Terminata il 31 dicembre 2025 l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione - Tabelle delle retribuzioni e dei costi della manodopera in vigore dal 1° gennaio 2026 - Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali

L’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) relativo all’anno 2026 verrà corrisposto, qualora dovuto, solo a seguito della verifica dei parametri territoriali, effettuata dalle Parti Sociali entro il 31 marzo p.v.. Per tale motivo, si provvede ad aggiornare le tabelle delle retribuzioni in vigore dal 1° gennaio 2026.

Suggerimento n. 28/7 del 13 gennaio 2026


Come noto, il vigente contratto integrativo di settore per le province di Milano, Lodi, Monza e Brianza ha disciplinato l’istituto dell’elemento variabile della retribuzione (EVR).

Ricordiamo che il riconoscimento dell’EVR da parte delle imprese eventualmente tenute avverrà solamente dopo che le Parti Sociali avranno verificato l’andamento positivo dei parametri territoriali valutazione che, come previsto dall’articolo 3 del contratto integrativo 24 maggio 2022, deve essere effettuata ogni anno entro il 31 marzo.

Alla luce di quanto sopra e sino a prossima diversa comunicazione, a decorrere dal mese corrente non è dovuto alcun importo a titolo di EVR.

Una volta effettuata dalle Parti Sociali la predetta verifica sull’andamento positivo dei parametri territoriali, le imprese dovranno procedere a valutare l’andamento dei propri parametri aziendali, rispetto al medesimo periodo temporale di riferimento (triennio 2023/2024/2025 su triennio 2022/2023/2024), per accertare se siano tenute o meno alla corresponsione dell’EVR nell’anno 2026.

Qualora dovesse risultare l’andamento negativo di uno o di entrambi i parametri aziendali nel periodo di riferimento, l’impresa potrà, rispettivamente, erogare l’EVR in misura ridotta rispetto a quanto stabilito a livello territoriale o essere esonerata dall’erogazione dello stesso nell'anno in corso, previa trasmissione della specifica autodichiarazione, come stabilito dal contratto provinciale.

 

Si evidenzia che, solo successivamente alla trasmissione dell’autocertificazione sopra menzionata, da effettuarsi non oltre il 30 ottobre 2026, le imprese aventi titolo saranno legittimate a non erogare o ad erogare in misura ridotta l’EVR ai propri dipendenti. Sino alla presentazione di tale autodichiarazione, l’impresa è infatti tenuta ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello territoriale.

 

Si rammenta che, come stabilito dall’articolo 1, comma 9 della legge di Bilancio 2026 (v. nostro Suggerimento n. 5/2026), per gli anni 2026 e 2027 all’EVR è possibile applicare una tassazione agevolata nella misura dell’1%.

Di tutti gli adempimenti contrattuali, delle necessarie procedure aziendali nonché dei valori dell’EVR 2026 eventualmente dovuti daremo prontamente notizia con uno o più successivi Suggerimenti; nel frattempo, gli uffici restano a disposizione per ogni chiarimento e supporto in materia.

Tenuto conto di quanto sopra, si rendono disponibili:

  • Tabelle dei costi della manodopera in vigore dal 1° gennaio 2026 nelle quali sono riportate le seguenti variazioni:
    1. sospensione dell’erogazione dell’EVR per il 2026;
    2. sospensione del contributo Fondo Incentivo Occupazione dello 0,10% a carico dei datori di lavoro alla Cassa Edile (v. nostro Suggerimento n. 500/2025 e n. 27/2026);
    3. introduzione della festività del 4 ottobre così come previsto dalla Legge n. 151/2025;
    4. temporanea sospensione della riduzione di cui all’articolo 29 della Legge n. 341/1995, in attesa dell’apposito provvedimento ministeriale relativo all’anno 2026.

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Infine, come già indicato nel nostro Suggerimento n. 5/2026, ricordiamo che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono sottoposti a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 5%, limitatamente ai casi in cui il reddito complessivo da lavoro dipendente del soggetto, nel 2025, non sia stato superiore a 33.000 euro.

In merito, ci riserviamo prossime comunicazioni a seguito dei chiarimenti che verranno resi dagli Enti preposti.

 

 


Referenti

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