Revisione macchine operatrici – nuove proroghe

La legge 15/2022 ha prorogato le scadenze per la revisione periodica solo delle macchine agricole senza far riferimento anche alle macchine operatrici del nostro settore. ANCE, da noi interpellata, si è immediatamente attivata per ottenere chiarimenti dal Ministero. In ogni caso segnaliamo che manca sempre il decreto previsto dall’art. 5 del D.M. 20 maggio 2015 che deve specificare le modalità per effettuare la revisione delle macchine operatrici pertanto detto adempimento di revisione per le macchine operatrici è, per il momento, sospeso.

Suggerimento n. 239/55 del 4 aprile 2022


Precedenti comunicazioni in materia

Suggerimento n. 207/2019

 

Informiamo le imprese associate che l’articolo 11, comma 5-ter della legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione del D.L. n. 228/2022 c.d. “Decreto Milleproroghe 2022” (pubblicata sulla GU n. 49 del 28/02/2022) ha prorogato le scadenze per la revisione periodica solo delle macchine agricole senza far riferimento anche alle macchine operatrici del nostro settore.

Pertanto, le nuove scadenze per la revisione periodica delle macchine agricole (di cui all’articolo 111 del Codice della Strada), sono le seguenti:

  • veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 – revisione entro il 31 dicembre 2022;
  • veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996 – revisione entro il 31 dicembre 2023;
  • veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019 – revisione entro il 31 dicembre 2024;
  • veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020 – revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.  

Segnaliamo che non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto previsto dall’art. 5 del D.M. 20 maggio 2015 che deve specificare le modalità per effettuare la revisione anche delle macchine operatrici pertanto detto adempimento di revisione per le macchine operatrici è sospeso.

Cogliamo l’occasione per ricordare che, ai sensi dell’art. 298 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.) è obbligatoria la “Registrazione e targatura delle macchine operatrici” di cui all’art. 114 del Codice della Strada e, in particolare, il comma 1 dell’art. 298 dispone che:

“Le macchine operatrici, ammesse a circolare su strada ai sensi dell'articolo 114 del codice, devono essere immatricolate presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che provvede al rilascio della carta di circolazione e della relativa targa a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.”

Evidenziamo anche i seguenti adempimenti previsti dall’art. 298 del Regolamento del C.d.S.:

“Comma 2. Il proprietario della macchina operatrice è tenuto ad indicare nella domanda di immatricolazione del veicolo i propri dati anagrafici e di residenza.

Comma 3. Nella stessa domanda, qualora ricorra, devono essere indicati anche i dati completi dell'impresa alla quale è affidata l'utilizzazione della macchina operatrice.

 

 Tale obbligo non ricorre per le macchine operatrici semoventi equipaggiate con motore di trazione avente potenza non superiore a 50 kW.

Tale obbligo non ricorre, altresì, per le macchine operatrici classificate carrelli, motocarriole, rulli compressori, spazzatrici e simili, per quelle destinate alla finitura e trattamento dei manti stradali nonché per le macchine operatrici trainate.

 

CODICE DELLA STRADA (CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE OPERATRICI)

In merito alla circolazione su strada delle macchine operatrici segnaliamo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 114 del Codice della Strada e più precisamente:

“Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.”

 

ATTENZIONE

Ne consegue pertanto che la revisione periodica generale obbligatoria per le macchine operatrici, introdotta con il D.M. 20/05/2015 e poi modificata dal successivo Decreto Interministeriale 28/02/2019 n. 80, quando sarà a regime, riguarderà solo ed esclusivamente le seguenti “macchine operatrici” abilitate a circolare su strada, dotate di targa e carta di circolazione, e quindi immatricolate ai sensi dell’art. 114 comma 2 del Codice della Strada.

Le macchine operatrici soggette a revisione obbligatoria saranno le seguenti:

  1. macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
  2. macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
  3. carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

Secondo le attuali disposizioni la revisione delle macchine operatrici dovrà essere effettuata ogni 5 anni (senza ulteriori specificazioni in merito alla periodicità legata all’immatricolazione del mezzo).

 

IN ATTESA DI CHIARIMENTI MINISTERIALI

Considerato che con le disposizioni precedenti in materia di revisione il legislatore aveva sempre ed espressamente associato sia le macchine agricole sia le macchine operatrici si può ragionevolmente supporre che la recente legge n. 15/2022 contenga una “dimenticanza” essendo la medesima una norma che attualmente si riferisce solo alle macchine agricole.

Assimpredil Ance ha già chiesto ad ANCE di farsi parte attiva al fine di accertare la questione.

Auspichiamo che il chiarimento sia fornito quanto prima dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti tramite il decreto attuativo che dovrà stabilire le modalità di esecuzione delle revisioni sia per le macchine agricole sia per le macchine operatrici (come previsto dall’art. 5 del D.M. 20 maggio 2015).

Sarà nostra cura tenere informate le imprese sui futuri sviluppi normativi.

 


Referenti

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