Revisione macchine operatrici – nuove scadenze

Il decreto interministeriale n. 80 del 28 febbraio 2019 ha prorogato le scadenze per la revisione periodica delle macchine operatrici. La prima scadenza è fissata entro il 30 giugno 2021, tuttavia manca ancora il decreto attuativo che stabilisce le modalità di esecuzione della revisione per le macchine operatrici.

Suggerimento n. 207/56 del 9 aprile 2019


Precedenti comunicazioni in materia

Suggerimento n. 563/2018

 

Informiamo le imprese associate che con Decreto Interministeriale 28/02/2019 n. 80 (vedi allegato) sono state modificate le scadenze previste dal Decreto Interministeriale del 20/05/2015 relative alla revisione periodica delle macchine agricole ed operatrici prevista dagli articoli 111 e 114 del Codice della Strada.

In particolare, per le macchine operatrici il precedente decreto si limitava a precisare che la revisione doveva essere effettuata ogni 5 anni a partire dal 31/12/2018 senza ulteriori specificazioni in merito alla periodicità legata all’immatricolazione del mezzo.

Alla luce delle nuove modifiche introdotte, la norme prevedono la revisione generale obbligatoria ogni 5 anni per le seguenti macchine operatici, immatricolate ai sensi dell’art. 114 comma 2 del Codice della Strada:

a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;

b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;

c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

Le nuove scadenze per la revisione periodica delle macchine operatrici sono elencate di seguito:

- veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 – revisione entro il 30 giugno 2021;

- veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995 – revisione entro il 30 giugno 2022;

- veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018 – revisione entro il 30 giugno 2023;

- veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019 – revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.

È prevista l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 111 comma 6 del Codice della Strada per i veicoli che continuano a circolare in assenza della prescritta revisione (sanzione amministrativa da 87 euro a 345 euro e ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica).

È possibile circolare anche oltre i termini di scadenza prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni amministrative.

Segnaliamo infine alle imprese che, nonostante le nuove scadenze, ad oggi tuttavia, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti non ha ancora emanato il decreto attuativo che stabilisce le modalità di esecuzione della revisione per le macchine operatrici (come previsto dall’art. 5 del D.M. 20 maggio 2015).

 


Referenti

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