Bonus edilizi: chiarimenti Agenzia delle Entrate per la correzione delle comunicazioni di opzione
In presenza di “errori formali” possibilità di invio di una segnalazione tramite PEC all’Amministrazione finanziaria; in caso di “errori sostanziali” è riconosciuta la possibilità di inviare la Comunicazione di opzione anche dopo i termini ordinariamente previsti beneficiando della c.d. “remissione in bonis”: queste le principali indicazioni.
Suggerimento n. 598/75 del 10 ottobre 2022
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, ha fornito le tanto attese indicazioni per correggere gli errori contenuti nelle Comunicazioni di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura già trasmesse, che si riportano di seguito.
PROCEDURE “ORDINARIE” GIA’ VIGENTI
In via preliminare, l’Amministrazione finanziaria ricorda che, fino ad oggi, in caso di errore nella compilazione della Comunicazione già inviata all’Agenzia delle Entrate, le possibilità di correzione sono state piuttosto limitate.
In linea generale:
- entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio è possibile trasmettere una successiva Comunicazione interamente sostitutiva della precedente. A seguito di questa operazione, nella Piattaforma sono visibili solo gli importi correttamente indicati con l’ultima Comunicazione inviata;
- decorso tale termine, può essere rifiutato, dal fornitore e dal cessionario, il credito non ancora accettato, tramite l’apposita funzionalità della Piattaforma. Il rifiuto del credito rimuove gli effetti della Comunicazione errata ed il cedente, beneficiario della detrazione, se il termine non è scaduto, potrà trasmettere una nuova Comunicazione corretta, a favore dello stesso o di altro cessionario.
PROCEDURE “STRAORDINARIE”
Con la circolare ministeriale in esame, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti indicazioni per correggere le Comunicazioni già inviate, qualora sia decorso il termine (quinto giorno del mese successivo a quello di invio della Comunicazione) ed il credito sia già stato accettato dal cessionario, prevedendo procedure diverse, ad istanza di parte, a seconda della tipologia di errore, formale e sostanziale.
ERRORI FORMALI
È considerato “errore formale”, l’errore o l’omissione riferita ai dati della Comunicazione che non comportino la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante e, quindi, del credito ceduto.
Possono, ad esempio, essere considerati “errori formali” quelli relativi al codice identificativo dell’asseverazione, al codice fiscale del rappresentante del beneficiario, ai recapiti, all’indicazione degli stati di avanzamento lavori, ai dati catastali, alla tipologia del cessionario o alla data di esercizio dell’opzione (informazioni che si trovano compilate nel frontespizio, nel quadro A, B e D del modello della Comunicazione).
Correzione “errori formali”
Nel caso di errori formali, l’opzione è considerata valida ai fini fiscali ed il relativo credito potrà essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione, ma ai fini del superamento dei successivi controlli, l’Agenzia delle Entrate richiede la segnalazione dell’errore tramite PEC.
Nel dettaglio il cedente, l’amministratore di condominio o l’intermediario che ha inviato la Comunicazione deve segnalare l’errore commesso ed indicare i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in caso di firma autografa accompagnata da una copia del documento di identità) da inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Agenzia delle Entrate annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
L’Amministrazione finanziaria elenca tra gli errori formali i seguenti casi:
Stato avanzamento lavori (SAL)
La mancata indicazione nel quadro A, campo Stato avanzamento lavori, della Comunicazione relativa al primo SAL del valore “1”, impedisce al cedente di inviare le comunicazioni dei SAL successivi.
Con la procedura “straordinaria", per ovviare a tale criticità, il cedente può trasmettere le Comunicazioni relative ai SAL successivi al primo omettendo di indicare il numero di SAL successivi a cui si riferiscono ed il protocollo telematico di invio della prima Comunicazione ma dovrà, il prima possibile, informare l’Amministrazione finanziaria, all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, specificando i protocolli delle comunicazioni compilate in modo non conforme alle istruzioni ed il numero di SAL cui si riferiscono. Analogamente si procede nel caso in cui, dopo la Comunicazione relativa al primo SAL correttamente compilata, nelle successive Comunicazioni siano stati omessi l’indicazione del numero di SAL a cui si riferiscono e del protocollo della prima Comunicazione.
Importo del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante
Se l’ammontare comunicato del credito ceduto o fruito come sconto è inferiore all’importo della detrazione spettante, il beneficiario può trasmettere un’altra Comunicazione indicando gli stessi dati ma un ammontare del credito ceduto pari alla differenza tra l’importo corretto e quello indicato nella precedente Comunicazione.
Qualora, invece, sia indicata una spesa sostenuta di importo inferiore al valore effettivo e, conseguentemente, anche il credito è inferiore alla detrazione spettante, è possibile presentare un’altra Comunicazione in cui deve essere riportato il solo importo residuo della spesa e del corrispondente credito ceduto.
