Superbonus - unifamiliari: chiarimenti Agenzia delle Entrate

È possibile fruire della detrazione potenziata pari al 110% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2022, a condizione che, entro il 30 settembre u.s., siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, anche se gli interventi sono iniziati dal 1° luglio 2022 o il titolo abilitativo è stato presentato dopo tale data.

Suggerimento n. 601/77 del 11 ottobre 2022


L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, oltre ad aver indicato le modalità operative per correggere gli errori commessi nell’ambito del modello di comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito (vedi ns. suggerimento n. 598/75 del 10 ottobre 2022), ha fornito importanti chiarimenti anche in merito alla detrazione del 110% per gli interventi effettuati da persone fisiche su unità immobiliari unifamiliari.

In via preliminare, si ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte dal c.d. “Decreto Aiuti” (vedi ns. Suggerimento n. 360/33 del 20 maggio 2022), è possibile fruire della detrazione del 110% anche per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2022 (in luogo della scadenza originaria del 30 giugno), a condizione che entro il 30 giugno 2022 siano stati realizzati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non è sufficiente che entro il 30 settembre avvenga il pagamento dell’importo corrispondente al 30% dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi, essendo invece necessaria, stante il tenore letterale della disposizione, la realizzazione di almeno il 30% dei lavori complessivi. Per il calcolo della percentuale i contribuenti possono scegliere se considerare solo gli interventi ammessi al Superbonus oppure includere anche altri lavori non ammessi a tale agevolazione.

Qualora alla data del 30 settembre non siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, la detrazione nella misura del 110% compete con riferimento alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022.

Per attestare il raggiungimento della suddetta percentuale al 30 settembre, a seguito anche delle indicazioni della Commissione Consultiva istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, il direttore dei lavori era tenuto a redigere apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria (ad esempio Libretto delle Misure, Stavo Avanzamento Lavori, rilevo fotografico della consistenza dei lavori) da trasmettere tramite PEC o raccomandata al committente dei lavori e all’impresa. L’Amministrazione finanziaria precisa che, in caso di esercizio dell’opzione per la cessione del credito o sconto in fattura, in alternativa all’utilizzo del credito di imposta direttamente in dichiarazione dei redditi, l’attestazione con cui il tecnico abilitato assevera il raggiungimento del 30% del SAL (da trasmettere all’Enea per interventi di efficientamento energetico o da depositare presso lo sportello unico competente per interventi antisismici) assorbe qualsiasi altro tipo di certificazione necessaria a dimostrare l’effettiva realizzazione dei lavori.

Altro importante chiarimento fornito con la circolare ministeriale in esame riguarda la fattispecie sia di lavori iniziati dopo il 30 giugno (data di scadenza originaria del Superbonus 110%), che di presentazione del titolo abilitativo dopo tale data.

Sul tema, l’Agenzia delle Entrate precisa che, in assenza di ulteriori indicazioni della norma riferite alla data di inizio degli interventi, è possibile fruire del Superbonus anche nell’ipotesi in cui gli interventi siano iniziati dal 1° luglio 2022 ovvero il titolo abilitativo sia stato presentato da tale data.


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