDS) di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, se la massa autorizzata non supera 60 t.;
- gli autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, se la massa autorizzata non supera 60 t.
REPORT MENSILE
Dal 1° luglio a 31 dicembre 2019 i titolari delle autorizzazioni periodiche temporaneamente esentate dagli obblighi di comunicazione in modalità digitale dovranno, tuttavia, trasmettere tramite PEC ogni mese e per ogni autorizzazione, un report con il numero dei viaggi eseguiti e i percorsi effettuati, utilizzando l’apposito modulo oppure, in alternativa, potranno comunicare i dati dei viaggi tramite l’invio dei soli preavvisi tramite il Portale TEWEB (o tramite PEC in caso di difficoltà di ordine tecnico).