In tali casi si tratta, infatti, di semplici comunicazioni integrative ordinarie che mantengono inalterato il credito di imposta fruito e che possono essere trasmesse, con gli usuali canali della Piattaforma, entro il termine massimo previsto per l’invio delle comunicazioni relative all’anno della spesa.
ERRORI SOSTANZIALI
Gli errori sostanziali sono quelli che incidono sull’importo della detrazione e conseguentemente inficiano il credito ceduto.
Ad esempio, secondo l’Agenzia delle Entrate è considerato “errore sostanziale” la non corretta indicazione:
- del codice dell’intervento da cui dipendente la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa;
- del codice fiscale del cedente.
Correzione “errori sostanziali”
Al fine di consentire la corretta circolazione dei crediti ed evitare difficoltà ai titolari delle detrazioni, oltre che ai cessionari ed ai fornitori, è consentito l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti dalle Comunicazioni di prime cessioni o sconti in fattura già trasmesse contenenti eventuali errori sostanziali. Con l’annullamento dell’accettazione del credito, il plafond del credito compensabile in capo al cessionario viene contestualmente ridotto del relativo importo.
L’annullamento dell’accettazione dei crediti può avvenire solo su richiesta congiunta degli interessati, con apposita istanza, allegata alla presente, sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità). Nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali, la richiesta di annullamento dell’accettazione della cessione deve essere sottoscritta dall’amministratore del condominio oppure, in mancanza, dal condòmino incaricato della trasmissione della Comunicazione errata.
L’istanza dovrà essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Agenzia delle Entrate sopra riportato.
Una volta eseguita l’operazione tecnica di annullamento dell’accettazione sarà poi data informazione agli interessati che comunque potranno autonomamente consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma ed il beneficiario della detrazione potrà inviare una nuova Comunicazione, purché non sia scaduto il termine annuale previsto per l’invio della stessa (si ricorda che la Comunicazione deve essere inviata ordinariamente entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese che danno diritto alla detrazione).
Nelle more dell’annullamento dell’accettazione il credito a disposizione del cessionario è temporaneamente duplicato sulla Piattaforma e nel plafond consultabile nel cassetto fiscale del cessionario. Per tale ragione è necessario che il cedente provveda, consigliabilmente prima di trasmettere l’istanza congiunta, a far sottoscrivere al cessionario un impegno scritto con l’obbligo di non utilizzare il credito né in compensazione né mediante cessione a terzi.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce, peraltro, che la medesima istanza congiunta potrà essere trasmessa via PEC anche nel caso in cui cedente e cessionario si siano accordati per annullare l’accettazione senza inviare una nuova Comunicazione.
La nuova Comunicazione, correttiva degli errori sostanziali, potrà essere trasmessa anche dopo la scadenza del termine ordinario (16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa) avvalendosi della c.d. “remissione in bonis”.
REMISSIONE IN BONIS
L’Agenzia delle Entrate ricorda che la Comunicazione dell’opzione per sconto in fattura/cessione del credito deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione poteva essere inviata entro il 29 aprile 2022.
Superato tale termine, è in ogni caso consentita la trasmissione del modello di opzione avvalendosi della “remissione in bonis” purché:
- sussistano tutti i requisiti sostanziali per la detrazione;
- i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza della comunicazione;
- non siano iniziate attività di controllo sulla spettanza del beneficio fiscale;
- sia versata la misura minima pari ad euro 250 della sanzione amministrativa prevista.
Per usufruire della remissione in bonis sarà necessario versare la sanzione pari ad euro 250 con modello F24, il cui codice tributo sarà oggetto di successiva risoluzione.
L’importo della sanzione non potrà essere oggetto di ravvedimento operoso né essere compensato con crediti eventualmente disponibili.
L’invio della Comunicazione, a seguito di remissione in bonis, sarà possibile entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione: con riferimento alle spese sostenute nel 2021 ed alle rate residue delle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione potrà essere trasmessa entro il 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).
Le Comunicazioni trasmesse nel mese di novembre potranno essere annullate o sostituite entro il successivo 5 dicembre, ma le eventuali comunicazioni sostitutive non potranno essere più annullate o sostitute dopo tale data.
In ultimo, l’Agenzia delle Entrate precisa che, per i soggetti IRES e titolari di partita IVA che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022 e che potevano trasmettere la prima Comunicazione relativa alle spese 2021 e rate residue 2020 entro il 15 ottobre 2022, la sanzione è dovuta solo nei casi in cui la trasmissione della Comunicazione, con remissione in bonis, avvenga tra il 16 ottobre ed il 30 novembre 2022.